Equitalia:nulla la cartella esattoriale se non notificata entro due anni dalla consegna del ruolo
Giudice di Pace di San Vito dei Normanni (Br): nulla la cartella esattoriale di Equitalia S.p.A. relativa a somme di spettanza comunale per violazioni al codice della strada se non notificata entro due anni dalla consegna del ruolo
Con l’interessantissima sentenza n. 319/2010 del 09/06/2010 su ricorso predisposto dall’avv. Francesco D’AGATA dello Studio DGMV e Associati di Lecce, il Giudice di Pace San Vito dei Normanni (Br) Avv. Prof. Alberto GIUSTI ha annullato una cartella esattoriale notificata dalla società di riscossione EQUITALIA LECCE S.p.A. oltre il termine di due anni previsti dalla legge dalla consegna dei ruoli e traente origine da un verbale per violazione a norme del Codice della Strada.
In particolare il Giudice ravvisando la carenza di correttezza dell’iter amministrativo per la violazione di legge - in particolare del comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) che ha inserito nell’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n, 203, convertito in Legge n. 248 del 02 dicembre 2005 il comma 35 – bis, che stabilisce testualmente che “gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada…, per i quali, …, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo” - ha accolto il ricorso condannando alle spese il comune di Carovigno (Br) quale ente cui spettavano gli introiti della riscossione.
Nel caso di specie, in particolare, l’anno di riferimento della sanzione amministrativa quale atto prodromico all’emissione della cartella esattoriale opposta era il 2006, mentre la cartella di pagamento era stata notificata solo a distanza di quattro anni ossia il 20/01/2010.
Secondo il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, con l’importante decisione del Giudice di merito sia gli agenti della riscossione che i comuni dovranno verificare puntualmente la tempestività della notifica delle cartelle onde evitare in primo luogo il sovraccarico degli uffici giudiziari ed in secondo la soccombenza in giudizio ed il conseguente pagamento delle spese processuali come è avvenuto nel caso de quo.
(notizia segnalata da giovanni d'agata)













I DEBITI VANNO PAGATI., ALTRIMENTI VI SISTEMERà EQUITALIA.
SALVE UFF.DELLE ENTRATE MI CHIEDE ICI DEL 2005 IO HO SEMPRE PAGATO MA NON TROVO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SE NE OCCUP.MIO MARITO CHE E DECEDUTO IN UN INCIDENTE STRADALE SULLA SUA AUTO TENEVA TUTTI I DOCUMENTI CHE SONO ANDATI PERSI VIST LA SERATA DI PIOGGIA E LO SCONTRO FRONTALE AVVENUTO .A DISTANZA DI TANTI ANNI DEVO PAGARE????GRAZIE
La mia storia ha dell'inverosimile. La mia autovettura è ancora sottoposta a fermo amministrativo per una contravvenzione al C.d. Strada elevata nel 1996 riscrivo 1996 per non dare adito a nessun dubbio. Fermo amministrativo mai notificatemi. Poi vi dico perchè. Ho già fatto una causa innanzi al G.d P. il quale per non emettere una decisione mi rinvia alla commissione Tributaria. Chiedo quindi ad Equitalia la copia del fermo amministrativo da poter produrre innanzi alla predetta commissione. Trascorso un ceto periodo e non ricevendo il documento richiesto, faccio un esposto alla Procura della Repubblica chiedendo di essere informato in caso di archiviazione, che dopo circa un anno mi viene notificato. Nel proposto decreto di archiviazione il P.M. deduce che avevo prodotto l'esposto per non pagare quanto dovuto, asserendo che che si trattava di tributi la cui prescrizione era decennale e che quindi avevo innescato questa serie di meccanismi per non pagare. Faccio quindi opposizione all'archiviazione e chiedo di acquisire la documentazione necessaria da allegare all'opposizione. Or bene guardando le carte mi accorgo che il fermo amministrativo era stato consegnato ad un mio omonimo sotto ogni profilo sia del luogo che della data di nascita, ma residente in una località della quale fino a quel giorno disconoscevo l'esistenza. Sono in attesa che il giudice emette sentenza avendo chiesto nell'esposto di procedere nei confronti del responsabile di Equitalia.
ho visito in mio conto su sito equitalia scritto una notifica con data di scadenza.questa e' per 2005.Ma finora io mai ricevuto notifica con posta.come e' possibile che senza mandare notifica con posta scrivere sul sito data di notifica?rispondi per favore
Salve a Tutti anche e me sono state notificate delle cartelle per irpef, inail, diritti di camera di commercio, tassa rifiuti e chi ne ha più ne meta, per un società venduta e non incassato poi il pagamento di vendita non pagata nel 2001 e notificata nel 2008. e normale? sto pagando l'equitalia da cosi tanti anni che mi sono persa tra cartelle e pagamenti. per una questione di cambio di residenza e teritorialità tra gli uffici della stessa provinicia non ne vengo più a capo, in quanto ambedue mi chiedono dei soldi per le stesse cosi e gli stessi anni e mi trabalzano da una all'altra dicendo che non e compito loro fare dei controlli incrociati per vedere se si tratta delle stesse cartelle , visto che le somme sono simili Grazie di cuore a chiunque di competenza sia in grado di aiutarmi a capire come muovermi carla
Salve ho ricevuto una cartella di pagamento da Equitalia emessa per Accertamento 2006 e 2007 occupazione permanente spazi aree pubbliche del Comune di Milano con ruolo reso esecutivo il 18/08/2011 e notificato c/o la portineria della casa dei miei genitori dove non sono più residente da anni...non siamo un pò in ritardo per la formazione dei ruoli sia per il 2006 che per il 2007? e per la notifica? è valida? il portiere non aveva l'autorizzazione a ritirare raccomandate e atti vari.. grazie
Buongiorno presso la mia abitazione e venuto una persona che mi ha consegnato una 30 di estratto a ruolo inseriti in una busta trasparente, una volta firmati un per uno li a contro firmati lui il tutto avveniva in strada con le persone che passavano e vedevano cosa c'era scritto sui fogli oggi e ripassato a consegnate un avviso di vendita immobiliare sempre non imbustato di libera visione e senza mostarde un tesserino grazie per la risposta
NON so come comportarmi , ricevo una cartella esattoriale dalla agenzia delle entrate per mancato pagamento irpef nell'anno 2005, ora ricevo la cartella dove mi scrivono che se entro 60 g non pago procedono al fermo, pignoramento, ecc, volevo sapere dato che mi hanno messo anche una sanzione pecuniaria non avrei dovuto ricevere per lo meno un avviso bonario,? sulla cartella l'avviso e' datato 3 maggio 2011 ,ma io non lo mai ricevuto perché' a marzo ho cambiato residenza( regolarmente registrato al comune) posso in qualche modo impugnare la cartella?? spero possiate aiutarmi
MAGLIE (LE) LODEVOLE SENTENZA EMESSA DAL COLTO,LEALE,PROFESSIONALE GIUDICE DI PACE AVVOCATO PROF.GIUSTI . UN PLAUSO!(AVV.PUZZOVIO CARLO)
Vorrei sottoporvi il mio caso: nel 2000 ho aperto un negozio che ho poi ceduto nel 2001, la licenza era stata presa a nome della Società che all'epoca avevo e che ho chiuso nel 2008, poco tempo fa controllando per curiosità la posizione della mia Società ormai chiusa da anni, sul sito di Equitalia ho scoperto che vi è una cartella esattoriale, dove manca la data di notifica perchè non l'ho mai ricevuta, riguardante la tassa "Smaltimento rifiuti e Tributo provinciale" per gli anni 2000 e 2001. Va pagata o no. Vi ringrazio. Massimo
Ho una vicenda analoga. Sono un collega. Senza conoscere nè della neofita pronuncia rispetto al consolidato orientamento della cass. ( Sez. II, del 17.11.2005 ) all'indomani della modifica introdotta dalla finanziaria 2008 ma soprattutto dell'art. 25 d.p.r. 602/1973, così novellato dal co.5 ter dellart. 1 del D.l.106/2005 e relativa conv., ritengo che per le entrate extratributarie pure disciplinate dal d.p.r.- 602/1973 l'inciso " emissione della cartella entro i due anni dall'accertamento dell'ufficio ", per quanto riguarda i termini, debba riferirsi a " quell'ufficio " che conferisca i crismi di definitorietà dell'attività accertativa ( sanzioni e cont.le accertamento di infrazioni al c.d.s.). Sicchè anche la data di formazione del ruolo deve intendersi coeva o prossima a quella attività accertativa, definitiva, per quanto riguarda la prodomicità degli atti impositivi ( rectius : titoli esecutivi, quale il ruolo). Del resto il legislatore ha abrogato " sine abolitio " l'art. 17 del d.p.r.602/1973 in termini di consumazione del tempo entro cui l'amm.ne finanziaria, o chi per essa, debba procedere alla formazione dei ruoli, reintroducendo nell'art. 25 del decreto medesimo i termini decadenziali di notifica della cartella per quanto riguarda i tributi in senso propio oltre che per quelle entrate extratributarie, assumendosi per implicito la data di formazione del ruolo " in prossimità" a quella di formazione della cartella. Il richiamo per implicito nella identificazione ( quasi ) di questi due momenti vale a maggior ragione per le entrate extratrib. quando il ruolo è straordinario, a formazione mista ( ente creditore e concessionario) . Giocoforza, quando l'ente creditore non è un ufficio dell'Amm.ne finanziaria, per accertamento deve intendersi quell'atto amm.vo, irretrattabile, definitivo ( se non comunicato ), fonte dell'obbligo impositivo perchè non soggetto a controllo da parte del destinatario se non con la ricettizietà della cartella che è il modo di comunicazione del ruolo medesimo. Ergo per atto di accertamento deve intendersi la data di accertamento della violazione. Infine va detto che, ad ogni buon conto, che lart. 15 delD.l.78/2009, in vigore dal 01.07.2009 ha disposto che a decorrere dai ruoli consegnati dal 31.10.2009 il termine per la notifica della cartella di pagamento è ridotto a mesi nove dalla formazione del ruolo. Soggiungo solo che gli artt. 17 e 18 del d.Lgs. 46/1999 hanno esteso le disposizioni ex d.p.r. 602/1973 a tutti i tributi non di natura strettamente tributaria ( sanzioni amm.ne, canone acqua, canone RAI, etc,etc, )