PISA, 27 SETTEMBRE 2011 Traslocare, viene considerata un’attività stressante. Ma per come è impostata la società moderna, le fonti di stress non rischiano mai di prosciugarsi. Quindi, ancora più logorante potrebbe essere la ricezione al nuovo indirizzo, dopo qualche tempo, di una cartella esattoriale dove venissero indicate contravvenzioni stradali da pagare "regolarmente notificate", delle quali si era sino ad allora ignorata lʼesistenza. [MORE]
Questo rischio, concreto sino a non molto tempo fa, parrebbe ora scongiurato sia leggendo alcune circolari ministeriali che certi provvedimenti giurisdizionali anche della Cassazione.
L’orientamento appare infatti quello che fa ritenere che il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di contravvenzione sia comunque quello della commessa infrazione , anche in ipotesi di cambio di residenza.
Ciò, sempre che si sia provveduto ad effettuare annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile. Il cittadino "automobilista" ha quindi un semplice ma essenziale onere di far annotare dette variazioni nei Registri del Comune di destinazione.
Non ci si deve quindi preoccupare di alcuna comunicazione al P.r.a. (Pubblico Registro Automobilistico). Basterà compilare il modello predisposto dai Comuni per il cambio di residenza o di domicilio , inserendo i dati relativi alla patente ad ai veicoli di cui si è intestatari.
Tutto semplice? Sembrerebbe di sì, anche se, quando c’è di mezzo la burocrazia, il concetto di semplicità è sempre…… relativo.
avv. Raffaele Basile
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