Annullamento delibera per irregolare convocazione dell’assemblea:dei danni non risponde l’amministra
L'Avvocato INFOrma Calabria Crotone

Annullamento delibera per irregolare convocazione dell’assemblea:dei danni non risponde l’amministra

lunedì 19 luglio, 2021

CROTONE, 19 LUGLIO – E' compito dell'assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell'elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall'amministratore (elenco che può essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell'apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza importa l'annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Modena, sentenza n. 732/2021, depositata il 5 maggio.

Il caso. Un Condominio conveniva in giudizio l’ex amministratore condominiale chiedendo l’accertamento della responsabilità professionale di questi per irregolare convocazione dell’assemblea (la cui delibera era stata impugnata da due condomini) e di conseguenza la sua condanna al risarcimento dei danni subiti al termine del giudizio di impugnazione. In merito all’impugnazione da parte dei due condomini, l’adito Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere a seguito dell'adozione, medio tempore, di una nuova delibera sostitutiva di quella assoggettata ad impugnazione, era stata riconosciuta la sussistenza di un vizio inerente la irregolare comunicazione ai condomini ricorrenti della convocazione assembleare. Per tali ragioni il Tribunale condannava il Condominio a rifondere ai condomini impugnanti  l'importo complessivo pari ad € 6.280,19. L’ex amministratore condominiale, chiedeva preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa ed eccepiva, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa, atteso che: a) non sussisteva interesse ad agire, non risultando l'avvenuto pagamento dell'importo da parte del Condominio; b) l'annullamento di una delibera assembleare a seguito di ricorso non presupponeva necessariamente un errore dell'amministratore condominiale, il quale aveva peraltro provveduto correttamente alla convocazione dell’assemblea tramite consegna dell’avviso presso l’ufficio del marito di uno dei due condomini seguendo le istruzioni ricevute. 

Il giudice di prime cure stabiliva che “E' perciò compito dell'assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell'elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall'amministratore (elenco che può essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell'apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza importa l'annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge .” Tale principio era stato di recente ripreso dalla Suprema Corte secondo cui “L'amministratore non è tenuto al risarcimento dei danni, individuati nelle spese processuali liquidate in favore del condomino che ha vittoriosamente impugnato, in quanto non convocato, le deliberazioni assunte dall'assemblea, essendo compito dell'assemblea il controllo della regolarità della sua convocazione” (Cass. civ. Sez. II, 18/11/2019, n. 29878). Alla luce di tale orientamento doveva essere esclusa la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dell’ex amministratore ed il danno subito dal Condominio attore. Ne conseguiva che il Condominio attore, soccombente veniva condannato dunque al pagamento delle spese di lite, comprese quelle sostenute dai chiamati in garanzia; ed invero queste ultime, secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, erano legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, avesse provocato e giustificato la chiamata, e non potevano gravare sul chiamante, quando questi non fosse a sua volta rimasto soccombente, salva in ogni caso la compensazione per giusti motivi (Cass., n. 11743/2003; n. 6754/2001; n. 12689/1998; n. 3956/1994).

Per tali motivi, il Tribunale rigettava la domanda del Condominio.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express


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