Giudici di pace: ecco la riforma
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Giudici di pace: ecco la riforma

lunedì 21 agosto, 2017

CROTONE, 21 AGOSTO - E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2017 n. 177 il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 in materia di riforma della magistratura onoraria, in attuazione della legge 28 aprile 2016 n. 57, che prevede ulteriori disposizioni sui giudici di pace, nonché una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio.  [MORE]

Secondo l’art. 1 del suddetto decreto, si avranno: il giudice onorario di pace, ovvero il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace, e il vice procuratore onorario, cioè il magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica istituito ai sensi dell'art. 2.
L'incarico di magistrato onorario avrà una durata di quattro anni prorogabili ma in ogni caso non potrà superare gli otto anni anche non consecutivi, e dovrà svolgersi “in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali” tanto che “a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana”.

Tra le cause di incompatibilità una riguarda coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie; l’altra riguarda gli avvocati e i praticanti abilitati che non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

Il decimo capo del citato decreto è dedicato all'ampliamento delle competenze dell'ufficio del giudice di pace, con espressa delega di nuove competenze in materia civile, che si aggiungono a quelle già rientranti nella loro giurisdizione o ne ampliano il valore. Quanto alla competenza per valore, questa passerà, con riferimento alle cause relative a beni mobili, dagli attuali 5.000 euro ai 30.000 euro mentre con riferimento alle cause per risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti dagli attuali 20.000 ai 50.000 euro. Particolarmente significativo è l’allargamento della competenza in materia condominiale dal momento che il giudice di pace sarà competente “per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile”. Ma vi sarà anche una competenza in materia immobiliare dal momento che è prevista la competenza per le controversie di valore fino a 30.000 euro per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari; per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del c.c.; per le cause in materia di accessione e per le cause in materia di superficie. Sempre nell’ambito della proprietà il giudice di pace sarà competente per le controversie per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del c.c., fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni; per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice c.c., fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli artt. 905, 906 e 907 del c.c.; per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del c.c.; per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del c.c.; per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del c.c.; per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del c.c.; per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali; per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del c.c.; per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del c.c.. Infine, il Giudice di pace sarà competente per l'espropriazione forzata di cose mobili (salvo che non siano soggette all'espropriazione insieme con l'immobile nel quale si trovano).

Il giudice di pace deciderà secondo equità le cause il cui valore non eccede i 2.500 euro (e non più i 1.100 euro) salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 del codice civile.

In base all’art. 32, comma 3, “le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2021, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e al comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), che entrano in vigore il 31 ottobre 2025”. Le modifiche previste dall’art. 28, invece, entreranno in vigore dal 31 ottobre 2021.

Oltre all’ampliamento delle competenze, la riforma prevede che il nuovo “giudice onorario di pace” possa essere addetto sia all’esercizio della giurisdizione civile e penale presso l’ufficio del giudice di pace, sia all’ufficio del processo presso il Tribunale. In questo caso, in primis “coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti”. In secundis, il giudice professionale potrà delegargli “al fine di assicurarne la ragionevole durata” “compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, comma 1, c.p.c., nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive”. In tertiis, potrà pronunciare provvedimenti definitori: 1. nei procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; 2. per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; 3. per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi; 4. per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; 5. per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000; 6. per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
 


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