Decreto "Salva Italia" : le principali novità

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FIRENZE, 18 GENNAIO 2012-  Nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 Dicembre 2011, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 201 del 6 Dicembre 2011, c.d. “Salva Italia”, contenente “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, le cui principali novità di natura fiscale sono di seguito illustrate.[MORE]

1.Deducibilità Irap relativa al costo del lavoro (art. 2, comma 1)
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 (2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è possibile dedurre dal reddito d’impresa (IRES), l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97.
Tale deduzione va effettuata in base all’art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata) e spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
le società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97).

2.Deduzione IRAP per donne e giovani (art. 2, comma 2 e 3)
A decorrere del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 (2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), la deduzione IRAP per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è aumentata:
da Euro 4.600,00 ad Euro 10.600,00 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;
da Euro 9.200,00 ad Euro 15.200,00 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

3.Detrazione Irpef del 36% e del 55% (art. 4)
Il legislatore ha introdotto nel TUIR il nuovo articolo 16-bis “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici” con il quale viene disposto, a decorrere dal 1° Gennaio 2012 il riconoscimento “a regime” della detrazione IRPEF del 36% per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il nuovo art. 16-bis stabilisce, infatti, che la detrazione spetta:
per una spesa massima complessiva di Euro 48.000, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che proseguono per più annualità;
per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze, con la conseguenza che, in caso di uso promiscuo, la detrazione va ridotta del 50%;
in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese;
per gli interventi di:
- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione (sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni);
- realizzazione di box/posto auto pertinenziale;
- restauro/risanamento/ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti da imprese edili o cooperative edilizie per la successiva rivendita/assegnazione entro 6 mesi dalla fine dei lavori;
- ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi;
- eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità di soggetti disabili;
- prevenzione di atti illeciti da parte di terzi e infortuni domestici;
- cablatura degli edifici, contenimento dell’inquinamento acustico, bonifica dell’amianto;
- misure antisismiche, di messa a norma degli edifici e di risparmio energetico.
Il nuovo art. 16-bis dispone, altresì, che la detrazione IRPEF del 36%:
è cumulabile con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ridotte nella misura del 50%;
in caso di cessione dell’immobile, è trasferita all’acquirente (per la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti. In altre parole, in caso di cessione dell’immobile oggetto degli interventi per i quali il cedente sta fruendo della detrazione, la stessa rimane in capo a quest’ultimo soltanto se ciò è espressamente previsto. Diversamente, ossia se tale aspetto non viene contrattualmente determinato, la detrazione passa “automaticamente” all’acquirente;
in caso di decesso dell’avente diritto, è trasferita esclusivamente e interamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
È, altresì, confermata l’applicazione del DM n. 41/98 rimanendo, così, invariati gli adempimenti richiesti, quale, ad esempio:
- il pagamento delle spese in esame con il bonifico bancario o postale;
- non è più previsto l’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. A tal proposito, Vi ricordiamo come il Decreto Legge n. 70/2011, c.d. “Decreto Sviluppo”, in vigore dal 14 Maggio 2011 ha soppresso, fra l’altro, l’obbligo di inviare l’apposita comunicazione prima dell’inizio dei lavori e l’esposizione separata in fattura del costo della manodopera.
- l’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura del 4%, che deve essere operata dalla banca/posta all’atto del pagamento, con bonifico, delle spese in esame.

Il comma 4 dell’art. 4 della legge in oggetto dispone, infine, che:
- la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 è applicabile anche per le spese sostenute fino al 31 Dicembre 2012;
- per le medesime spese sostenute con decorrenza dal 1° Gennaio 2013 è applicabile la detrazione del 36%.

4.Limitazione all’uso del contante (art. 12)
Il legislatore ha introdotto, a decorrere dal 6 Dicembre 2011, una ulteriore riduzione del limite all’uso del contante e dei titoli al portatore (pari a € 2.500 fino al 5 Dicembre 2011) in base alla quale:
il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori ad Euro 1.000,00;
gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore ad Euro 1.000,00 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di Euro 1.000,00 entro il 31 Dicembre 2011.

5.Nuova imposta municipale – IMU (art. 13)
Il Decreto in oggetto anticipa, “in via sperimentale”, l’applicazione dell’I.MU già a decorrere dal 2012. Infatti, l’art. 8 del Decreto Legislativo n. 23/2011 contenente “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” prevede l’introduzione dell’IMU dal 2014.
Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ed estende la sua applicazione anche all’abitazione principale ed alle sue pertinenze (C/2, C/6, C/7) (art. 2, D.Lgs. n. 504/92).
La norma prevede un’aliquota IMU ordinaria, nella misura dello 0,76% che i Comuni, con deliberazione adottata ex art. 52, D.Lgs. n. 446/97, potranno aumentare o diminuire dello 0,3%, ed una ridotta nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni potranno aumentare o diminuire dello 0,2%.
In virtù della novellata disciplina, il valore dei fabbricati sarà costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 5%, i seguenti moltiplicatori:
A) 160, per le abitazioni: fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
B) 140 per i fabbricati, classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
C) 80 per gli uffici: fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
D) 60 per gli immobili produttivi: fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
E) 55 per i negozi: fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Il legislatore ha previsto, inoltre, una specifica detrazione per l’IMU riferita all’abitazione principale e sue pertinenze di ammontare pari ad Euro 200,00 rapportata “al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione”.

6.Tributo comunale su rifiuti e servizi - RES (art. 13)
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che andranno a sostituire la TARSU e la TIA.
I soggetti interessati al pagamento del suddetto tributo saranno tutti coloro che possiedono, occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, comunque suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comunali condominiali.
Il tributo sarà valutato sulla base di una tariffa, commisurata ad anno solare, che terrà conto delle qualità e quantità dei rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla attività svolta.
Per le unità immobiliari iscritte nel catasto urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all’80% della superficie catastale.
Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 saranno stabiliti i criteri per la determinazione della tariffa che sarà composta, da una parte da un costo fisso di gestione del servizio, e dall’altra da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. Alla tariffa dovrà poi applicarsi una maggiorazione di Euro 0,30 per metro quadrato, incrementabili su disposizione del Comune fino ad un massimo di Euro 0,40, dovuti per la copertura dei costi.
Il Comune potrà disporre delle riduzioni tariffarie, fino ad un massimo del 30%, per alcune circostanze particolari, come nel caso delle abitazioni con unico occupante. Sono previste dalla tariffa delle riduzioni per chi effettua la raccolta differenziata, che possono essere ulteriormente ridotte dal Consiglio comunale. Sarà ridotto, fino all’80% della tariffa, l’importo dovuto nel caso in cui vi sia la mancanza o l’interruzione del servizio di gestione dei rifiuti.

7. Addizionale regionale IRPEF (art. 28)
A decorrere dall’anno d’imposta 2011, è previsto l’aumento dell’aliquota di base dell’addizionale regionale Irpef dall’attuale 0,9% all’1,23%. La suddetta aliquota si applicherà anche alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

8. Canone Rai (art. 17)
Per le imprese e società, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento speciale alla radio o alla televisione (canone RAI) è prevista l’indicazione nel mod. UNICO: del numero di abbonamento; della categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento; degli altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del mod. UNICO.

9.Aumento delle aliquote IVA (art. 18)
In parziale modifica a quanto stabilito con la Manovra correttiva di cui al D.L. n. 98/2011, è previsto, a decorrere dal 1° Ottobre 2012, l’incremento delle aliquote Iva del 10% e del 21% come segue:
dal 10% al 12% e dal 21% al 23% a decorrere dal 1° Ottobre 2012 e fino al 31 Dicembre 2013;
dal 12% al 12,50% e dal 23% al 23,50% a decorrere dal 1° Gennaio 2014.

(notizia segnalata da UFFICIO STAMPA ASSOTUTELA)

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Scritto da Redazione

Giornalista di InfoOggi

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