Il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190 alla prova della Costituzione.
Quanto accaduto a Milano merita una risposta seria. Proprio per questo il decreto-legge n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre e in vigore dal giorno successivo, merita una lettura senza sconti. Chi scrive non contesta l'esigenza di tutelare l'ordine pubblico: contesta il metodo, la tecnica e il prezzo che il decreto chiede di pagare ai principi costituzionali.
Quanto al metodo, il Consiglio dei ministri ha deliberato il 20 ottobre e due giorni dopo il testo era legge. In un solo provvedimento d'urgenza convivono un nuovo delitto, nuove aggravanti, la riscrittura dell'imputabilità dei minori, misure di prevenzione, sanzioni amministrative a carico dei genitori, una deroga all'ordinamento giudiziario e cinquecento militari per Milano. Si sottrae così al confronto parlamentare la scelta su ciò che è reato, che la riserva di legge dell'art. 25 della Costituzione vuole affidata alle Camere; e l'eterogeneità dei contenuti è da tempo indicata dalla Corte costituzionale come il segno di un uso improprio dell'art. 77.
Il cuore del decreto è il nuovo art. 420-bis del codice penale, che punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro chi, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, partecipando a un gruppo di almeno cinque persone che opera «in modo organizzato anche occasionalmente», utilizza o lancia oggetti atti a offendere, razzi o petardi, determinando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone e cagionando altresì danni alle cose. La formula è una contraddizione in termini: l'organizzazione presuppone stabilità, l'occasionalità la esclude. Il principio di determinatezza impone al legislatore di dire al cittadino che cosa è vietato prima che sia il giudice a spiegarglielo. La stessa formula torna nel nuovo art. 635.1 sul danneggiamento di gruppo, sicché l'incertezza si moltiplica. Né regge la struttura del fatto: pericolo per le persone e danno alle cose sono richiesti insieme, cosicché chi mette a rischio l'incolumità altrui senza rompere nulla resta fuori dalla norma, mentre chi danneggia senza pericolo per nessuno vi rientra solo per metà. E le condotte descritte sono già punite come devastazione, danneggiamento aggravato, resistenza, lesioni, porto di oggetti atti a offendere: la clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato» lo ammette.
Ancora più grave è il terzo comma, che punisce con la reclusione da quattro a dodici anni chi organizza o promuove il gruppo oppure chi «incita o istiga» alle condotte, anche attraverso i social. Il risultato è che chi istiga rischia più del doppio di chi lancia materialmente la bottiglia. Il promotore di un gruppo occasionale rischia fino a dodici anni, mentre il promotore di un'associazione per delinquere stabile risponde con la reclusione da tre a sette anni e l'istigazione a delinquere dell'art. 414 resta punita fino a cinque. La proporzione della pena non è un'opzione di politica criminale: discende dagli artt. 3 e 27 della Costituzione ed è la condizione stessa della funzione rieducativa.
Sui minori il decreto tocca il punto più delicato. All'art. 98 del codice penale si aggiunge che la capacità di intendere e di volere del minore tra i quattordici e i diciotto anni «si presume fino a prova contraria»; contestualmente l'art. 9 del d.P.R. 448/1988 non impone più di acquisire elementi per accertare l'imputabilità, che diventa una facoltà del pubblico ministero e del giudice. Dal 1930 il codice Rocco esige che la capacità del minore sia accertata in concreto, caso per caso: nemmeno il legislatore di allora aveva immaginato una presunzione. Ora l'onere si rovescia sulla difesa, in un processo che la Costituzione vuole orientato alla protezione della gioventù e alla rieducazione. Per l'imputato che ha compiuto sedici anni, poi, il giudice delle misure cautelari non deve più tenere conto dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto; la custodia cautelare si estende inoltre ai nuovi reati e anche al processo minorile si applica l'arresto in flagranza differita sulla base di immagini e video, già esteso dal decreto ai delitti di devastazione e di gruppo. Il sedicenne diventa, ai fini cautelari, un adulto.
Poi i genitori. L'art. 5 prevede a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale una sanzione da 500 a 1.000 euro, che raddoppia in caso di reiterazione, quando il figlio partecipa ai fatti, anche se non imputabile, salvo che il genitore provi di non averli potuti impedire. È la responsabilità civile dell'art. 2048 del codice civile trapiantata nel diritto punitivo, dove la personalità della responsabilità non tollera presunzioni di colpa. A stabilire che il minore ha commesso un reato è il prefetto, senza un giudice e senza una sentenza; lo stesso prefetto liquida «sulla base degli atti» il danno ai beni pubblici. Il privato danneggiato ottiene poi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per legge, fondato sull'ordinanza prefettizia e su una consulenza di parte che il decreto eleva a prova scritta. Un titolo esecutivo contro una famiglia, costruito su atti amministrativi e su una perizia unilaterale, si concilia a fatica con gli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Sul fronte della libertà personale, l'avviso orale del questore potrà contenere il divieto di riunirsi con determinate persone in luoghi pubblici, anche nei confronti dei minori ultraquattordicenni e sulla base di condanne non definitive. Si incide sulla libertà di riunione garantita dall'art. 17 con un provvedimento di polizia che assume come presupposto ciò che la presunzione di non colpevolezza vieta di considerare accertato. L'accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia vengono poi estesi, nel corso di operazioni di prevenzione, a chi è ritenuto pericoloso anche in base a semplici segnalazioni di polizia: una restrizione della libertà personale fondata su un sospetto, che l'art. 13 ammette solo in casi eccezionali tassativamente previsti.
Infine il giudice. Quando gli arresti sono numerosi, l'applicazione dei magistrati per le convalide è disposta entro ventiquattro ore e senza il parere del consiglio giudiziario. Il magistrato chiamato alle convalide viene così destinato all'ufficio dopo il fatto e in vista di quei fatti, con il controllo dell'organo di autogoverno rinviato a cose fatte; e la garanzia del giudice naturale precostituito per legge dell'art. 25 non è una formalità organizzativa.
C'è poi un dettaglio che dice molto. Da sempre gli articoli aggiunti al codice penale si agganciano a quello che precede con i suffissi latini: bis, ter, quater. Il nuovo danneggiamento di gruppo prende invece il numero 635.1, con un punto e una cifra, come il paragrafo di un regolamento. La ragione si intuisce: i suffissi dal bis al quinquies dell'art. 635 sono già occupati dai danneggiamenti informatici. Bastava proseguire la serie; si è preferita una numerazione che il codice non ha mai conosciuto. Le norme penali scritte in fretta si riconoscono anche dalla forma. E la forma, in materia penale, è sostanza.
Il Parlamento ha sessanta giorni per la conversione. È il tempo per fare ciò che il Governo non ha fatto: distinguere chi devasta da chi manifesta, punire in proporzione, restituire ai minori il giudice e il processo che la Costituzione ha voluto per loro. L'avvocatura deve fare la propria parte.
Avv. Antonello Talerico
Consigliere Nazionale Forense