Massimo Di Cataldo innocente? Distorsione mediatica della realtà
Cronaca Lazio

Massimo Di Cataldo innocente? Distorsione mediatica della realtà

giovedì 16 gennaio, 2014

ROMA, 16 GENNAIO 2014 - Ecco una ricetta semplice per distorcere la realtà e violare contemporaneamente il segreto istruttorio; a fornirla è il cantante Massimo Di Cataldo con la complicità di alcuni telegiornali nazionali. Nonostante il procedimento sia ancora in corso, per le presunte percosse subite dalla sua ex-moglie, Anna Laura Millacci, il cantante romano coadiuvato dal suo legale si lasciano andare a dichiarazioni e azioni, che violano palesemente il divieto di pubblicazione di atti giudiziari mentre sono ancora in atto le indagini preliminari; alterando inoltre la realtà emersa dalla perizia del medico legale.[MORE]

Stupisce che ad essere complici di questa manipolazione mediatica ci siano anche i Tg nazionali; oltre alle solite riviste di gossip. Come sarà possibile attenderci lo svolgimento di un'equo processo quando Di Cataldo viene proclamato innocente prima che la giuria emetta una sentenza? Si tratta di "paradossi all'italiana" che rischiano di invertire i ruoli di vittima/carnefice; rovinando così la reputazione e la dignità di colei che presumibilmente ha subito abusi.

Anna Laura Millacci appare molto amareggiata per l'accaduto e attraverso il suo legale, Avv. M. Teresa Manente, richiede una legittima rettifica da parte dei media che in virtù dell'audience non si sono fatti alcuno scrupolo, influendo probabilmente anche sull'esito del processo; oltre che diffamare pesantemente la signora Millacci. A seguire la richiesta integrale di rettifica fornita direttamente dalla parte lesa.

Fabrizio Vinci


La sottoscritta Avv. M. Teresa Manente, difensore di fiducia della signora Anna Laura Millacci, persona offesa nel proc. pen. n.35834/2013 c. Massimo Di Cataldo, rappresenta che in data 14 gennaio 2014 sono state diffuse informazioni che hanno gravemente leso l'onore e la reputazione della mia assistita e che sono contrarie a verità e sono state diffuse immagini di atti per i quali sussiste il divieto di pubblicazione. Gli atti delle indagini, infatti, compresa la consulenza espletata e mostrata nel servizio trasmesso, sono coperte dall’obbligo del segreto ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e, anche se nella disponibilità della difesa dell’indagato, ne è vietata la pubblicazione integrale o parziale con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione ai sensi degli artt. 114 e 116 comma 3 c.p.p. La violazione di tale divieto comporta sanzioni penali e disciplinari quando il fatto è commesso da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, come nel caso di specie (art. 115 c.p.p.). I servizi trasmessi sostengono che l’indagato sarebbe stato “accusato falsamente” di aver picchiato e fatto abortire la sua compagna e che conseguentemente il procedimento penale a carico dell’odierno indagato sarebbe chiuso. Si precisa che dalle indagini condotte e dalla consulenza medico legale espletata non risulta affatto che la signora Millacci abbia accusato falsamente Massimo Di Cataldo e la consulenza medico legale non esclude la responsabilità penale dell’indagato, ma accerta soltanto che le gravi lesioni subite non hanno provocato l’interruzione di gravidanza.Si segnala, infine, che è del tutto falso che le foto prodotte all’autorità giudiziaria attestanti le lesioni subite in data 18 giugno 2013 siano artefatte. Alla luce di quanto esposto, le informazioni trasmesse non corrispondono a verità, contengono illazioni gravemente offensive della reputazione e dell’onore della mia assistita e, inoltre, sono state corredate di immagini di atti e documenti per i quali non è consentita ancora nessuna forma di divulgazione.Tanto sopra esposto, la sottoscritta Avv. M. Teresa Manente, in nome e per conto della signora Millacci,
                                                                                    C H I E D E
che sia trasmessa apposita rettifica ai sensi dell’art.32 quinquies D.Lgs. 31-7-2005 n. 177 (inserito ex art. 17, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44) entro quarantotto ore dalla data di ricezione della presente richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi della mia assistita.Nello specifico, si proceda a chiarire che il procedimento penale non è stato archiviato e che le indagini sono ancora aperte.
Si precisi inoltre che la consulenza ha soltanto escluso che le gravi lesioni subite abbiano provocato l’interruzione della gravidanza ma non esclude la responsabilità penale dell’indagato per i fatti denunciati.Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, la scrivente procederà ad inoltrare la stessa alle autorità competenti per la piena tutela dei diritti della sig.ra Millacci nonché a trasmettere la stessa all’autorità giudiziaria.

Avv. M. Teresa Manente

Di seguito pubblichiamo integralmente, come richiesto dal legale di Massimo Di Cataldo, la rettifica in merito a questo articolo.

"Nell’articolo si legge: «Nonostante il procedimento sia ancora in corso, per le presunte percosse subite dalla sua ex-moglie, Anna Laura Millacci, il cantante romano coadiuvato dal suo legale si lasciano andare a dichiarazioni e azioni, che violano palesemente il divieto di pubblicazione di atti giudiziari mentre sono ancora in atto le indagini preliminari; alterando inoltre la realtà emersa dalla perizia del medico legale».
Pure nel pieno rispetto della Vostra libertà di espressione, debbo segnalare che il pezzo giornalistico è lesivo dell’integrità personale e professionale del mio cliente, nonché della reputazione personale e professionale dello scrivente difensore.
Non corrisponde assolutamente al vero, infatti, che il mio assistito, con la complicità del sottoscritto, abbia rilasciato dichiarazioni ovvero abbia compiuto azioni illecite o contrarie al divieto di pubblicazione degli atti giudiziari, stabilito agli artt. 114 ss. c.p.p.
Difatti, essendo il fascicolo - su autorizzazione del P.M. - nella disponibilità dello scrivente difensore, gli atti, pur essendo ancora in corso le indagini - sono conoscibili all’indagato e, pertanto, diffondibili nel loro contenuto, a titolo di informazione, non essendo più coperti dal cd. “segreto interno”.
Nulla vieta, pertanto - anche considerato l’interesse e la portata mediatica del procedimento - al sig. Di Cataldo o allo scrivente difensore di rilasciare dichiarazioni o interviste in merito alla nota vicenda, sempre nel pieno rispetto di tutte le parti processuali nonché dell’attenta e impeccabile attività investigativa che sta svolgendo la Procura di Roma.
Quanto al fatto che siano stati pubblicati, a nostra insaputa, da parte di alcuni organi di informazione, stralci di alcuni atti contenuti nel fascicolo e, pertanto, non pubblicabili ai sensi dell’art. 114, secondo comma, c.p.p., si tratta di una “prassi” giornalistica, purtroppo assai diffusa, da cui questa difesa si dissocia nella maniera più categorica, prendendone le distanze.
Quanto, infine, alla riferita “distorsione mediatica della realtà”, appare evidente come, già sotto il profilo letterale, le responsabilità – ove ve ne siano - siano da attribuire, semmai, ai mass media (gli stessi che il giorno successivo alla pubblicazione delle foto su un profilo personale di Facebook, hanno sbattuto, senza alcuno scrupolo né riscontro, il “mostro” in prima pagina), non certamente al mio assistito né tantomeno allo scrivente difensore, che si è limitato ad agire nel pieno rispetto di tutte le parti processuali nonché delle norme imposte dal nostro ordinamento e dal proprio Codice deontologico.
La invito, pertanto, a pubblicare tempestivamente questa rettifica e dare alla stessa il medesimo rilievo riservato alla notizia cui si riferisce".

Avv. Daniele Bocciolini


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