Sinistro stradale: l’assicurazione copre il terzo trasportato?
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Sinistro stradale: l’assicurazione copre il terzo trasportato?

lunedì 18 febbraio, 2019

VIBO VALENTIA, 18 FEBBRAIO - In tema di rimborso del danno subito dal terzo trasportato, egli deve essere risarcito dalla compagnia assicuratrice del veicolo, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti delle vetture coinvolte nel sinistro. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza  n. 4147/2019, depositata il 13 febbraio.

Il caso. A seguito di un sinistro stradale, in cui si erano scontrate due autovetture, decedevano il conducente di un veicolo e un passeggero, mentre gli altri riportavano lesioni. La compagnia assicuratrice di uno dei due veicoli coinvolti conveniva in giudizio, ai sensi dell’art. 140 cod. ass., i presumibili danneggiati, chiedendo che fossero accertate le percentuali di responsabilità dei due conducenti e fosse liquidato il danno a tutti i danneggiati entro il massimale. I familiari del conducente deceduto proponevano domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice. Anche i familiari dell’altro trasportato deceduto e i passeggeri rimasti coinvolti nell’incidente (che erano nell’altra autovettura) convenivano in giudizio la loro compagnia assicurativa.

Quest’ultima, condannata in primo grado al risarcimento dei danni per i trasportati sopravvissuti e i congiunti del trasportato deceduto perché ritenuto responsabile all’80% il proprio assicurato e in appello perché ritenuto lo stesso  responsabile al 100%, proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Con il principale motivo di ricorso chiedeva alla Suprema Corte se il trasportato doveva essere considerato come consumatore, in quanto beneficiario della polizza, nell’ipotesi in cui agiva ex art. 141 codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005) nei confronti dell’assicuratore del vettore, e ciò “a prescindere dalle responsabilità del sinistro”. Al riguardo l’art. 122, comma 2, cod. ass. prevedeva che l’assicurazione obbligatoria doveva comprendere anche la copertura del danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e tale copertura era confermata quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto tra trasportato e proprietario o conducente del veicolo. Altresì, ai sensi dell’art. 141 codice delle assicurazioni private, il terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, poteva agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo, fornendo così a quest’ultimo un ulteriore strumento di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento nei confronti dell’impresa stessa, “risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. L’intento era quello di privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su un veicolo per motivi che esulavano dal caso fortuito, la possibilità per questi di poter esercitare l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore. Il Supremo Collegio affermava il principio di diritto secondo cui l’art. 141 cod. ass. conseguentemente al riferimento al caso fortuito come limite all’obbligo risarcitorio della compagnia assicuratrice del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, “richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condotta risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l’an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro”. Infatti, l’art. 141, comma 1, disponeva che “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. La totale assenza di responsabilità del vettore doveva essere dimostrata dalla sua compagnia assicuratrice che doveva provare che il caso fortuito era stata l’unica causa del sinistro, salvo i casi in cui l’assicuratore dell’altro veicolo coinvolto non lo esonerasse dichiarando l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express


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