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Equitalia:nulla la cartella esattoriale se non notificata entro due anni dalla consegna del ruolo

18/06/2010, 16:30 a cura di Redazione 6 commenti Visualizza commenti stampa Versione stampabile
Responsabile Categoria: Serena Casu
Equitalia:nulla la cartella esattoriale se non notificata entro due anni dalla consegna del ruolo Equitalia:nulla la cartella esattoriale se non notificata entro due anni dalla consegna del ruolo

Giudice di Pace di San Vito dei Normanni (Br): nulla la cartella esattoriale di Equitalia S.p.A. relativa a somme di spettanza comunale per violazioni al codice della strada se non notificata entro due anni dalla consegna del ruolo

Con l’interessantissima sentenza n. 319/2010 del 09/06/2010 su ricorso predisposto dall’avv. Francesco D’AGATA dello Studio DGMV e Associati di Lecce, il Giudice di Pace San Vito dei Normanni (Br) Avv. Prof. Alberto GIUSTI ha annullato una cartella esattoriale notificata dalla società di riscossione EQUITALIA LECCE S.p.A. oltre il termine di due anni previsti dalla legge dalla consegna dei ruoli e traente origine da un verbale per violazione a norme del Codice della Strada.
In particolare il Giudice ravvisando la carenza di correttezza dell’iter amministrativo per la violazione di legge - in particolare del comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) che ha inserito nell’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n, 203, convertito in Legge n. 248 del 02 dicembre 2005 il comma 35 – bis, che stabilisce testualmente che “gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada…, per i quali, …, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo” - ha accolto il ricorso condannando alle spese il comune di Carovigno (Br) quale ente cui spettavano gli introiti della riscossione.


Nel caso di specie, in particolare, l’anno di riferimento della sanzione amministrativa quale atto prodromico all’emissione della cartella esattoriale opposta era il 2006, mentre la cartella di pagamento era stata notificata solo a distanza di quattro anni ossia il 20/01/2010.
Secondo il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, con l’importante decisione del Giudice di merito sia gli agenti della riscossione che i comuni dovranno verificare puntualmente la tempestività della notifica delle cartelle onde evitare in primo luogo il sovraccarico degli uffici giudiziari ed in secondo la soccombenza in giudizio ed il conseguente pagamento delle spese processuali come è avvenuto nel caso de quo.


(notizia segnalata da giovanni d'agata)

6 commenti »

  • Roberto ha scritto:

    Salve ho ricevuto una cartella di pagamento da Equitalia emessa per Accertamento 2006 e 2007 occupazione permanente spazi aree pubbliche del Comune di Milano con ruolo reso esecutivo il 18/08/2011 e notificato c/o la portineria della casa dei miei genitori dove non sono più residente da anni...non siamo un pò in ritardo per la formazione dei ruoli sia per il 2006 che per il 2007? e per la notifica? è valida? il portiere non aveva l'autorizzazione a ritirare raccomandate e atti vari.. grazie

  • proietti edmondo ha scritto:

    Buongiorno presso la mia abitazione e venuto una persona che mi ha consegnato una 30 di estratto a ruolo inseriti in una busta trasparente, una volta firmati un per uno li a contro firmati lui il tutto avveniva in strada con le persone che passavano e vedevano cosa c'era scritto sui fogli oggi e ripassato a consegnate un avviso di vendita immobiliare sempre non imbustato di libera visione e senza mostarde un tesserino grazie per la risposta

  • stefano ha scritto:

    NON so come comportarmi , ricevo una cartella esattoriale dalla agenzia delle entrate per mancato pagamento irpef nell'anno 2005, ora ricevo la cartella dove mi scrivono che se entro 60 g non pago procedono al fermo, pignoramento, ecc, volevo sapere dato che mi hanno messo anche una sanzione pecuniaria non avrei dovuto ricevere per lo meno un avviso bonario,? sulla cartella l'avviso e' datato 3 maggio 2011 ,ma io non lo mai ricevuto perché' a marzo ho cambiato residenza( regolarmente registrato al comune) posso in qualche modo impugnare la cartella?? spero possiate aiutarmi

  • Avv.CARLO PUZZOVIO ha scritto:

    MAGLIE (LE) LODEVOLE SENTENZA EMESSA DAL COLTO,LEALE,PROFESSIONALE GIUDICE DI PACE AVVOCATO PROF.GIUSTI . UN PLAUSO!(AVV.PUZZOVIO CARLO)

  • Massimo ha scritto:

    Vorrei sottoporvi il mio caso: nel 2000 ho aperto un negozio che ho poi ceduto nel 2001, la licenza era stata presa a nome della Società che all'epoca avevo e che ho chiuso nel 2008, poco tempo fa controllando per curiosità la posizione della mia Società ormai chiusa da anni, sul sito di Equitalia ho scoperto che vi è una cartella esattoriale, dove manca la data di notifica perchè non l'ho mai ricevuta, riguardante la tassa "Smaltimento rifiuti e Tributo provinciale" per gli anni 2000 e 2001. Va pagata o no. Vi ringrazio. Massimo

  • Vincenzo Pagliaro ha scritto:

    Ho una vicenda analoga. Sono un collega. Senza conoscere nè della neofita pronuncia rispetto al consolidato orientamento della cass. ( Sez. II, del 17.11.2005 ) all'indomani della modifica introdotta dalla finanziaria 2008 ma soprattutto dell'art. 25 d.p.r. 602/1973, così novellato dal co.5 ter dellart. 1 del D.l.106/2005 e relativa conv., ritengo che per le entrate extratributarie pure disciplinate dal d.p.r.- 602/1973 l'inciso " emissione della cartella entro i due anni dall'accertamento dell'ufficio ", per quanto riguarda i termini, debba riferirsi a " quell'ufficio " che conferisca i crismi di definitorietà dell'attività accertativa ( sanzioni e cont.le accertamento di infrazioni al c.d.s.). Sicchè anche la data di formazione del ruolo deve intendersi coeva o prossima a quella attività accertativa, definitiva, per quanto riguarda la prodomicità degli atti impositivi ( rectius : titoli esecutivi, quale il ruolo). Del resto il legislatore ha abrogato " sine abolitio " l'art. 17 del d.p.r.602/1973 in termini di consumazione del tempo entro cui l'amm.ne finanziaria, o chi per essa, debba procedere alla formazione dei ruoli, reintroducendo nell'art. 25 del decreto medesimo i termini decadenziali di notifica della cartella per quanto riguarda i tributi in senso propio oltre che per quelle entrate extratributarie, assumendosi per implicito la data di formazione del ruolo " in prossimità" a quella di formazione della cartella. Il richiamo per implicito nella identificazione ( quasi ) di questi due momenti vale a maggior ragione per le entrate extratrib. quando il ruolo è straordinario, a formazione mista ( ente creditore e concessionario) . Giocoforza, quando l'ente creditore non è un ufficio dell'Amm.ne finanziaria, per accertamento deve intendersi quell'atto amm.vo, irretrattabile, definitivo ( se non comunicato ), fonte dell'obbligo impositivo perchè non soggetto a controllo da parte del destinatario se non con la ricettizietà della cartella che è il modo di comunicazione del ruolo medesimo. Ergo per atto di accertamento deve intendersi la data di accertamento della violazione. Infine va detto che, ad ogni buon conto, che lart. 15 delD.l.78/2009, in vigore dal 01.07.2009 ha disposto che a decorrere dai ruoli consegnati dal 31.10.2009 il termine per la notifica della cartella di pagamento è ridotto a mesi nove dalla formazione del ruolo. Soggiungo solo che gli artt. 17 e 18 del d.Lgs. 46/1999 hanno esteso le disposizioni ex d.p.r. 602/1973 a tutti i tributi non di natura strettamente tributaria ( sanzioni amm.ne, canone acqua, canone RAI, etc,etc, )

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