Sono tollerabili i rumori provenienti dal bagno del vicino?
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Sono tollerabili i rumori provenienti dal bagno del vicino?

lunedì 24 settembre, 2018

VIBO VALENTIA, 24 SETTEMBRE - La mera percezione di rumori non corrisponde automaticamente all’intollerabilità degli stessi, dovendo essere verificato in concreto il superamento di tale soglia in considerazione della sensibilità dell’uomo medio, non essendo inoltre determinante la durata continua o l’occasionalità delle immissioni sonore. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Napoli, sez. VIII Civile, sentenza n. 5681/2018, depositata l’8 giugno. [MORE]

Il caso. Con atto di citazione, il proprietario di un immobile sito in un complesso nr. 5 villette a schiera, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale competente, la vicina al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti a causa dell’intollerabilità dei rumori dovuti allo scarico delle acque di uno dei bagni dell’immobile confinante, costruito dalla stessa sul muro immediatamente confinante con la sua camera da letto.
In tema di emissioni rumorose, l’adito Tribunale ricordava che la Suprema Corte era costante nell’affermare che “non avendo il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose carattere assoluto, ma essendo esso relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona alle abitudini degli abitanti, spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e l’individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della normale tollerabilità (ex multis Cass n. 3438/10)”. Pertanto, il fastidio e la sua insopportabilità dovevano essere valutati caso per caso. In particolare nella sentenza n. 3440 dell’11 febbraio 2011, si leggeva che “il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore. In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile. La normale tollerabilità, poi, va riferita alla sensibilità dell’uomo medio. Non si può, infine, non tenere conto della durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore. Nella specie i giudici di merito, ritenendo scarsamente percepibili le immissioni di rumore, hanno tenuto conto di tutti gli elementi essenziali (il rumore della ventola d’aspirazione era percepibile solo nelle ore serali o notturne; la ventola era situata in immobile addirittura non confinante con quello della attrice e funzionava solo quando veniva usato il bagno, per eliminare i cattivi odori)”. Pertanto, secondo il giudice di prime cure “non sussiste un diritto al silenzio assoluto quanto piuttosto a non subire rumori eccessivi che superino la normale tollerabilità tenuto conto delle situazioni soggettive”. Altresì, precisava la distinzione tra la disciplina civilistica del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e quella amministrativa in tema di sogli di rumori: “si tratta di due normative autonome e differente che richiamano due distinti settori del diritto, i rapporti con la pubblica amministrazione da un lato (per evitare l’inquinamento acustico) e i rapporti privati dall’altro (per evitare di danneggiare il vicino di casa)”. Dunque, il rispetto del decreto del 1991 non significava che i rumori erano leciti anche da un punto di vista civilistico dovendosi tener conto del rumore di fondo del luogo ove si trovavano gli appartamenti interessati, dell’orario in cui il rumore veniva prodotto, della natura del rumore e della ripetizione dello stesso. Nel caso in esame, dalle CTU espletate, il Tribunale riteneva che la causa dei rumori doveva essere ricercata nella modalità costruttive originarie dei villini di cui era risultato carente l’isolamento acustico. Inoltre, riteneva che i locali della convenuta risultavano inutilizzati da diversi anni e che i rumori si concentravano in modo discontinuo, eventualmente in orari di prima serata, circostanza che non potevano arrecare all’attore alcun apprezzabile disturbo.

Per tali motivi, il Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
 


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