Patrocinio a spese dello Stato, il CNF propone 30 giorni per opporsi ai decreti di pagamento
Patrocinio a spese dello Stato, il CNF al Ministero della Giustizia: una norma per superare gli effetti della Cartabia sui decreti di pagamento
Dopo la riforma il termine per opporsi decorre dalla notificazione e, in mancanza, il decreto diventa definitivo solo dopo sei mesi. Su delega del Presidente Greco la Commissione Patrocinio a spese dello Stato del CNF ha avviato il confronto con gli uffici ministeriali competenti e prepara una proposta di modifica dell'art. 170 del Testo unico spese di giustizia per ripristinare i trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria
Nella sua formulazione originaria l'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 fissava un termine di venti giorni decorrente dalla comunicazione del decreto. Il D.Lgs. n. 150/2011 ha eliminato quel termine dal testo e ha rimesso la disciplina dell'opposizione all'art. 15 dello stesso decreto, che la riconduceva al rito sommario di cognizione. Il vuoto era stato colmato con l'art. 702-quater c.p.c.: trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La cancelleria comunicava il decreto alle parti e al pubblico ministero; decorsi trenta giorni senza opposizioni il decreto diveniva definitivo e il difensore poteva emettere la fattura elettronica e attendere il pagamento.
La riforma Cartabia ha tolto il presupposto su cui quell'equilibrio poggiava. Il D.Lgs. n. 149/2022 ha abrogato il rito sommario e, con l'art. 15, comma 3, lett. f), n. 1, ha sostituito nell'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011 il richiamo a quel rito con il rinvio al procedimento semplificato di cognizione. Il nuovo rito non conosce un termine speciale analogo a quello dell'art. 702-quater e l'art. 281-terdecies c.p.c. rimette l'impugnazione ai modi ordinari. Venuta meno la norma da cui si ricavavano i trenta giorni dalla comunicazione, tornano a operare le regole generali degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c.: trenta giorni dalla notificazione oppure, in mancanza, sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.
È la lettura che il Ministero della Giustizia ha trasmesso agli uffici giudiziari con la circolare del 25 luglio 2026, che richiama anche la sentenza della Corte di cassazione n. 7430 del 2026. Va detto con chiarezza, perché sul punto si è fatta confusione: la circolare non ha creato un regime nuovo. Ha preso atto delle conseguenze di una modifica legislativa che, intervenendo sul rito, ha travolto anche il termine dell'opposizione. Il problema non si risolve quindi con una diversa interpretazione. Si risolve con un intervento legislativo nuovo.
Le conseguenze pratiche sono sotto gli occhi di chi frequenta le aule. La comunicazione di cancelleria non fa più decorrere il termine breve. Il difensore che voglia ottenere in tempi ragionevoli la definitività del decreto deve notificarlo a tutte le parti legittimate all'opposizione, compreso il pubblico ministero, a propria cura e a proprie spese: un costo che nessuno gli rimborsa e che si aggiunge a compensi già ridotti per legge. Se non lo fa, deve attendere sei mesi dalla pubblicazione prima di poter emettere la fattura elettronica e avviare il pagamento.
Non è pensabile che l'avvocatura debba trasformarsi in un corpo di messi notificatori - a proprio costo - per ottenere ciò che lo Stato le deve per aver assicurato la difesa a chi non può permettersela. L'art. 24 della Costituzione non si attua soltanto ammettendo la parte al beneficio. Si attua anche pagando chi la difende in tempi compatibili con la dignità della professione.
Nella mia veste di Coordinatore della Commissione nazionale Patrocinio a spese dello Stato del CNF sono stato delegato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Francesco Greco, ad avviare un'istruttoria con gli uffici competenti del Ministero della Giustizia, per individuare la soluzione e collaborare con essi alla sua definizione. La delega segue la mia relazione svolta nella seduta di settembre nel plenum del CNF, all'esito della quale il Consiglio ha deliberato all'unanimità di avviare quanto necessario per ripristinare i termini precedenti ai fini dell’esecutività del decreto di liquidazione. Le interlocuzioni sono già intervenute e stanno proseguendo. Agli uffici abbiamo spiegato in concreto la criticità, nei termini che più volte abbiamo segnalato. Il 15 ottobre, nell'incontro con la Direzione generale degli affari interni, il confronto è stato franco e costruttivo. In quella sede ho assunto l'impegno di predisporre, con la Commissione, una proposta di soluzione normativa. L'obiettivo è questo: l'intervento del legislatore e la risoluzione definitiva del problema.
La strada è un intervento puntuale sull'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 che restituisca all'opposizione una disciplina speciale ed espressa del termine, sottratta alle vicende del rito richiamato. In concreto la norma dovrebbe stabilire che l'opposizione si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto eseguita a cura della cancelleria a tutte le parti, compreso il pubblico ministero. La proposta chiede che il termine torni a dipendere da un atto dell'ufficio e non da un'iniziativa gravoso per il difensore, che i decreti si stabilizzino in tempi certi e che l'Erario paghi presto quanto deve. È una modifica semplice da scrivere e di immediata applicazione, che può trovare posto nel primo veicolo normativo utile.
Nei prossimi giorni il documento sarà definito con la Commissione, sottoposto al Presidente e al Consiglio e poi trasmesso al Ministero, nel solco dell'interlocuzione già avviata. Il problema è noto, è stato posto nelle sedi giuste e il dialogo è finalmente aperto, ma cosa importante c’è la disponibilità a risolverlo. Le regole del processo quando finiscono per ritardare il pagamento di chi la rende possibile, vanno corrette. È quello che abbiamo chiesto che venga fatto.
Avv. Antonello Talerico
Coordinatore Commissione CNF Patrocinio a spese dello Stato
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