Una delle novità più rilevanti introdotta dalla revisione costituzionale su cui si terrà referendum confermativo il 22 e 23 marzo 2026, prevede l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare.
L’esigenza nasce dalla notoria inconcludenza ed ineffettività, se non di peggio, del ruolo esercitato dal Consiglio superiore della magistratura nell’ambito del potere disciplinare. Secondo i dati forniti dal Sole24Ore in un articolo del 31 gennaio 2025, nell’anno 2024 il numero di notizie di illecito sopravvenute è stato di 1.715, di cui 1.115 sono poi state archiviate dal Csm con motivazione sintetica (Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/calano-azioni-disciplinari-contro-magistrati-24-condanne-csm-AGiqwzdC?refresh_ce=1). Il dato offre un elemento non credibile anche sotto il profilo logico-statistico, che si risolve nell’assunto pratico secondo cui i magistrati non commetterebbero quasi mai illeciti disciplinari. Non c’è da meravigliarsi se si pensa che, prendendo ad esempio il Caso Tortora, tutti i magistrati che all’epoca commisero illeciti (e che illeciti!) furono tutti promossi e fecero carriera.
L’istituzione dell’Alta Corte disciplinare mira dunque a sottrarre il potere disciplinare all’organo di autogoverno, cioè alla “giustizia domestica” del Csm. Questa Alta Corte sarà composta da quindici giudici, di cui:
a) tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esercizio della professione forense;
b) tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti di cui al punto che precede, che il Parlamento in seduta comune - entro sei mesi dall'insediamento - compila mediante elezione;
c) sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno vent’anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
Il dato di fatto saliente, oltre alla designazione per sorteggio di ben dodici componenti su quindici, è aver sottratto il potere disciplinare alla “giustizia domestica”, infatti sei componenti su quindici non sono espressione dell’ordine giudiziario (tre spettano infatti al Parlamento e tre al Capo dello Stato, da individuarsi tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esercizio della professione forense).
Per quanto riguarda quindi i membri laici della Corte disciplinare, l’elezione è limitata alla sola compilazione della suddetta lista da parte del Parlamento entro sei mesi dal suo insediamento, i cui tre membri di competenza parlamentare saranno poi estratti a sorte. Gli altri tre, come si è già scritto, sono invece di nomina del Capo dello Stato.
Per ciò che concerne invece la composizione relativa ai membri togati (nove su quindici), questa vede prevalere la componente Giudicante (sei) rispetto a quella Requirente (tre), e ciò appare una scelta logica visto che la Corte è di per sé un organo giudicante. Tutti e nove i membri togati verranno estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno vent’anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
Infine, allo scopo di garantire una maggiore effettività nell’esercizio del potere disciplinare, la riforma prevede anche che il Presidente dell’Alta Corte disciplinare non sia frutto di una designazione da parte dell’ordine giudiziario, bensì dovrà essere eletto in seno all’Alta Corte stessa tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. Al pari dei componenti dei due CSM introdotti dalla riforma, anche i giudici dell’Alta Corte disciplinare dureranno in carica quattro anni e l’incarico non potrà essere rinnovato.
Le sentenze dell’Alta Corte potranno essere impugnate, anche per motivi di merito. L’impugnazione dovrà essere proposta dinanzi alla stessa Alta Corte disciplinare, che però dovrà giudicare in composizione differente rispetto a quella che ha emanato la decisione impugnata.
Il testo di revisione costituzionale prevede infine una riserva di legge in merito alla determinazione degli illeciti disciplinari e delle relative sanzioni, in merito alla composizione dei collegi e delle forme procedimentali, oltre che per la disciplina delle norme necessarie al funzionamento dell’Alta Corte e per garantire che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. In altre parole sarà una legge ordinaria a disciplinare quanto predetto.
In conclusione v’è da segnalare che la legge di revisione costituzionale, nelle disposizioni transitorie, prevede che: 1) Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore; 2) Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
In altre parole, se la riforma superasse con esito confermativo lo scoglio del referendum, il Parlamento ha un anno di tempo per adottare le leggi che daranno attuazione alla riforma stessa. Fino all’entrata in vigore delle predette leggi, si osservano le norme costituzionali attualmente in vigore.
Giuseppe Palma (autore del libro Referendum 2026: Stavolta è Sì, disponibile sia in edizione cartacea che in eBook, GpM edizioni).