Affermare che la riforma costituzionale dell'ordinamento giurisdizionale voglia sottomettere la magistratura alla politica è una vera e propria menzogna. L'art. 104 della Costituzione, infatti, non è stato modificato nella parte in cui è sancito che "la magistratura costituisce un ordine e autonomo e indipendente da ogni altro potere".
Ed è una menzogna anche quella in cui si afferma che la riforma vorrebbe sottomettere la magistratura all'esecutivo, infatti la Costituzione non è stata minimamente revisionata nella parte in cui prevede l'obbligatorietà dell'azione penale. E, se l'esercizio dell'azione penale è obbligatoria, ben poco può fare l'esecutivo per controllare le Procure.
Vediamo più da vicino cosa prevede la riforma su cui si terrà il referendum confermativo. La revisione costituzionale interviene, in sostanza, principalmente su tre aspetti:
- la separazione delle carriere tra magistratura requirente e magistratura giudicante
- l'istituzione di un'Alta Corte che eserciti il potere disciplinare
- l'introduzione dell'innovativo sistema del sorteggio.
Andiamo per gradi.
LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE
La separazione delle carriere, di fatto, è la misura "più costituzionale" che si potesse introdurre. Perché? Perché è la Costituzione stessa a richiederla. Infatti nel 1999 (legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999) fu riformato l'art. 111 Cost. con l'introduzione del principio del giusto processo attraverso la costituzionalizzazione del processo "accusatorio", già introdotto dal codice di procedura penale del 1988 (in vigore dal 1989).
Non più un sistema "inquisitorio" quindi, ma un sistema "accusatorio", dove "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imperiale" (art. 111 Cost., comma 2).
Il processo "accusatorio", mettendo sullo stesso piano accusa e difesa (parti), necessità di maggiori garanzie circa la terzietà ed imparzialità del Giudicante. E la separazione delle carriere, con l'introduzione peraltro di 2 CSM (uno per la magistratura requirente e l'altro per quella giudicante), va esattamente in questa direzione, dove il Giudicante - ad esempio - non dovrà più temere quel PM che, appartenendo eventualmente alla corrente dominante in un unico CSM, possa incidere in una qualche misura sulla sua carriera.
L'ISTITUZIONE DI DUE CSM E L'ESTRAZIONE A SORTE
Il nuovo art. 104 della Costituzione introduce 2 Consigli Superiori della Magistratura, l'uno per la magistratura requirente e l'altro per quella giudicante.
Per entrambi i CSM, a parte i 3 membri di diritto, la composizione sarà la seguente:
- 1/3 dei componenti sarà estratto a sorte da un elenco di professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione forense, precedentemente compilato per elezione dal Parlamento riunito in seduta comune entro sei mesi dal suo insediamento;
- 2/3 dei componenti sarà estratto a sorte tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti nel numero e secondo le procedure che saranno stabilite dalla legge (riserva di legge assoluta).
I due CSM, e, soprattutto, l'introduzione del sistema del sorteggio, dovrebbero senz'altro porre un limite molto forte alla piaga del correntismo.
Ciò detto, la separazione delle carriere - nel suo complesso - non serve soltanto ad evitare che i requirenti vadano a fare i giudicanti, bensì a portare a pieno compimento il modello accusatorio del processo penale e ad evitare - grazie al sistema dell'estrazione a sorte - la piaga del correntismo.
IL POTERE DISCIPLINARE E L'ALTA CORTE
La riforma sottrae ai due CSM il potere disciplinare, cioè pone fine alla giustizia "domestica". Il potere disciplinare passa dunque dall'organo di autogoverno ad un'Alta Corte disciplinare composta da 15 giudici:
- 3 nominati dal Presidente della Repubblica tra professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent'anni di esercizio della professione forense;
- 3 estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti di cui sopra; elenco precompilato per elezione dal Parlamento riunito in seduta comune entro sei mesi dal suo insediamento;
- 9 magistrati, di cui 6 giudicanti e 3 requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno vent'anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano (o abbiano svolto) funzioni di legittimità.
Come si può facilmente vedere, ben 12 componenti su 15 dell'Alta Corte disciplinare saranno estratti a sorte, e 6 componenti su 15 non faranno parte dell'ordine giudiziario. Una composizione che evita la cosiddetta protezione di "casta".
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Giuseppe Palma