Elezioni Amministrative 2016: Viminale, cosi' al voto per eleggere 1.342 sindaci
Politica Emilia Romagna

Elezioni Amministrative 2016: Viminale, cosi' al voto per eleggere 1.342 sindaci

giovedì 2 giugno, 2016

Domenia 5 giugno si terranno le elezioni amministrative in 1.342 Comuni di regioni a statuto ordinario, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna. Saranno interesseti complessivamente 13.316.379 elettori, di cui 6.382.798 di sesso maschile e 6.933.581 di sesso femminile. Le sezioni elettorali sono 15.887 sezioni elettorali. Nelle sole regioni a statuto ordinario sono chiamati al voto 1.175 comuni, 12.085.890 elettori, di cui 5.788.827 di sesso maschile e 6.297.063 di sesso femminile, in 14.396 sezioni. [MORE]

Lo ricorda in una nota il ministero dell'Interno. le operazioni di voto per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e per l'elezione dei consigli circoscrizionali si terranno domenica 5 giugno dalle ore 7 alle ore 23. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgera' domenica 19 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Le elezioni riguardano i Comuni i cui organi elettivi scadono nel primo semestre dell'anno in corso e quelli che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza, purche' le condizioni che hanno reso necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio 2016. Lo scrutinio dei voti iniziera' a partire dalle ore 23 di domenica 5 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario la scheda (azzurra) reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato e' collegato.

L'elettore, con la matita copiativa, potra' esprimere il proprio voto: per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, situato immediatamente prima dei contrassegni delle liste collegate, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco; in questo caso il voto espresso e' valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata, tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto cosi' espresso e' attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (c.d. "voto disgiunto"); per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto cosi' espresso e' attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto cosi' espresso e' valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto e' valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l'elettore non si sia avvalso della facolta' di esprimere un voto disgiunto.

E' importante evidenziare che le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata; ogni elettore puo' manifestare non piu' di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi, per l'elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati piu' votati. Le schede per il turno di ballottaggio riportano, prestampati in due distinti appositi rettangoli, i nomi dei due candidati che hanno riportato al primo turno il maggior numero di voti. Il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato che si intende votare.

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (anche qui, scheda azzurra) l'elettore, con la matita copiativa, potra' esprimere il proprio voto: tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; in questo caso il voto e' valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata; tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso il voto e' valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata; tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; il voto e' ugualmente valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l'elettore infatti puo' scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto e' valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

Il Viminale sottolinea che le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata; nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore puo' manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale; nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore puo' manifestare non piu' di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco solo in caso di parita' di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Le schede per il turno di ballottaggio riportano, prestampati in due distinti appositi rettangoli, i nomi dei due candidati piu' votati che nella prima votazione hanno riportato esattamente lo stesso numero di voti. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato che si intende votare.

Il ministero dell'Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale. Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati gli uffici comunali saranno aperti anche nei due giorni antecedenti la data della votazione, e cioe' venerdi' 3 e sabato 4 giugno, dalle ore 9 alle ore 18, e domenica 5 giugno per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23. (Agi


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