Licenziamento legittimo: assenze numerose e ingiustificate  e disinteresse per i compiti affidati
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Licenziamento legittimo: assenze numerose e ingiustificate e disinteresse per i compiti affidati

lunedì 19 dicembre, 2016

CROTONE, 19 DICEMBRE - Nessuna giustificazione possibile per il dipendente a cui l’azienda ha assegnato mansioni delicate relative al controllo del bilancio. I suoi comportamenti sono ritenuti gravi e sufficienti per considerare impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 24572/2016, depositata il 1° dicembre. [MORE]

Il caso. Un dipendente, esponente importante di un’azienda, riceveva comunicazione formale firmata dai vertici della società con cui si ufficializzava il suo licenziamento. Tale provvedimento, si fondava sulle sue “negligenze” e “scorrettezze”.

Tanto il Tribunale che la Corte d’Appello territoriali, ritenevano fondato il licenziamento del lavoratore.

Il lavoratore, soccombente nei primi due gradi di giudizio, proponeva ricorso per Cassazione.

Secondo la difesa del lavoratore, i comportamenti a lui attribuiti non erano “tanto gravi da giustificare il licenziamento”. Altresì, non era certa l’«affissione in azienda del cosiddetto “Codice disciplinare”», fondamentale per valutare il peso delle condotte tenute dai lavoratori.
Per i magistrati della Suprema Corte, difatti, era palese quanto inaccettabile era stato il modo di agire del lavoratore. Infatti, allo stesso erano stati contestati diversi “addebiti disciplinari”, quali ad esempio “frequenti assenze non preavvertite né giustificate; disinteresse verso le proprie responsabilità in tema di controllo del bilancio; pagamento in contanti ad un nuovo dipendente, senza giustificativo e senza autorizzazione, dell’indennità sostitutiva del preavviso; fruizione di sponsorizzazioni per la propria barca a vela da parte di un cliente moroso verso l’azienda in cambio di un atteggiamento di favore verso tale morosità” e, infine, “l’invio a un indirizzo privato di posta di files concernenti rapporti commerciali, tariffe, relazioni con corrispondenti, statistiche”.
Secondo i giudici di legittimità, di fronte a questi comportamenti, non era necessario il “Codice disciplinare” per considerare le “infrazioni” compiute dal lavoratore come violazione clamorosa delle “più elementari regole di diligenza, fedeltà e rispetto del patrimonio aziendale”.

Per tali motivi, il “licenziamento” adottato nei confronti del lavoratore è assolutamente legittimo.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

 


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