Pagamenti digitali: cos’è pagoPA e come si utilizza? “Gov.pagopa" (Video)
Economia Lazio Roma

Pagamenti digitali: cos’è pagoPA e come si utilizza? “Gov.pagopa" (Video)

giovedì 23 gennaio, 2020

ROMA, 22 GEN - Cos’è pagoPAè un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese.

pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

Presso le agenzie della banca

Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)

Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche

Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5

Presso gli Uffici Postali.

L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile.

Gruppo B - Domande frequenti in ambito normativo

B1: Quali sono i riferimenti normativi in materia di pagamenti elettronici a favore della PA?

In forza della nuova formulazione dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, i soggetti indicati all’articolo 2 dello stesso Codice, sono chiamati sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico.

Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica, e al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le Pubbliche Amministrazioni - ai sensi dell’articolo 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, come convertito in legge - sono tenute ad avvalersi dell’infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC, messa a disposizione dall’AgID. Il combinato disposto degli articoli appena citati ha generato la realizzazione del sistema dei pagamenti elettronici “pagoPA”.

Il documento “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi» - pubblicato in G.U. n. 152 del 3 luglio 2018 - definisce le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei pagamenti da parte dei soggetti aderenti. Le Linee Guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi inclusa la normativa nazionale per il recepimento della PSD2.

L’esecuzione di pagamenti elettronici a favore degli Enti Creditori (PA centrale e locale, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico) avviene sulla base del quadro normativo composto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dell’art. 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L. 221/2012.

Parole chiave: obbligatorietà

B2: Come declinare il concetto di pubblica amministrazione?

Per la nozione di Pubblica Amministrazione, si rinvia a quanto già ampiamente dettagliato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare interpretativa n. 1 del 9 marzo 2015 emessa per l’ambito applicativo soggettivo della fatturazione elettronica.

Parole chiave: PA

B3: Qual è l’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 5 del CAD?

Il CAD è stato dapprima modificato dal D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e successivamente corretto dal D. Lgs. n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018). Fatta tale precisazione, appare opportuno segnalare che, fermo restando l’ambito soggettivo dell’obbligo di cui all’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad aderire all’infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC e la nozione di Pubblica Amministrazione di cui alla circolare interpretativa n. 1 del 9 marzo 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (emessa per l’ambito applicativo soggettivo della fatturazione elettronica), la nuova formulazione dell’articolo 5 ha esteso ulteriormente l’ambito applicativo del Nodo dei Pagamenti-SPC.

Infatti, l’attuale articolo 2, comma 2, del CAD, oltre alle Pubbliche Amministrazioni, ha introdotto nel perimetro soggettivo del CAD anche le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate, nonché i gestori di pubblici servizi. Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni, le società a controllo pubblico e i gestori di pubblici servizi, ai sensi del combinato disposto dell’attuale articolo 5 del CAD e dell’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012, sono obbligati ad aderire al sistema pagoPA per consentire alla loro utenza di eseguire pagamenti elettronici in modalità uniforme nei loro confronti.

Per i soggetti non obbligati, (es. società partecipate ma quotate oppure soggetti che non rivestano la qualifica di gestori di pubblici servizi), resta ferma la facoltà di aderire anch’essi al Sistema, per consentire ai loro utenti di beneficiare dei servizi messi a disposizione dai PSP aderenti al Sistema pagoPA, previa opportuna istanza e istruttoria da parte di PagoPA S.p.A. che ne valuterà la relativa opportunità.

Parole chiave: obbligatorietà, PA

B4: Quali sono le società a controllo pubblico obbligate ad aderire a pagoPA?

Come già ricordato, l’articolo 2, comma 2, del CAD, prevede nel perimetro soggettivo del CAD anche le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate. Il D.Lgs. n. 175/2016, all’articolo 2, lettera m), ha delineato il concetto di società a controllo pubblico. In particolare, le società a controllo pubblico sono definite come quelle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e precisamente:

le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

L’articolo 2359 del codice civile precisa che ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) che precedono “si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa”. Infine, all’articolo 2 del D.Lgs. n. 175/2016 è ulteriormente precisato che “Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

Parole chiave: obbligatorietà

B5: Quali sono le scadenze previste?

La piattaforma tecnologica del Nodo dei Pagamenti-SPC è attiva e funzionante dal 2012 mentre l’obbligo dei soggetti sottoposti all’applicazione del CAD di consentire agli utenti (cittadini, imprese e professionisti) di eseguire con mezzi elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto alla Pubblica Amministrazione è in vigore dal 1° giugno 2013. Inoltre, si segnala che l’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 stabilisce «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019». Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei Pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi indicati al paragrafo 5 delle Linee Guida, e segnatamente:

la Delega unica F24» (c.d. modello F24) e il Sepa Direct Debit (SDD), sino alla loro integrazione con il Sistema pagoPA;

eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;

i pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

Parole chiave: obbligatorietà

B6: Un ente creditore aderente al sistema pagoPA ha l’obbligo di avere un conto corrente postale?

Al paragrafo 5 delle Linee Guida da ultimo pubblicate in G.U. da AgID e disponibili sul sito www.pagopa.gov.it di pagoPA, è precisato che «Al fine di consentire all’utilizzatore finale di avere a disposizione tutti gli strumenti di pagamento, incluso il servizio di bollettino postale, ogni Ente Creditore, ove abbia in essere un rapporto di conto corrente postale, ne censisce l’IBAN sul Sistema pagoPA, unitamente al conto corrente di tesoreria o di cassa»; da qui in capo all’Ente l’obbligo di censimento di almeno 1 conto corrente postale se è già nelle disponibilità di tale ente prima dell’adesione a pagoPA o, comunque, se anche successivamente l’ente abbia volontariamente deciso di instaurarlo. In altri termini, se un ente, per qualunque ragione, ha un conto corrente postale a lui intestato non può non utilizzarlo anche per pagoPA.

Lo stesso paragrafo continua specificando che “Per lo stesso fine, resta ferma la facoltà per ogni Ente Creditore di instaurare un rapporto di conto corrente postale, anche in seguito all’adesione al Sistema pagoPA”; da qui la facoltà di instaurare un rapporto di conto corrente postale, ove tale rapporto non sia pre-esistente all’adesione a pagoPA.

In ultimo, lo stesso paragrafo delle Linee Guida segnala che “Ogni Ente Creditore, ove abbia in essere altri rapporti di conto corrente bancario o postale, potrà censirne i relativi IBAN sul Nodo dei Pagamenti-SPC”; da qui l’ulteriore facoltà in capo all’ente di censire anche più di un conto corrente postale.

Pertanto, l’obbligo di instaurare un rapporto ex novo con Poste italiane dopo l’adesione a pagoPA non sussiste ma è evidente che tale rapporto, può ampliare gli strumenti di pagamento che un ente tramite pagoPA può mettere a disposizione dei pagatori.

Parole chiave: obbligatorietà, bollettino , PSP

B7: Per l’emissione dei nuovi bollettini postali, gli Enti Creditori devono fare richiesta a Poste Italiane per l’autorizzazione alla stampa in proprio?

Nel documento “L’avviso di pagamento analogico nel sistema pagoPA” pubblicato sul sito www.pagopa.gov.it di pagoPA viene specificato che: “Gli Enti Creditori che intendono utilizzare il nuovo bollettino postale possono fare richiesta a Poste Italiane, per ottenere la necessaria Autorizzazione alla stampa in proprio”. L’autorizzazione deve essere richiesta a Poste Italiane così come definito nel Manuale della stampa in proprio, consultabile alla pagina poste.it, area PA, accedendo alla sezione incassi e pagamenti e cliccando sulla dicitura Bollettino Postale, in modo da accedere alla pagina che contiene tutti i documenti necessari per richiedere le autorizzazioni alla stampa, ivi compreso il Manuale che descrive come deve essere predisposto il nuovo Bollettino PA. Inoltre, si precisa che Poste Italiane ha precisato che la nuova autorizzazione massiva per la produzione di bollettini PA integrati nell’avviso pagoPA, proprio per la sua natura, sarà richiedibile anche da soggetti diversi dagli stampatori, quali Partner tecnologici o SW house degli Enti.

Parole chiave: obbligatorietà, bollettino, PSP

B8: Le convenzioni in essere su servizi di tesoreria tra PA e PSP sono ancora valide?

Le convenzioni e/o gli accordi negoziali in essere tra una Pubblica Amministrazione e uno o più Prestatori di Servizi di Pagamento, ancorché aventi ad oggetto l’attività di incasso in modalità elettronica non coerenti con le Linee Guida, saranno validi sino alla loro naturale scadenza, salva la possibilità per l’Ente di recedere dal contratto preliminarmente alla scadenza per usufruire delle funzionalità del Nodo dei pagamenti-SPC.

Parole chiave: PSP

B9: Il sistema pagoPA garantisce il rispetto del divieto di surcharge?

La PSD e la PSD2 ovvero le direttive europee in materia di servizi di pagamento in ambito Europeo (SEPA) e, al pari, la rispettiva normativa nazionale di recepimento, proibiscono che il cittadino sia chiamato a pagare un sovrapprezzo richiesto dal beneficiario per l’esecuzione del pagamento. Il Sistema pagoPA rappresenta un progetto ambizioso, strategico e innovativo che introduce semplicità nei rapporti, valorizzando trasparenza, concorrenza e autonomia, sia nel settore pubblico, che in quello privato, e mira a rendere più efficace il settore pubblico, senza rinunciare a politiche di contenimento della spesa. Con pagoPA, l’utente non è più chiamato ad eseguire il pagamento attenendosi alle indicazioni impartitegli dal singolo Ente Creditore, ma potrà scegliere come eseguire il pagamento fra numerose soluzioni offerte liberamente, e in via concorrenziale, dal mercato dei PSP. Pertanto, con l’obiettivo di ribaltare la pregressa logica della riscossione eseguita dalla PA - che prevedeva un’attività di convenzionamento tra la PA stessa e un PSP, quale suo riscossore speciale, con limitazioni per l’utenza e costi per la PA, oltre che per il pagatore - con il sistema pagoPA tutti i PSP aderenti possono eseguire pagamenti in favore degli Enti Creditori, facendo leva sui propri rapporti contrattuali (occasionali o meno) con l’utente pagatore, senza più necessità di alcun tipo di convenzionamento da parte dell’Ente Creditore. Il PSP che esegue il pagamento, pertanto, si configura, in via occasionale o meno, come prestatore del pagatore e non anche come prestatore dell’Ente Creditore beneficiario.

Il sistema pagoPA, difatti, non prevede alcun tipo di rapporto contrattuale tra il PSP e l’Ente Creditore, per cui le commissioni sono applicate al cittadino dal suo PSP (selezionato liberamente tra i PSP aderenti) per il servizio di pagamento da lui richiesto. Di conseguenza, in applicazione del principio tariffario comunitario c.d. SHARE e del divieto di surcharge, il pagatore è chiamato a pagare le commissioni al PSP da lui selezionato. Tali principi, stante il funzionamento di pagoPA, sono rispettati anche nell’operatività del pagamento con carta.

Precisato quanto fin qui esposto, appare per completezza opportuno segnalare che quanto avviene con pagoPA – ossia consentire ad un PSP aderente e selezionato liberamente dall’utente di richiedere una commissione per l’operazione di pagamento – costituisce una fattispecie in nessun modo assimilabile alla pratica vietata dalla PSD e dalla PSD2 e scorretta (art. 21, comma 4bis, e art. 62, comma 1, D.Lgs. 206/2005) del surcharge, in cui un beneficiario applica un sovrapprezzo per determinate tipologie di pagamento, ribaltando sull’utente, in tutto o in parte, le commissioni che lo stesso beneficiario è chiamato a riconoscere al proprio PSP.

Parole chiave: carta, PSP

B10: Nell’ambito del Sistema pagoPA, quali documenti occorre conservare a norma? Le RT, le RPT o il solo Flusso di rendicontazione?

La conservazione è l’attività finalizzata a proteggere, nel tempo, i documenti informatici e i dati ivi contenuti, assicurandone, tra l’altro, la sicurezza, l’integrità e la non modificabilità, al fine di preservare il valore probatorio del documento informatico e, nel caso specifico di pagoPA, della transazione di pagamento. In quest’ottica, per rispondere al quesito occorre esaminare la natura e le caratteristiche di ciascuno degli elementi da lei richiamati che vengono gestiti nell’ambito della piattaforma del Nodo dei Pagamenti-SPC, e segnatamente:

la Richiesta del Pagamento Telematico (RPT), ossia il documento informatico, predisposto dall’Ente Creditore, che innesca il processo di pagamento;

la Ricevuta Telematica (RT), ossia il documento informatico, predisposto dal PSP che garantisce l’irrevocabilità del pagamento, a prescindere dallo strumento utilizzato;

il Flusso di rendicontazione, ossia il documento informatico, predisposto dal PSP e trasmesso all’Ente Creditore, con cui vengono riepilogati i pagamenti ricevuti. Tale documento, contenente unicamente l’identificativo univoco del versamento (IUV), non ha rilevanza giuridica esterna ma viene utilizzato per facilitare l’attività di riconciliazione dei pagamenti ricevuti in via cumulativa.

Considerato che la quietanza, fornita dall’Ente Creditore al cittadino, è formata sulla base della RT a fronte della RPT, si ritiene che, al fine di conservare traccia dell’intera transazione di pagamento, sia opportuno conservare a norma sia la RT, sia la RPT.

B11: Ѐ possibile l’interconnessione tra Nodo e circuiti internazionali di pagamento?

In coerenza con l’obiettivo del Nodo dei Pagamenti-SPC di garantire il libero mercato dei PSP, l’AgID ha stabilito nelle Linee Guida che anche i PSP non nazionali possano aderire al sistema per erogare servizi di pagamento agli utenti della PA italiana, a condizione che risultino rispettati i processi di pagamento SEPA delineati nelle Linee Guida stesse. Il sistema non altera i processi definiti per la gestione della tesoreria, pertanto, la PA è vincolata nella propria gestione finanziaria, dovendo, se centrale, usufruire del servizio di tesoreria erogato dalla Banca d’Italia e, se locale, affidare la propria gestione a un soggetto tesoriere e/o cassiere e rispettare il principio di accentramento di cui agli articoli 209 e 211 del T.U.E.L.

Parole chiave: PA

B12: Le disposizioni di pagamento effettuate tramite il Nodo sono revocabili?

La PSD e la PSD2 e la rispettiva normativa nazionale di recepimento, stabiliscono, in via generale, l’irrevocabilità dell’ordine di pagamento una volta che tale ordine sia stato ricevuto dal PSP. Applicando tale previsione normativa alle modalità di pagamento di cui al Nodo dei Pagamenti-SPC, una volta che il pagatore ha inviato la richiesta al PSP di esecuzione dell’operazione di pagamento (a prescindere dallo strumento: bonifico, carta di credito, contante, MyBank, ecc.) il pagamento non potrà essere revocato dal pagatore.

Parole chiave: PA

B13: Da quando decorre l’effetto liberatorio per il pagamento di sanzioni del codice della strada eseguito attraverso il Sistema pagoPA?

Come noto l’art. 202 del CdS prevede il termine di 5 e di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta della sanzione. Sull’effetto liberatorio dei pagamenti delle sanzioni del CdS è intervenuto il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con la legge 8 aprile 2016, n. 49 che all´art. 17quinquies prevede che: “il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”. Ciò detto appare opportuno tenere nella debita considerazione che la normativa appena richiamata, facendo riferimento proprio a due giorni necessari per l’accredito dell’operazione di pagamento richiesta nel sistema interbancario, si riferirsi al termine di legge (T+1) stabilito dalla PSD1 e confermato dalla PSD2 e introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs n. 11/2010 di recepimento della direttiva. Pertanto, tale normativa fa riferimento al concetto di giornata operativa che si differisce da quello di giornata lavorativa anche per la durata della prima rispetto alla seconda.

Tutto ciò premesso, si puntualizza che l’art. 17quinquies, in quanto inerenti i termini di un’operazione di pagamento, con l’espressione “due giorni” fa riferimento a due giorni operativi e non lavorativi, con l’effetto che, né il sabato, né i festivi, la domenica inclusa, sono giorni operativi e che, pertanto, per il calcolo di tali due giorni non devono essere conteggiati, né il sabato, né la domenica, né gli altri giorni festivi dell’anno. Inoltre, appare, altresì, opportuno segnalare che l´art. 17quinquies del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con la legge 8 aprile 2016, n. 49, non fa alcun riferimento al Sistema pagoPA, ossia al sistema dei pagamenti in favore di soggetti pubblici attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del CAD messa a disposizione da PAgoPA S.p.A. che introduce una maggiore certezza sui pagamenti eseguiti e amplia l’effetto liberatorio degli stessi e che prevede anche un pari valore liberatorio tra i pagamenti eseguiti con bollettino postale e quelli eseguiti con altri strumenti messi a disposizione dal sistema bancario. Infatti, per i pagamenti eseguiti attraverso il Sistema pagoPA, in virtù dell’efficacia liberatoria propria dei pagamenti elettronici eseguiti tramite pagoPA, per tali pagamenti, inclusi quelli appunti delle sanzioni del CdS, l’effetto liberatorio di produce dalla data di pagamento riportata sulle ricevute di pagamento (RT) che il Sistema pagoPA mette a disposizione dei singoli enti beneficiari.

Parole chiave: multe, PA

B14: Come declinare l’obbligo di adesione a pagoPA per i gestori di pubblici servizi o per le società a controllo pubblico?

I gestori di pubblici servizi e/o le società a controllo pubblico indicate all’art. 2 del CAD, devono aderire alla Piattaforma pagoPA ma tale obbligo che deve essere comunque adempiuto NON determina l’uso esclusivo dei servizi di pagamento della Piattaforma pagoPA. Infatti, diversamente dalle amministrazioni pubbliche (cfr. art. 5, comma 2-quater, del CAD e art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017), i gestori di pubblici servizi e le società quotate di cui all’art. 2 del CAD devono mettere a disposizione dell’utenza i servizi di pagamento tramite pagoPA ma posso offrire - in parallelo a tali servizi - anche altri servizi di pagamento non integrati con pagoPA.

Sarà, quindi, facoltà dell’Utente pagatore decidere se utilizzare i servizi di pagamento offerti da pagoPA o gli altri offerti direttamente dal beneficiario.

B15: Ci sono termini o scadenze per le società a controllo pubblico e/o per i gestori di pubblici servizi?

L’obbligo per i gestori di pubblici servizi e per le società a controllo pubblico indicate all’articolo 2, comma 2, del CAD di aderire al Sistema pagoPA è entrato in vigore con due distinti provvedimenti normativi. In particolare, il D.Lgs 26 agosto 2016, n. 179, ha esteso l’obbligo di adesione alle società a controllo pubblico con decorrenza di tale legge, e per effetto di tale obbligo, dal 14 settembre 2016 mentre, più di recente, il D. lgs 13 dicembre 2017, n. 217 ha esteso l’obbligo di adesione ai gestori di pubblici servizi con decorrenza di tale legge, e per effetto di tale obbligo, dal 13 gennaio 2018. Specificate le date in cui l’obbligo di adesione al sistema pagoPA è entrato in vigore per tali specifici soggetti di cui all’articolo 2 del CAD, si segnala che dalla data di riferimento come appena indicata, rispettivamente, le società a controllo pubblico e i gestori di pubblici servizi dovevano (e a tutt’oggi devono) mettere a disposizione dei loro utenti i servizi di pagamento della piattaforma pagoPA (cfr. anche faq B14).

Gruppo B - Domande frequenti in ambito normativo

B1: Quali sono i riferimenti normativi in materia di pagamenti elettronici a favore della PA?

In forza della nuova formulazione dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, i soggetti indicati all’articolo 2 dello stesso Codice, sono chiamati sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico.

Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica, e al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le Pubbliche Amministrazioni - ai sensi dell’articolo 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, come convertito in legge - sono tenute ad avvalersi dell’infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC, messa a disposizione dall’AgID. Il combinato disposto degli articoli appena citati ha generato la realizzazione del sistema dei pagamenti elettronici “pagoPA”.

Il documento “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi» - pubblicato in G.U. n. 152 del 3 luglio 2018 - definisce le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei pagamenti da parte dei soggetti aderenti. Le Linee Guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi inclusa la normativa nazionale per il recepimento della PSD2.

L’esecuzione di pagamenti elettronici a favore degli Enti Creditori (PA centrale e locale, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico) avviene sulla base del quadro normativo composto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dell’art. 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L. 221/2012.

Parole chiave: obbligatorietà

B2: Come declinare il concetto di pubblica amministrazione?

Per la nozione di Pubblica Amministrazione, si rinvia a quanto già ampiamente dettagliato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare interpretativa n. 1 del 9 marzo 2015 emessa per l’ambito applicativo soggettivo della fatturazione elettronica.

Parole chiave: PA

B3: Qual è l’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 5 del CAD?

Il CAD è stato dapprima modificato dal D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e successivamente corretto dal D. Lgs. n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018). Fatta tale precisazione, appare opportuno segnalare che, fermo restando l’ambito soggettivo dell’obbligo di cui all’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad aderire all’infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC e la nozione di Pubblica Amministrazione di cui alla circolare interpretativa n. 1 del 9 marzo 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (emessa per l’ambito applicativo soggettivo della fatturazione elettronica), la nuova formulazione dell’articolo 5 ha esteso ulteriormente l’ambito applicativo del Nodo dei Pagamenti-SPC.

Infatti, l’attuale articolo 2, comma 2, del CAD, oltre alle Pubbliche Amministrazioni, ha introdotto nel perimetro soggettivo del CAD anche le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate, nonché i gestori di pubblici servizi. Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni, le società a controllo pubblico e i gestori di pubblici servizi, ai sensi del combinato disposto dell’attuale articolo 5 del CAD e dell’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012, sono obbligati ad aderire al sistema pagoPA per consentire alla loro utenza di eseguire pagamenti elettronici in modalità uniforme nei loro confronti.

Per i soggetti non obbligati, (es. società partecipate ma quotate oppure soggetti che non rivestano la qualifica di gestori di pubblici servizi), resta ferma la facoltà di aderire anch’essi al Sistema, per consentire ai loro utenti di beneficiare dei servizi messi a disposizione dai PSP aderenti al Sistema pagoPA, previa opportuna istanza e istruttoria da parte di PagoPA S.p.A. che ne valuterà la relativa opportunità.

Parole chiave: obbligatorietà, PA

B4: Quali sono le società a controllo pubblico obbligate ad aderire a pagoPA?

Come già ricordato, l’articolo 2, comma 2, del CAD, prevede nel perimetro soggettivo del CAD anche le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate. Il D.Lgs. n. 175/2016, all’articolo 2, lettera m), ha delineato il concetto di società a controllo pubblico. In particolare, le società a controllo pubblico sono definite come quelle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e precisamente:

le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

L’articolo 2359 del codice civile precisa che ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) che precedono “si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa”. Infine, all’articolo 2 del D.Lgs. n. 175/2016 è ulteriormente precisato che “Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

Parole chiave: obbligatorietà

B5: Quali sono le scadenze previste?

La piattaforma tecnologica del Nodo dei Pagamenti-SPC è attiva e funzionante dal 2012 mentre l’obbligo dei soggetti sottoposti all’applicazione del CAD di consentire agli utenti (cittadini, imprese e professionisti) di eseguire con mezzi elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto alla Pubblica Amministrazione è in vigore dal 1° giugno 2013. Inoltre, si segnala che l’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 stabilisce «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019». Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei Pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi indicati al paragrafo 5 delle Linee Guida, e segnatamente:

la Delega unica F24» (c.d. modello F24) e il Sepa Direct Debit (SDD), sino alla loro integrazione con il Sistema pagoPA;

eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;

i pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

Parole chiave: obbligatorietà

B6: Un ente creditore aderente al sistema pagoPA ha l’obbligo di avere un conto corrente postale?

Al paragrafo 5 delle Linee Guida da ultimo pubblicate in G.U. da AgID e disponibili sul sito www.pagopa.gov.it di pagoPA, è precisato che «Al fine di consentire all’utilizzatore finale di avere a disposizione tutti gli strumenti di pagamento, incluso il servizio di bollettino postale, ogni Ente Creditore, ove abbia in essere un rapporto di conto corrente postale, ne censisce l’IBAN sul Sistema pagoPA, unitamente al conto corrente di tesoreria o di cassa»; da qui in capo all’Ente l’obbligo di censimento di almeno 1 conto corrente postale se è già nelle disponibilità di tale ente prima dell’adesione a pagoPA o, comunque, se anche successivamente l’ente abbia volontariamente deciso di instaurarlo. In altri termini, se un ente, per qualunque ragione, ha un conto corrente postale a lui intestato non può non utilizzarlo anche per pagoPA.

Lo stesso paragrafo continua specificando che “Per lo stesso fine, resta ferma la facoltà per ogni Ente Creditore di instaurare un rapporto di conto corrente postale, anche in seguito all’adesione al Sistema pagoPA”; da qui la facoltà di instaurare un rapporto di conto corrente postale, ove tale rapporto non sia pre-esistente all’adesione a pagoPA.

In ultimo, lo stesso paragrafo delle Linee Guida segnala che “Ogni Ente Creditore, ove abbia in essere altri rapporti di conto corrente bancario o postale, potrà censirne i relativi IBAN sul Nodo dei Pagamenti-SPC”; da qui l’ulteriore facoltà in capo all’ente di censire anche più di un conto corrente postale.

Pertanto, l’obbligo di instaurare un rapporto ex novo con Poste italiane dopo l’adesione a pagoPA non sussiste ma è evidente che tale rapporto, può ampliare gli strumenti di pagamento che un ente tramite pagoPA può mettere a disposizione dei pagatori.

Parole chiave: obbligatorietà, bollettino , PSP

B7: Per l’emissione dei nuovi bollettini postali, gli Enti Creditori devono fare richiesta a Poste Italiane per l’autorizzazione alla stampa in proprio?

Nel documento “L’avviso di pagamento analogico nel sistema pagoPA” pubblicato sul sito www.pagopa.gov.it di pagoPA viene specificato che: “Gli Enti Creditori che intendono utilizzare il nuovo bollettino postale possono fare richiesta a Poste Italiane, per ottenere la necessaria Autorizzazione alla stampa in proprio”. L’autorizzazione deve essere richiesta a Poste Italiane così come definito nel Manuale della stampa in proprio, consultabile alla pagina poste.it, area PA, accedendo alla sezione incassi e pagamenti e cliccando sulla dicitura Bollettino Postale, in modo da accedere alla pagina che contiene tutti i documenti necessari per richiedere le autorizzazioni alla stampa, ivi compreso il Manuale che descrive come deve essere predisposto il nuovo Bollettino PA. Inoltre, si precisa che Poste Italiane ha precisato che la nuova autorizzazione massiva per la produzione di bollettini PA integrati nell’avviso pagoPA, proprio per la sua natura, sarà richiedibile anche da soggetti diversi dagli stampatori, quali Partner tecnologici o SW house degli Enti.

Parole chiave: obbligatorietà, bollettino, PSP

B8: Le convenzioni in essere su servizi di tesoreria tra PA e PSP sono ancora valide?

Le convenzioni e/o gli accordi negoziali in essere tra una Pubblica Amministrazione e uno o più Prestatori di Servizi di Pagamento, ancorché aventi ad oggetto l’attività di incasso in modalità elettronica non coerenti con le Linee Guida, saranno validi sino alla loro naturale scadenza, salva la possibilità per l’Ente di recedere dal contratto preliminarmente alla scadenza per usufruire delle funzionalità del Nodo dei pagamenti-SPC.

Parole chiave: PSP

B9: Il sistema pagoPA garantisce il rispetto del divieto di surcharge?

La PSD e la PSD2 ovvero le direttive europee in materia di servizi di pagamento in ambito Europeo (SEPA) e, al pari, la rispettiva normativa nazionale di recepimento, proibiscono che il cittadino sia chiamato a pagare un sovrapprezzo richiesto dal beneficiario per l’esecuzione del pagamento. Il Sistema pagoPA rappresenta un progetto ambizioso, strategico e innovativo che introduce semplicità nei rapporti, valorizzando trasparenza, concorrenza e autonomia, sia nel settore pubblico, che in quello privato, e mira a rendere più efficace il settore pubblico, senza rinunciare a politiche di contenimento della spesa. Con pagoPA, l’utente non è più chiamato ad eseguire il pagamento attenendosi alle indicazioni impartitegli dal singolo Ente Creditore, ma potrà scegliere come eseguire il pagamento fra numerose soluzioni offerte liberamente, e in via concorrenziale, dal mercato dei PSP. Pertanto, con l’obiettivo di ribaltare la pregressa logica della riscossione eseguita dalla PA - che prevedeva un’attività di convenzionamento tra la PA stessa e un PSP, quale suo riscossore speciale, con limitazioni per l’utenza e costi per la PA, oltre che per il pagatore - con il sistema pagoPA tutti i PSP aderenti possono eseguire pagamenti in favore degli Enti Creditori, facendo leva sui propri rapporti contrattuali (occasionali o meno) con l’utente pagatore, senza più necessità di alcun tipo di convenzionamento da parte dell’Ente Creditore. Il PSP che esegue il pagamento, pertanto, si configura, in via occasionale o meno, come prestatore del pagatore e non anche come prestatore dell’Ente Creditore beneficiario.

Il sistema pagoPA, difatti, non prevede alcun tipo di rapporto contrattuale tra il PSP e l’Ente Creditore, per cui le commissioni sono applicate al cittadino dal suo PSP (selezionato liberamente tra i PSP aderenti) per il servizio di pagamento da lui richiesto. Di conseguenza, in applicazione del principio tariffario comunitario c.d. SHARE e del divieto di surcharge, il pagatore è chiamato a pagare le commissioni al PSP da lui selezionato. Tali principi, stante il funzionamento di pagoPA, sono rispettati anche nell’operatività del pagamento con carta.

Precisato quanto fin qui esposto, appare per completezza opportuno segnalare che quanto avviene con pagoPA – ossia consentire ad un PSP aderente e selezionato liberamente dall’utente di richiedere una commissione per l’operazione di pagamento – costituisce una fattispecie in nessun modo assimilabile alla pratica vietata dalla PSD e dalla PSD2 e scorretta (art. 21, comma 4bis, e art. 62, comma 1, D.Lgs. 206/2005) del surcharge, in cui un beneficiario applica un sovrapprezzo per determinate tipologie di pagamento, ribaltando sull’utente, in tutto o in parte, le commissioni che lo stesso beneficiario è chiamato a riconoscere al proprio PSP.

Parole chiave: carta, PSP

B10: Nell’ambito del Sistema pagoPA, quali documenti occorre conservare a norma? Le RT, le RPT o il solo Flusso di rendicontazione?

La conservazione è l’attività finalizzata a proteggere, nel tempo, i documenti informatici e i dati ivi contenuti, assicurandone, tra l’altro, la sicurezza, l’integrità e la non modificabilità, al fine di preservare il valore probatorio del documento informatico e, nel caso specifico di pagoPA, della transazione di pagamento. In quest’ottica, per rispondere al quesito occorre esaminare la natura e le caratteristiche di ciascuno degli elementi da lei richiamati che vengono gestiti nell’ambito della piattaforma del Nodo dei Pagamenti-SPC, e segnatamente:

la Richiesta del Pagamento Telematico (RPT), ossia il documento informatico, predisposto dall’Ente Creditore, che innesca il processo di pagamento;

la Ricevuta Telematica (RT), ossia il documento informatico, predisposto dal PSP che garantisce l’irrevocabilità del pagamento, a prescindere dallo strumento utilizzato;

il Flusso di rendicontazione, ossia il documento informatico, predisposto dal PSP e trasmesso all’Ente Creditore, con cui vengono riepilogati i pagamenti ricevuti. Tale documento, contenente unicamente l’identificativo univoco del versamento (IUV), non ha rilevanza giuridica esterna ma viene utilizzato per facilitare l’attività di riconciliazione dei pagamenti ricevuti in via cumulativa.

Considerato che la quietanza, fornita dall’Ente Creditore al cittadino, è formata sulla base della RT a fronte della RPT, si ritiene che, al fine di conservare traccia dell’intera transazione di pagamento, sia opportuno conservare a norma sia la RT, sia la RPT.

B11: Ѐ possibile l’interconnessione tra Nodo e circuiti internazionali di pagamento?

In coerenza con l’obiettivo del Nodo dei Pagamenti-SPC di garantire il libero mercato dei PSP, l’AgID ha stabilito nelle Linee Guida che anche i PSP non nazionali possano aderire al sistema per erogare servizi di pagamento agli utenti della PA italiana, a condizione che risultino rispettati i processi di pagamento SEPA delineati nelle Linee Guida stesse. Il sistema non altera i processi definiti per la gestione della tesoreria, pertanto, la PA è vincolata nella propria gestione finanziaria, dovendo, se centrale, usufruire del servizio di tesoreria erogato dalla Banca d’Italia e, se locale, affidare la propria gestione a un soggetto tesoriere e/o cassiere e rispettare il principio di accentramento di cui agli articoli 209 e 211 del T.U.E.L.

Parole chiave: PA

B12: Le disposizioni di pagamento effettuate tramite il Nodo sono revocabili?

La PSD e la PSD2 e la rispettiva normativa nazionale di recepimento, stabiliscono, in via generale, l’irrevocabilità dell’ordine di pagamento una volta che tale ordine sia stato ricevuto dal PSP. Applicando tale previsione normativa alle modalità di pagamento di cui al Nodo dei Pagamenti-SPC, una volta che il pagatore ha inviato la richiesta al PSP di esecuzione dell’operazione di pagamento (a prescindere dallo strumento: bonifico, carta di credito, contante, MyBank, ecc.) il pagamento non potrà essere revocato dal pagatore.

Parole chiave: PA

B13: Da quando decorre l’effetto liberatorio per il pagamento di sanzioni del codice della strada eseguito attraverso il Sistema pagoPA?

Come noto l’art. 202 del CdS prevede il termine di 5 e di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta della sanzione. Sull’effetto liberatorio dei pagamenti delle sanzioni del CdS è intervenuto il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con la legge 8 aprile 2016, n. 49 che all´art. 17quinquies prevede che: “il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”. Ciò detto appare opportuno tenere nella debita considerazione che la normativa appena richiamata, facendo riferimento proprio a due giorni necessari per l’accredito dell’operazione di pagamento richiesta nel sistema interbancario, si riferirsi al termine di legge (T+1) stabilito dalla PSD1 e confermato dalla PSD2 e introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs n. 11/2010 di recepimento della direttiva. Pertanto, tale normativa fa riferimento al concetto di giornata operativa che si differisce da quello di giornata lavorativa anche per la durata della prima rispetto alla seconda.

Tutto ciò premesso, si puntualizza che l’art. 17quinquies, in quanto inerenti i termini di un’operazione di pagamento, con l’espressione “due giorni” fa riferimento a due giorni operativi e non lavorativi, con l’effetto che, né il sabato, né i festivi, la domenica inclusa, sono giorni operativi e che, pertanto, per il calcolo di tali due giorni non devono essere conteggiati, né il sabato, né la domenica, né gli altri giorni festivi dell’anno. Inoltre, appare, altresì, opportuno segnalare che l´art. 17quinquies del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con la legge 8 aprile 2016, n. 49, non fa alcun riferimento al Sistema pagoPA, ossia al sistema dei pagamenti in favore di soggetti pubblici attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del CAD messa a disposizione da PAgoPA S.p.A. che introduce una maggiore certezza sui pagamenti eseguiti e amplia l’effetto liberatorio degli stessi e che prevede anche un pari valore liberatorio tra i pagamenti eseguiti con bollettino postale e quelli eseguiti con altri strumenti messi a disposizione dal sistema bancario. Infatti, per i pagamenti eseguiti attraverso il Sistema pagoPA, in virtù dell’efficacia liberatoria propria dei pagamenti elettronici eseguiti tramite pagoPA, per tali pagamenti, inclusi quelli appunti delle sanzioni del CdS, l’effetto liberatorio di produce dalla data di pagamento riportata sulle ricevute di pagamento (RT) che il Sistema pagoPA mette a disposizione dei singoli enti beneficiari.

Parole chiave: multe, PA

B14: Come declinare l’obbligo di adesione a pagoPA per i gestori di pubblici servizi o per le società a controllo pubblico?

I gestori di pubblici servizi e/o le società a controllo pubblico indicate all’art. 2 del CAD, devono aderire alla Piattaforma pagoPA ma tale obbligo che deve essere comunque adempiuto NON determina l’uso esclusivo dei servizi di pagamento della Piattaforma pagoPA. Infatti, diversamente dalle amministrazioni pubbliche (cfr. art. 5, comma 2-quater, del CAD e art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017), i gestori di pubblici servizi e le società quotate di cui all’art. 2 del CAD devono mettere a disposizione dell’utenza i servizi di pagamento tramite pagoPA ma posso offrire - in parallelo a tali servizi - anche altri servizi di pagamento non integrati con pagoPA.

Sarà, quindi, facoltà dell’Utente pagatore decidere se utilizzare i servizi di pagamento offerti da pagoPA o gli altri offerti direttamente dal beneficiario.

B15: Ci sono termini o scadenze per le società a controllo pubblico e/o per i gestori di pubblici servizi?

L’obbligo per i gestori di pubblici servizi e per le società a controllo pubblico indicate all’articolo 2, comma 2, del CAD di aderire al Sistema pagoPA è entrato in vigore con due distinti provvedimenti normativi. In particolare, il D.Lgs 26 agosto 2016, n. 179, ha esteso l’obbligo di adesione alle società a controllo pubblico con decorrenza di tale legge, e per effetto di tale obbligo, dal 14 settembre 2016 mentre, più di recente, il D. lgs 13 dicembre 2017, n. 217 ha esteso l’obbligo di adesione ai gestori di pubblici servizi con decorrenza di tale legge, e per effetto di tale obbligo, dal 13 gennaio 2018. Specificate le date in cui l’obbligo di adesione al sistema pagoPA è entrato in vigore per tali specifici soggetti di cui all’articolo 2 del CAD, si segnala che dalla data di riferimento come appena indicata, rispettivamente, le società a controllo pubblico e i gestori di pubblici servizi dovevano (e a tutt’oggi devono) mettere a disposizione dei loro utenti i servizi di pagamento della piattaforma pagoPA (cfr. anche faq B14). Notizia segnalata da (Pagopa. Gov.it)  


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