Fondo di garanzia e vittime della Strada, come intervenire? Ce lo spiega l'Avvocato A&T
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Fondo di garanzia e vittime della Strada, come intervenire? Ce lo spiega l'Avvocato A&T

mercoledì 28 settembre, 2016

SELLIA MARINA (CZ), 28 SETTEMBRE 2016 - Incidente causato da veicolo non assicurato o non identificato: chi paga i danni?
Sebbene la legge obbliga il proprietario di un veicolo ad assicurarlo in modo che in caso di incidente il danneggiato possa ottenere il giusto risarcimento, negli ultimi anni è in netto aumento il numero dei sinistri causati da autoveicoli non assicurati oppure non identificati. Può infatti succedere che il responsabile del sinistro, senza preoccuparsi dei danni causati e neppure delle condizioni di salute del conducente coinvolto nell’incidente, si dia alla fuga con la conseguenza che la vittima non riesce neppure ad annotarsi il numero di targa. [MORE]

Chi paghi i danni in tale eventualità?
Nell’ipotesi in esame i danni verranno liquidati dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, gestito dalla CONSAP S.p.a. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), che opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

In quali ipotesi interviene il Fondo di Garanzia e in che misura?

1) In caso di incidente causato da un veicolo non identificato, il Fondo di garanzia risarcisce solo i danni alla persona. Tuttavia, in caso di gravi lesioni personali, vengono risarciti anche i danni materiali con una franchigia di € 500,00.

2) In caso di incidente causato da un veicolo non assicurato, il Fondo di garanzia risarcisce sia i danni alla persona che i danni materiali. Per questi ultimi è prevista una franchigia di € 500,00.

3) In caso di incidente causato da veicolo messo in circolazione contro la volontà del proprietario, il Fondo interviene a garanzia dei danni alle cose e alle persone subiti dai terzi trasportati o da soggetti non a conoscenza della circolazione illegale del mezzo.

Quali sono i massimali entri i quali viene liquidato il risarcimento?
L’intervento del Fondo nei i casi sopra indicati è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro, che oggi è pari ad € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro e € 1.000.000,00 per danni a cose per sinistro.

Cosa fare per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia?
Il Fondo di garanzia opera sul territorio nazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici (c.d. designate) che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro. Pertanto, il danneggiato dovrà inoltrare apposita richiesta alla Compagnia Assicurativa che gestisce la procedura di attivazione del Fondo all’interno della regione in cui si è verificato l’incidente. Copia della richiesta va inoltrata alla Consap nella sua qualità di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Qual è il contenuto della richiesta?
La richiesta deve contenere: il luogo e l’ora in cui l’incidente è avvenuto; la dinamica del sinistro; i dati del richiedente; i dati del conducente e del proprietario del veicolo; i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello) se disponibili; se il veicolo danneggiante non è identificato occorre specificarlo; se il veicolo danneggiante risulta non assicurato occorre specificarlo; la denominazione della Compagnia assicuratrice del mezzo del danneggiato; nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza i loro estremi.

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Avv. Antonio Afeltra & Avv. Daniela Tassone


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