Come chiedere il rimborso dell'importo del canone RAI non dovuto?
L'Avvocato INFOrma Calabria

Come chiedere il rimborso dell'importo del canone RAI non dovuto?

lunedì 22 agosto, 2016

CATANZARO, 22 AGOSTO - Chiunque ha ricevuto una bolletta con l’importo del canone RAI ed aveva presentato la dichiarazione sostitutiva, può richiedere il rimborso seguendo le istruzioni indicate nel provvedimento n. 125604/2016 pubblicato il 2 agosto 2016 dall’Agenzia Entrate.  [MORE]

In poche parole, il contribuente può inviare un’istanza, con raccomandata, allo Sportello Abbonamenti TV dell’Agenzia delle Entrate. La domanda va inviata, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento, con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. L’istanza si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

In alternativa può presentare la dichiarazione anche on line, in due modalità: 1. tramite un’applicazione web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o dall'erede; 2. tramite un intermediario abilitato (CAF, commercialisti, consulenti del lavoro...). Fa fede la data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica. L’istanza in via telematica potrà essere presentata dal 15 settembre 2016. Il modello è disponibile sui siti dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.

Può inviare il modello il contribuente che abbia presentato la dichiarazione sostitutiva, nel caso in cui lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica sia in possesso dei requisiti di esenzione (anche per effetto di convenzioni internazionali). Sono esenti gli over 75 che presentano un reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro. A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di autocertificazione che chi non possiede un televisore può presentare per non pagare il canone Rai. La dichiarazione ha validità annuale, pertanto, dovrà essere presentata ogni anno. È necessario presentare la dichiarazione direttamente all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello. Dovranno compilarlo e inviarlo i titolari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale (o l'erede di un titolare d’utenza elettrica defunto) che non sono in possesso di un televisore. Affinché avesse effetto per l'intero canone dovuto per il 2016, la dichiarazione doveva essere presentata, a mezzo posta oppure telematicamente, entro il 16 maggio. Comunque sia, il contribuente che non avesse fatto in tempo a presentare la domanda entro questa data, può ugualmente presentarla dal 1° luglio al 31 gennaio 2017: in questo caso la dichiarazione è valida per l'intero canone dovuto per il 2017.

Premesso che per il Ministero dello Sviluppo Economico non costituiscono apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, e ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare, le condizioni necessarie per presentare la dichiarazione sono: 1. Nessun componente della famiglia detiene apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico; 2. Nessun componente della famiglia detiene, in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico, un altro apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 denuncia di cessazione per suggellamento; 3. Il canone è stato già pagato da un componente della famiglia intestatario di un’utenza elettrica: in questo caso se un altro componente della famiglia è titolare di un’altra utenza elettrica, deve mandare l'autocertificazione, fornendo codice fiscale della persona intestataria del canone (per es. due persone che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate; 4. I contribuenti che attivano nuove utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare l’autocertificazione entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione dell’utenza (per es.: attivazione utenza elettrica il 15 maggio, autocertificazione entro il 30 giugno). Per le utenze attivate a gennaio e febbraio 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 30 aprile 2016, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.

Secondo il citato provvedimento, può presentare la domanda di rimborso il contribuente che ha pagato il canone tramite addebito sulle fatture di energia elettrica e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha versato il canone anche con modalità diverse dall’addebito.
Altresì, viene ammessa la domanda di rimborso anche se il contribuente ha pagato il canone inserito nelle fatture di energia elettrica e lo stesso canone risulta corrisposto anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica.

I rimborsi verranno effettuati dalle imprese elettriche con un accredito sulla prima fattura utile o con altre modalità, e l’erogazione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni necessarie per il rimborso. Se il rimborso da parte delle imprese elettriche non va a buon fine, sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Occorre ricordare che le utenze interessate sono quelle domestiche nelle abitazioni di residenza, cioè quelle caratterizzate dalle sigle D1, D2 o D3. Riconoscere l'importo relativo al canone RAI è semplice, perché la voce è indicata nella bolletta in una voce a parte rispetto al resto. La bolletta su cui è addebitato il canone è la prima utile dopo il 1° luglio 2016, quindi quella con i consumi relativi al periodo precedente il mese di luglio. Se la bolletta è bimestrale e arriva ad agosto, l'importo è addebitato in quella relativa al bimestre giugno-luglio.

Il canone Rai per il 2016 è pari a 100 euro, di cui 92,18 euro di canone vero e proprio, 3,69 euro di Iva e 4,13 euro di tassa di concessione governativa. Occorre ricordare che le rate del canone hanno scadenza il primo giorno di ogni mese, da gennaio ad ottobre, pertanto, nella prima bolletta successiva al 1° luglio vengono addebitate le rate del canone scadute fino a quel momento (ovvero 7 rate da 10 euro ciascuna). A esempio se si riceve una bolletta con scadenza il 22 luglio, la fattura conterrà anche la rata scaduta il 1° luglio e, quindi, insieme ai consumi relativi all'elettricità compariranno anche i 70 euro del canone relativi ai primi sette mesi di canone del 2016. Se, invece, la bolletta scade il 22 agosto, l'importo complessivo conterrà anche gli 80 euro del canone Rai da gennaio ad agosto.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
 


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