L’ex marito è obbligato a mantenere il figlio maggiorenne precario e non economicamente indipendente anche se questi non convive più con la madre
LECCE, 05 GENNAIO - Una nuova decisione che farà discutere in favore dei cosiddetti “bamboccioni”, così Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” sulla sentenza n. 18 del 3 gennaio 2010 secondo cui l’ex moglie ha diritto all’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, precario, anche se questo vive da un’altra parte purché non sia economicamente indipendente.[MORE]
Nel caso di specie la prima sezione civile della Suprema Corte ha respinto il ricorso di un imprenditore che era stato condannato prima dal Tribunale di Savona e poi dalla Corte d’Appello di Genova a versare alla ex moglie 400 euro al mese anche per il mantenimento della figlia maggiorenne e non più convivente che svolgeva solo lavori precari.
Sull’obbligo del mantenimento della figlia, gli ermellini hanno sostenuto che “la valutazione del giudice di merito, in ordine alla precarietà e modestia delle attività lavorative svolte dalla figlia, costituisce motivazione adeguata del rigetto della domanda di riduzione dell’assegno”.
(notizia segnalata da giovanni d'agata)
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