Avvocato A&T: Invalidità Civile 2017, diritti e risposte
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Avvocato A&T: Invalidità Civile 2017, diritti e risposte

mercoledì 15 febbraio, 2017

Affinché si possa parlare di invalidità è necessario essere affetti da malattie e menomazioni permanenti che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo. Superata la soglia del 33% di invalidità i benefici variano in base alla percentuale accertata.[MORE]

- Da 34% in su si ha diritto agli ausili e protesi previsti dal Servizio sanitario nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità
- Da 46% in su si ha diritto al collocamento mirato
- Da 67% in su si ha diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria 
- Da 75 % in su si ha diritto all’assegno mensile di invalidità
- 100% si ha diritto alla pensione di invalidità

Pensione di invalidità e assegno ordinario di invalidità: a chi spetta?
La pensione di invalidità civile viene riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%.
L'assegno di invalidità civile viene invece riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sia accertata una invalidità civile ricompresa tra il 74% ed il 99%.

Chi può avanzare apposita domanda all’INPS?
I cittadini italiani residenti in Italia nonché i cittadini comunitari ed extracomunitari purché residenti in Italia, aventi un'età ricompresa tra i 18 anni e i 65 anni e 7 mesi. Raggiuntò tale limite di età la pensione di invalidità/assegno di invalidità si trasforma automaticamente in pensione sociale (o di vecchia) il cui l'importo base è pari a 364,90 euro al mese più la maggiorazione di € 83,17.

Quali sono i limiti di reddito?
Per avere diritto alla pensione di invalidità civile il limite di reddito annuo da rispettare è apri ad € 16.532,10.
Invece, per avere diritto all’assegno di invalidità civile il limite di reddito annuo da non superare è pari ad € 4.800, 38.

E’ possibile svolgere attività lavorativa?
Il beneficiario dell'assegno mensile NON può svolgere attività lavorativa giacchè, tra le condizioni per il conseguimento dell'assegno la legge richiede che l'interessato non svolga alcuna attività nè di natura subordinata nè autonoma. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS.  Nonostante il generale divieto appena indicato la prassi amministrativa Inps ritiene che la percezione di un reddito da lavoro inferiore al limite stabilito dalla norma (4.800 euro annui) per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, non configura uno svolgimento di attività lavorativa e, pertanto, l'interessato possa comunque ottenere il beneficio.

Invece la pensione di invalidità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. In merito al requisito della totale inabilità, il Ministero del Lavoro ha infatti indicato che questo non deve essere inteso come assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (Circolare Ministero Lavoro 5/1988).

In caso di rigetto della domanda è possibile proporre ricorso? Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile proporre  ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario.
 Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.

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Avv. Antonio Afeltra & Avv. Daniela Tassone


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