Condominio: Chi brucia plastica turbando i vicini commette reato
L'Avvocato INFOrma Calabria

Condominio: Chi brucia plastica turbando i vicini commette reato

lunedì 25 luglio, 2016

COSENZA  - Chi brucia plastica provocando emissioni di fumi maleodoranti e fastidiosi che turbano il vicinato incorre nel reato di cui all'art. 674 del codice penale rubricato “Getto pericoloso di cose”; tale reato ha carattere istantaneo e solo eventualmente permanente, ovvero anche il compimento di un solo atto, ancorché sporadico ed occasionale, integra il reato in esame. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III Penale, 15.06.2016 n. 24817.  [MORE]

Il caso. Un uomo, dopo aver dato fuoco a materiale in plastica, veniva sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 674 c.p., rubricato “Getto pericoloso di cose” che recita “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.”
 

Una volta concluso il procedimento penale il pubblico ministero chiedeva al Giudice per le indagini preliminari l'emissione di un decreto penale di condanna. Il Giudice per le indagini preliminari, però, non accoglieva tale richiesta ed emetteva sentenza di proscioglimento dell'imputato ritenendo la non sussistenza del fatto.
 

Il Procuratore generale presso il Tribunale competente proponeva ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza di proscioglimento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Secondo il Procuratore, il primo Giudice aveva prosciolto l'imputato ritenendo erroneamente la natura permanente della condotta punita dal reato di getto pericoloso di cose previsto dall'art. 674 c.p., ed inoltre avrebbe ritenuto insussistente il reato contestato all'imputato poiché dalle testimonianze era emerso che la condotta posta in essere era sporadica ed occasionale. Pertanto, il Gip, una volta constatato la carenza di indagini, avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero non sussistendo le condizioni per l'adozione di una sentenza di proscioglimento.
 

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Cassazione accoglieva il ricorso annullando la sentenza di primo grado e, sulla base di un'attenta ricostruzione degli aspetti procedurali e sostanziali della vicenda, ribaltava l'esito del giudizio di primo grado che, come in precedenza detto, si era concluso con una sentenza di proscioglimento dell'imputato dal reato contestatogli.

A tale riguardo, la sentenza in commento, ha evidenziato che la sentenza di proscioglimento può essere adottata solo quando risulti evidente l'innocenza dell'imputato. Altresì, la Cassazione ha rilevato che il Gip aveva erroneamente assolto l'imputato perché “non sussisterebbe il reato in quanto la condotta non avrebbe avuto carattere permanente ma solo occasionale e ciò sulla base delle dichiarazioni testimoniali dei vicini di casa dell'imputato”.

La predetta sentenza ha ritenuto, invece, che la conclusioni che avevano ispirato il giudice in primo grado non erano condivisibili poiché disattendevano palesemente un principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di getto di cose pericolose, di cui all'art. 674 c.p., ha di regola carattere istantaneo e solo eventualmente permanente, dato che la permanenza va richiesta solo quanto le illegittime emissioni sono connesse all'esercizio di attività economiche legate al ciclo produttivo. (Cassazione Penale, Sez. I, 13.11.1997 n. 2598). In pratica, quindi, il Gip ha emesso erroneamente la sentenza di proscioglimento ignorando che anche un solo atto è idoneo a provocare un'emissione molesta e che non è necessario richiedere una condotta permanente per integrare il reato di cui all'art. 674 c.p.
 

In base a tale ricostruzione la Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza di proscioglimento dell'imputato reo di aver bruciato plastica incorrendo nel reato in questione, rinviando gli atti al Tribunale per il prosieguo.
 

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
 


Autore
https://www.infooggi.it - Il Diritto Di Sapere

Entra nel nostro Canale Telegram!

Ricevi tutte le notizie in tempo reale direttamente sul tuo smartphone!

Esplora la categoria
L'Avvocato INFOrma.