Sconnessione del marciapiede: niente risarcimento per la caduta
L'Avvocato INFOrma Calabria Vibo Valentia

Sconnessione del marciapiede: niente risarcimento per la caduta

lunedì 9 marzo, 2020

VIBO VALENTIA, 09 MARZO –  Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.  

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 6403/2020, depositata il 6 marzo).

Il caso. Una donna conveniva in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta avvenuta a causa di una buca imprevista e non segnalata esistente in una via del centro cittadino nella quale ella si era trovata a transitare. Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, espletate due consulenze tecniche e svolta prova per testimoni, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso tale sentenza la donna, soccombente, interponeva appello. La Corte d'appello territoriale  rigettava il gravame, confermava la sentenza di primo grado e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Avverso tale sentenza l’appellante proponeva ricorso per cassazione. Gli Ermellini, innanzitutto, rilevavano che “Giova premettere che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1. febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. La Corte d'appello, che si era correttamente richiamata a questa giurisprudenza, aveva fatto buon governo di tali principi. Inoltre, il Supremo Collegio condivideva la linea seguita in Appello, laddove si era sottolineato che “la caduta – verificatasi in ora diurna – della donna era stata causata” sì “da un’ampia sconnessione del marciapiede” che però “era ben visibile a causa della diversa connotazione cromatica rispetto alla restante parte del marciapiede”. E peraltro “nel punto ove era avvenuta la caduta, residuava comunque uno spazio sufficiente per un comodo e sicuro transito pedonale”. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che la donna avesse tenuto “una condotta non conforme al generale dovere di tutela esigibile dagli utenti della strada”. Questa constatazione era sufficiente per respingere la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Comune, non ritenendolo responsabile né ai sensi dell'art. 2043 né ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express


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