La determinazione dell’assegno divorzile si basa sul tenore di vita goduto durante il matrimonio?
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La determinazione dell’assegno divorzile si basa sul tenore di vita goduto durante il matrimonio?

lunedì 21 dicembre, 2020

La determinazione dell’assegno divorzile si basa sul tenore di vita goduto durante il matrimonio?

COSENZA, 21 DICEMBRE - Il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.  Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. Vi Civile, ordinanza n. 28104/2020, depositata il 9 dicembre.

Il caso. Il Tribunale pronunciandosi nel giudizio di divorzio tra due coniugi stabiliva un assegno divorzile di 300,00 Euro mensili in favore dell’ex moglie.

Avverso tale sentenza il marito interponeva appello e la Corte di Appello distrettuale respingeva l’appello e confermava la corresponsione dell’assegno divorzile di 300,00 Euro mensili in favore dell’ex moglie.

Avverso tale sentenza l’ex marito proponeva ricorso per cassazione. In sostanza il ricorrente lamentava la mancata rivalutazione dell’assegno in relazione alla comparazione reddituale e all’omessa osservanza dei principi fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504/17. Il giudice di merito aveva, infatti, determinato in 300,00 euro la somma a favore dell’ex coniuge in considerazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza del matrimonio, durato 28 anni, e alla disparità delle relative condizioni economiche.

Il Supremo Collegio,  richiamava la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018 con la quale si stabiliva che "Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Pertanto ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l’ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un’adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti". Sulla base di tale contesto giurisprudenziale, risultava evidente che “il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito”. Nel caso de quo, il Giudice di merito non aveva adeguatamente tenuto conto della situazione reddituale dei due ex coniugi, mancando totalmente una valutazione della situazione economica delle parti.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello distrettuale.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express


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