La fattura commerciale costituisce prova delle prestazioni eseguite?
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La fattura commerciale costituisce prova delle prestazioni eseguite?

giovedì 28 gennaio, 2016

CATANZARO, 28 GENNAIO - La Corte di Cassazione, sez. II Civile, con sentenza n. 299/2016, depositata il 12 gennaio, stabilisce che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”. [MORE]

La Suprema Corte si è occupata della richiesta di pagamento promossa da un’impresa edile per dei lavori svolti e contestati dalla parte committente, sia nell’an che nel quantum. La domanda viene rigettata in primo grado, ma accolta in appello sulla base del valore probatorio attribuito alla fattura depositata dall’impresa edile, anche se contestata.

La Corte di Cassazione, precisando che la fattura non costituisce prova piena per le prestazioni in essa riferita, accoglie il ricorso e rimette la causa alla Corte territoriale, in diversa composizione, affinché svolga la necessaria istruttoria.

Occorre fare presente che secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, come anche richiamata dalla Cassazione nella citata sentenza, la fattura commerciale ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o indizio in merito all’esistenza del credito in essa riportato, con la conseguenza che qualora sia della medesima contestato l'importo, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito. Peraltro, la suddetta regola non muta nemmeno qualora sia contestato, con onere a carico del debitore, oltre l'importo, anche l'intervenuto pagamento della diversa ed inferiore somma dovuta, in quanto incombe pur sempre a carico dell'attore dimostrare che una frazione del proprio credito sia comunque rimasta non soddisfatta.

Invece, secondo una parte minoritaria ma significativa della giurisprudenza, la fattura, essendo un documento commerciale trasmesso al compratore committente e contenente la specifica della prestazione effettuata avente tutte le indicazioni inerenti alla stessa nonché i dati sui prezzi e sulle condizioni e modalità di pagamento, può assumere piena efficacia probatoria, tenuto conto che, essendo esso di sicura autenticità e di intrinseca legalità, è idoneo a provare con certezza la sussistenza del credito azionato. Ciò si verifica, in particolare, qualora la documentazione prodotta evidenzi con chiarezza la prestazione fornita dalla società attrice a quella convenuta che aveva, dunque, regolarmente ricevuto la prestazione nei termini contrattualmente pattuiti.

La Corte, sulla base di un proprio orientamento, ha ricordato che fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. anche Cass. 28 giugno 2010, n. 15383).

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
 


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