Esporre un contrassegno assicurativo falso configura il delitto di ricettazione?
L'Avvocato INFOrma Calabria

Esporre un contrassegno assicurativo falso configura il delitto di ricettazione?

lunedì 28 marzo, 2016

CATANZARO, 28 MARZO - Secondo la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza n. 11013 depositata il 16 marzo 2016, “la falsificazione materiale di un contrassegno assicurativo e l’uso che di quest’ultimo faccia il privato non integrano gli estremi del delitto di ricettazione a meno che non vi sia prova che il documento falso sia, a sua volta, proveniente da altro reato”.  [MORE]


Nel caso in esame sia il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che la Corte d’Appello di Messina avevano statuito la responsabilità di un soggetto per avere esposto un contrassegno R.C.A. falso, condannandolo per ricettazione. Il soggetto era ricorso in Cassazione adducendo come motivo il vizio della violazione della legge penale: la ricettazione non c’entra, dal momento che il caso de quo doveva essere inquadrato nell’ormai defunto delitto di falsità in scrittura privata, infatti, il decreto legislativo n. 7 del 2016 ha cancellato la norma che puniva il falso in scrittura privata e quella che ne reprimeva l’uso trasformando queste fattispecie in illeciti civili punibili solo con una multa ma sempre che prima venga intentata la causa.


Con una sintetica decisione, riportandosi ad una ormai consolidata giurisprudenza fin dal 2009, la Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la decisione d’appello.


E’ doveroso premettere che la norma che punisce il falso in scrittura privata puniva la contraffazione di un documento a condizione che di questo se ne facesse uso, a nulla rilevando che il soggetto utilizzatore della falsa assicurazione abbia esso stesso “compilato” il modulo (non autentico cioè inserendovi i propri dati anagrafici e quelli identificativi del veicolo) o che a predisporre il modulo assicurativo in bianco sia stato un terzo.


Secondo la Suprema Corte, ipotizzare il concorso dei reati di falso e di ricettazione, in casi del genere, annullerebbe ogni differenza tra le due norme incriminatrici, riducendole l’una all’inutile doppione dell’altra. La condotta tipica, in casi del genere e salva la prova che il modulo sia anch’esso proveniente da altro reato (quello presunto) è quella del delitto di falso in scrittura privata, poiché il confezionamento di un contratto assicurativo falso, nel quale non vi siano indicate né le generalità del soggetto assicurato né i dati di un veicolo, è un atto penalmente del tutto inoffensivo, in quanto privo della possibilità di produrre conseguenze giuridiche di qualunque tipo (cioè di simulare l’esistenza di un contratto d’assicurazione).


Nei casi come quello in esame, la configurabilità del delitto di ricettazione non è astrattamente impossibile perché tutto dipende dalla consistenza degli elementi probatori raccolti nel processo di primo grado. Infatti, laddove questi dimostrino l’esistenza di una condotta presupposta penalmente rilevante, oltre al falso si potrà legittimamente contestare anche la ricettazione. Basti pensare all’ipotesi in cui i moduli assicurativi “in bianco” siano provento di furto, di appropriazione indebita, o di altro reato.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
 


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