Dichiarazione di dissesto. Il TAR da ragione al Comune e respinge il ricorso di un ex amministratore
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Dichiarazione di dissesto. Il TAR da ragione al Comune e respinge il ricorso di un ex amministratore

mercoledì 6 novembre, 2019

 BOVALINO (RC), 06 NOVEMBRE - “Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono dei ripari ed altri costruiscono dei mulini a vento” ed è questo ciò che ha costruito chi ha sempre sostenuto –ancora oggi- che la dichiarazione di dissesto economico-finanziario del Comune di Bovalino, assunta con determinazione n. 35 del 23/12/2017 si sarebbe potuta…anzi dovuta evitare! A mettere definitivamente la parola fine a questa drammatica questione economico-finanziaria è stato il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria)-Sezione Staccata di Reggio Calabria che con la sentenza registrata al n. 00642/2019 Reg.Prov.Coll., n. 00156/2018 Reg.Ric., pubblicata in data 04/11/2019, ha dichiarato “inammissibile” il ricorso n. 156 del Reg.Gen. del 2018 prodotto in qualità di privato cittadino (la legge lo prevede) dal Dott. Sergio Delfino (rappresentato e difeso dall’avvocato Antonia Fabiola Chirico di Reggio Calabria); in proposito, va ricordato anche che il ricorrente ha già ricoperto il ruolo di amministratore nella giunta guidata da Tommaso Mittiga, giunta che è stata sciolta nell’aprile 2015 per “…infiltrazioni della criminalità organizzata”.

A base del ricorso era stato evidenziato il fatto che l’ente sarebbe stato ancora nelle condizioni di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili potendo far fronte ai debiti contratti in virtù del fatto che la massa debitoria maggiore esistente con la Regione Calabria per la fornitura del servizio idrico garantito dalla gestione Sorical (2,5 milioni di euro per il Comune, 5.732.588,28 per la Regione Calabria), sarebbe stata estinta per sopravvenute prescrizioni. Inoltre -si dice nel ricorso- lo stato di dissesto non avrebbe potuto essere dichiarato in quanto l'ente aveva già fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale ed avrebbe avuto, quindi,  la disponibilità per assicurare, oltre le funzioni ed i servizi indispensabili, anche altre funzioni e servizi erogati dall'ente. In considerazione di ciò, appare evidente, che neanche la presentazione nel 2013 del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, presentato dall’allora giunta Mittiga (poi rimodulato ad hoc anche dall’attuale amministrazione con la speranza di scongiurare il dissesto), ha dato i frutti sperati costringendo, di fatto gli amministratori a prendere la dolorosa decisione . In fin dei conti, il risultato che emerge in maniera chiara da questa sentenza è che l’assunzione di quella delibera di giunta che ha coinvolto non solo l’apparato amministrativo ma l’intera cittadinanza è stata “corretta e legittima”, pertanto, a nulla è valso animare la piazza e rendere ancor più incandescenti i rapporti già tesi tra maggioranza ed opposizione. 

Nella battaglia legale tra le parti, l’assistenza legale per il Comune di Bovalino è stata affidata  all’Avv. Giuliana Ferrara, mentre per la parte che interessava il Ministero dell’Interno ci ha pensato direttamente l’Avvocatura Distrettuale dello Stato della stessa città dello stretto. Per la cronaca, c’è anche da dire che con il ricorso, il ricorrente ha inteso censurare la violazione dell’art. 244 del d.lgs. 267/2000 per: “Difetto dei presupposti sostanziali. Eccesso di potere sub specie di difetto di  istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti”, in parole povere non riteneva che ci fossero i presupposti per procedere alla dichiarazione di default dell’Ente. A determinare l’esito finale del ricorso è stata, probabilmente, la certezza ormai acclarata della consistenza dell’enorme massa debitoria passiva che si è accumulata negli anni e che pian piano sta venendo sempre più a galla (voci di corridoio indicano in circa 14 milioni di euro la sua reale consistenza). Comunque, facendo un piccolo passo indietro nel tempo c’è da evidenziare che è stata proprio la consapevolezza dell’esistenza di questi debiti, che sommati agli altri, hanno determinato nel Consiglio di quel 23/12/2017 l’assunzione del provvedimento di dissesto da parte degli attuali amministratori; provvedimento che non è stato certo preso a cuor leggero ma bensì responsabilmente ponderato fino in fondo anche se caparbiamente osteggiato dall’intera opposizione (Gruppi consiliari: “Nuova Calabria” ed “Impegno e Partecipazione”). Infatti, poter far fronte al più esoso debito contratto negli anni (periodo 1985-1994) con la Sorical, ente gestore del servizio idrico per la Regione Calabria che ammontava ad oltre 2,5 milioni di euro non era cosa facile, tutt’altro! ne tanto meno era pensabile di poterla passare liscia con la stesura del piano di riequilibrio che tutto sommato non poteva rappresentare la panacea a tutti i mali. Bisogna anche aggiungere che il piano di riequilibrio pluriennale, che non ha mai avuto riscontri particolarmente positivi, annoverava già tra le sue caratteristiche peculiari quelle di elevare al massimo le aliquote delle tasse pagate dai cittadini, quindi, nessun aggravio è andato ad aggiungersi con il successivo default.

Per quanto riguarda, invece, gli eventuali danni d’immagine patiti dall’ente e quelli legati alla reputazione degli ex amministratori (di cui faceva parte il ricorrente), il collegio giudicante ha stabilito che “ne sono privi dei necessari requisiti di attualità” e d’altronde come poteva non essere così se teniamo conto che il Tar del Lazio, con una propria sentenza aveva già respinto un ricorso proposto dall’ex sindaco Tommaso Mittiga e dall’ex Presidente del Consiglio comunale, Francesco Signati, evidenziando come “il quadro  indiziario emerso dagli accertamenti istruttori svolti è valutato come significativo di una gestione amministrativa poco lineare”? In conclusione -si legge nella sentenza- laddove ammissibile,  il ricorso sarebbe stato comunque “infondato” (Consiglio di Stato Sz V, 16 gennaio 2012, n. 143) in quanto la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale per l’ente ma  rappresenta, piuttosto, una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge stessa, come per dire “scelta obbligata…senza se e senza ma!”. Questo è il risultato finale che mette definitivamente una pietra tombale ad una diatriba nata, cresciuta e adesso dichiarata morta.



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