Bullismo: Chi ne risponde? Ce lo spiega l'Avvocato A&T
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Bullismo: Chi ne risponde? Ce lo spiega l'Avvocato A&T

mercoledì 12 ottobre, 2016

SELLIA MARINA (CZ) - Cos’è il bullismo? Con il termine bullismo si indica l’insieme di tutti quegli atti posti in essere dai pre-adolescenti e dagli adolescenti, espressione di non tolleranza e non accettazione nei confronti di chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere o semplicemente per realtà familiari. Scopo del bullo è isolare ed emarginare la vittima attraverso pressioni, offese, vessazioni, minacce e finanche furti o lesioni. Frequentemente episodi di bullismo si verificano sia all’interno delle scuole sia al di fuori, nonché nel mondo virtuale dei social con riferimento al quale si parla di cyber-bullismo.[MORE]

Esiste una legge che preveda e punisca il “bullo”? Oggi non esiste alcuna norma di diritto civile o penale che preveda espressamente il fenomeno in esame. Tuttavia, nelle ultime settimane il legislatore italiano ha fatto notevoli passi in avanti approvando alla Camera una proposta di legge che prevede un complesso di misure per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyber-bullismo. In attesa che la proposta divenga legge, i fatti rientrati nell’etichetta “bullismo” ben possono essere ricondotte sotto altre fattispecie penali e civili quali i reati di percosse, danneggiamento, lesioni personali, diffamazione e molestia.

Chi è responsabile per gli episodi di bullismo che si verificano all’interno della scuola? Occorre operare una distinzione a seconda che il bullo abbia o meno 14 anni. Se il bullo ha compiuto i 14 anni verrà processato innanzi al Tribunale dei Minori che raramente applicherà delle sanzioni restrittive, prediligendosi l’applicazione di misure rieducative. Se il bullo non ha compiuto 14 anni non potrà essere sottoposto a procedimento penale neppure innanzi al Tribunale dei minori, e delle azioni da lui compiuti e dei danni da lui cagionati ne risponderanno i genitori, non in sede penale, in quanto la responsabilità penale è personale, bensì in sede civile avendo i genitori il dovere giuridico di educare i figli. Laddove il bullo sia maggiorenne ne risponderà personalmente e sarà processato innanzi al Tribunale Penale ordinario.

In ogni caso, per gli episodi di bullismo che si verificano all’interno delle scuole ne rispondono anche gli insegnanti che hanno il dovere di vigilare sugli alunni, nonché l’amministrazione scolastica che ha il dovere di controllare che sussista la vigilanza suddetta durante tutto il tempo di permanenza dei ragazzi all’interno dell’Istituto. Inoltre la scuola, come istituzione, ha il dovere di adottare ogni misura idonea a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione, in ottemperanza della Direttiva Ministeriale emanata dal Ministero dell’Istruzione nell’aprile 2015.

La vittima ha di ad un risarcimento? Si. Il risarcimento deve essere tale da comprendere sia i danni materiali sia i danni morali subiti dalla vittima. Obbligati al risarcimento sono tutti i soggetti sopra indicati. Tuttavia in genere l’Istituto scolastico risponde anche per conto degli insegnati.

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Avv. Antonio Afeltra & Avv. Daniela Tassone


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