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Licenziamento per mancata ripresa del lavoro dopo aver superato il periodo di comporto

CROTONE, 11 APRILE -  La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 6697/2016, depositata il 6 aprile ha ritenuto legittimo il licenziamento posto in essere da un azienda nei confronti della dipendente che, dopo aver superato il periodo di comporto e sfruttata in pieno l’aspettativa, si era rifiutata di riprendere servizio nella sede di lavoro dove era stata ufficialmente trasferita.  [MORE]

Il caso. La dipendente di un istituto di credito, assente per malattia da aprile a dicembre del 2006 una volta scaduto il “periodo di comporto”, si era vista accolta la “domanda di aspettativa”, ma all’avvicinarsi di questa scadenza (ossia fine agosto 2007), l’azienda la invitava a riprendere servizio nella sede di lavoro dove era stata ufficialmente trasferita, come da regolare comunicazione avvenuta a inizio agosto 2007. A seguito della nuova assenza della dipendente, i vertici dell’istituto di credito decidevano di licenziarla.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello davano ragione alla dipendente e, considerando illegittimo il licenziamento poiché intimato dopo nove mesi dal superamento del periodo di comporto, accoglievano la sua richiesta di reintegra. Secondo i Giudici di merito, infatti, l’azienda aveva commesso un errore, ossia la rinuncia ad esercitare il diritto di recesso nei confronti della lavoratrice.

La banca ricorreva in Cassazione e la Suprema Corte riteneva legittimo il licenziamento alla luce di una semplice considerazione: nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, i limiti temporali per procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto dovevano essere ulteriormente dilatati, in modo da comprendere anche la durata dell’aspettativa. E irrilevante era il fatto che l’aspettativa era stata concessa dopo l’esaurimento del periodo di comporto, anche perché l’azienda aveva ritenuto prioritaria “la situazione personale della lavoratrice”. Conseguentemente, per i Giudici non si poteva parlare di “rinuncia tacita al recesso per superamento del periodo di comporto”, soprattutto tenendo presente che la banca aveva “invitato la dipendente a riprendere servizio appena scaduto il periodo di aspettativa”.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express