Condannato per truffa e appropriazione indebita l'amministratore che intasca i soldi dei condomini
L'Avvocato INFOrma Calabria

Condannato per truffa e appropriazione indebita l'amministratore che intasca i soldi dei condomini

sabato 27 maggio, 2017

CATANZARO, 27 MAGGIO - Il delitto di appropriazione indebita è integrato dalla interversione del possesso che si manifesta nel momento in cui l’autore si comporti uti dominus non restituendo il bene di cui aveva la disponibilità senza darne una giustificazione, mentre la truffa può dunque dirsi consumata nel momento in cui si verifica la perdita definitiva del bene che costituisce danno per il raggirato e ingiusto profitto dell’agente. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n, 25444/2017, depositata il 22 maggio. [MORE]

l caso. La Corte di Appello territoriale aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado con cui l’amministratore di un Condominio era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 646 c.p. (per essersi appropriato, nella sua qualità di amministratore, di somme versate dai condomini per spese di gestione dell’immobile) e 640 c.p. (per aver indotto i condomini in errore circa l’entità delle spese di gestione da sostenere ed essersi così fatto versare dagli stessi somme non dovute) ed era stato conseguentemente condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni subiti dal Condominio costituitosi parte civile.

L’imputato, a mezzo del proprio difensore, aveva proposto ricorso per Cassazione deducendo in buona sostanza la falsa applicazione degli artt. 646 e 640 c.p.

Il Supremo Collegio ribadiva l’orientamento secondo cui “il delitto di appropriazione indebita è integrato dalla interversione del possesso, che si manifesta quando l’autore si comporti uti dominus non restituendo il bene di cui ha avuto la disponibilità senza giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l’elemento soggettivo del reato (Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016 - dep. 17/06/2016, Trovato, Rv. 26711401)”. Ed era proprio questa l’ipotesi verificata dai giudici di secondo grado nel caso in esame nel momento in cui si era manifestata l’intenzione dell’imputato di trattenere per sé le somme che sarebbero dovute essere presenti sul conto corrente condominiale, essendo in tal senso irrilevante il momento in cui si fosse venuto a conoscenza del comportamento illecito dell’agente. Il delitto di appropriazione indebita ha, infatti, natura istantanea e si consuma con la prima condotta appropriativa della res.

Per quanto atteneva all’altra ipotesi delittuosa contestata, gli Ermellini affermavano che il momento consumativo della truffa doveva essere individuato nel momento in cui si verificava il danno patrimoniale per i condomini e l’arricchimento dell’agente, essendo necessario che questo entrasse nella giuridica disponibilità dell’agente stesso, non essendo sufficiente il fatto che fosse uscito da quella del soggetto passivo. La truffa poteva, pertanto, dirsi consumata nel momento in cui si verificava la perdita definitiva del bene che costituiva danno per il raggirato e ingiusto profitto dell’agente. Nel caso in esame, la ricostruzione delle dinamiche temporali della vicenda, portava i Giudici di legittimità ad escludere la recidiva contestata, dichiarando la prescrizione dell’imputazione per il reato di cui al’art. 640 c.p..

Per tali motivi, la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata limitatamente all’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 640 c.p., previa esclusione della contestata recidiva, essendo lo stesso estinto per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello competente per la rideterminazione della pena e dichiarava inammissibile il ricorso limitatamente al delitto di appropriazione indebita.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
 


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