Commercialisti: contributo a fondo perduto per i comuni in stato di emergenza
Economia Lazio Roma

Commercialisti: contributo a fondo perduto per i comuni in stato di emergenza

mercoledì 5 agosto, 2020

ROMA, 5 AGO - Il presente documento esamina la disciplina prevista dal comma 4 dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”) in materia di contributi a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi).

Si tratta di una norma derogatoria rispetto alle regole generali fissate dal decreto ai fini dell’eroga- zione dei fondi in parola, in quanto prevede condizioni più favorevoli per l’erogazione dei contributi in favore dei soggetti citati, in considerazione della pregressa situazione di difficoltà economica in cui gli stessi versavano a causa delle calamità intervenute nei territori in cui esercitavano la loro attività economica.

L’elaborato ha lo scopo di fornire chiarimenti e precisazioni in merito alla specifica disciplina fissata dall’ultimo periodo del prefato comma 4, nonché utili suggerimenti operativi in merito all’individua- zione dei Comuni interessati dalle delibere emergenziali rilevanti ai fini dell’accesso alla disciplina derogatoria citata. Tema di particolare delicatezza, tenuto conto dei risvolti anche penali che possono derivare nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante.

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SOMMARIO

1. Premessa …………………………………………………………………………………………………………………………. 4

2. La deroga in favore dei soggetti localizzati in Comuni colpiti da eventi calamitosi …………………….. 5

3. La ratio della norma ………………………………………………………………………………………………………….. 5

4. Lo stato di emergenza ……………………………………………………………………………………………………….. 6

5. Individuazione dei Comuni in stato di emergenza …………………………………………………………………. 8

6. Rilevanza dell’aspetto temporale in merito al domicilio fiscale/sede operativa nel Comune in

emergenza ……………………………………………………………………………………………………………………….. 9

7. Misura del contributo………………………………………………………………………………………………………… 9

8. Gli eventi metereologici di particolare intensità del 2018 …………………………………………………….. 10

9. Lo stato di emergenza per la Regione Sicilia ……………………………………………………………………….. 11

10. Lo stato di emergenza per la Regione Veneto …………………………………………………………………….. 12

11. Altri stati di emergenza in atto ………………………………………………………………………………………….. 13

12. Credito d’imposta locazioni per i contribuenti dei Comuni in stato d’emergenza ……………………. 14

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1. Premessa

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (meglio conosciuto

come Decreto “Rilancio”), nell’ambito del Titolo II dedicato al “Sostegno all’impresa e all’economia”,

prevede all’articolo 25 un contributo a fondo perduto, consistente nell’erogazione di una somma di

denaro senza obbligo di restituzione, elargito direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato a

ristorare i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.

Il menzionato contributo ha lo scopo di supportare i soggetti economici maggiormente danneggiati

dalle conseguenze economiche inevitabilmente indotte dalla pandemia da Coronavirus alleviando,

dal punto di vista economico e finanziario, gli effetti negativi dell’epidemia.

A questo scopo l’articolo 25 del richiamato decreto prevede che sia “riconosciuto un contributo a

fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito

agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui

redditi”.

L’ambito soggettivo di applicazione della misura in parola è delineato, in particolare, dai commi 1 e 2

dell’articolo 25, che all’uopo individuano i beneficiari del contributo medesimo, nonché i soggetti

esclusi.

Nello specifico, i soggetti beneficiari del contributo in commento sono gli esercenti attività d’impresa,

arte o professione e titolari di reddito agrario, “titolari di partita IVA”, che rispettano taluni requisiti

di carattere generale precipuamente individuati nei successivi commi 3 e 4.

Inoltre, dal combinato disposto dei due commi richiamati consegue che, ai fini del legittimo esercizio

del diritto al contributo, sussistano le seguenti due condizioni:

1. nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto

(anno 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare

dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b),

del TUIR1, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54,

comma 1, del medesimo TUIR2, non devono essere superiori a 5 milioni di euro3;

2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi

dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (di seguito,

“riduzione del fatturato”).

1 Sono considerati ricavi:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività

dell’impresa;

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli

strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

2 Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro

o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute

nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono

computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

3 Come chiarito in relazione ad altre disposizioni emanate nel periodo emergenziale, la soglia dei ricavi va determinata, per

ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione (cfr. circolare n. 15/E del 13 giugno 2020).

4

L’ultimo periodo del citato comma 4 prevede, tuttavia, che la condizione sub. 2) sia disapplicata con

riferimento ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 ovvero che hanno il

domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni che già versavano in uno stato di

emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell’emergenza da “COVID-19”.

Alla luce di quanto precede, fermo restando il limite di ricavi/compensi di cui al comma 3 dell’articolo

25, per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario che sia presente almeno

uno tra i seguenti requisiti:

1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi

dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calami-

tosi (sisma, alluvione, crollo strutturale, ecc.), i cui stati di emergenza erano in atto alla

data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

2. La deroga in favore dei soggetti localizzati in Comuni colpiti da eventi calamitosi

Come anticipato, l’ultimo periodo del comma 4 prevede una deroga alla condizione della riduzione

del fatturato, in favore dei soggetti economici domiciliati in Comuni colpiti da eventi calamitosi

laddove apertis verbis dispone: “Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al

presente comma4 ai soggetti […] che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il

domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di

emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”.

In sostanza, attraverso la disposizione normativa testé richiamata, il legislatore ha riconosciuto la

possibilità di godere dei fondi in parola, a prescindere dalla sussistenza del calo di fatturato richiesto

quale regola generale dal medesimo comma 4, a tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale o la

sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi

naturali avversi) i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di

emergenza “COVID-19” ovvero al 31 gennaio 2020.

Anche per tali soggetti trova, invece, applicazione il limite di ricavi/compensi di 5 milioni di euro.

3. La ratio della norma

La ratio della deroga in commento è riservare una maggiore tutela ai soggetti che, alla data

d’insorgenza dello stato di emergenza “COVID-19”, già versavano in gravi condizioni di difficoltà a causa

di altri eventi calamitosi (sismi, alluvioni, ecc.) verificatisi nel territorio in cui svolgevano la loro attività.

4Il riferimento è alla condizione prevista dal primo periodo del medesimo comma 4: “Il contributo a fondo perduto spetta a

condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare

del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”.

5

All’uopo, la relazione illustrativa al Decreto “Rilancio” chiarisce che si intende salvaguardare la

posizione dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla

data dell’insorgere dello stato di emergenza “COVID-19” e per i quali, date le pregresse difficoltà

economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato (come ad esempio nel

caso dei Comuni colpiti da eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato

le delibere dello stato di emergenza)5.

4. Lo stato di emergenza

Appare evidente che il riconoscimento del contributo a fondo perduto ai sensi dell’ultimo periodo del

comma 4 dell’articolo 25 ruota intorno al concetto di “stato di emergenza”, per cui risulta necessario

fare qualche chiarimento sul punto.

In materia di stati di emergenza la disposizione cui fare riferimento è il d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1

(Codice della protezione civile).

In particolare, l’articolo 7 del citato decreto distingue diverse tipologie di “eventi emergenziali”, i

quali possono implicare, a svariati livelli, lo svolgimento delle attività della protezione civile ovvero:

a) le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività

dell’uomo che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili dai singoli enti e

amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività

dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o

amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare

durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province

autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o

derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con

immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, da impiegare

durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. n. 1/2018.

Si deve, tuttavia, precisare che la deliberazione dello stato di emergenza consegue esclusivamente al

verificarsi degli eventi di cui alla sopra indicata lettera c).

Ciò è desumibile dall’articolo 24 del d.lgs. n. 1/2018 rubricato “Deliberazione dello stato di emer-

genza di rilievo nazionale”, norma che espressamente dispone che “Al verificarsi degli eventi che, a

seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati

e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate,

presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) … il Consiglio dei ministri […] delibera

5Sulla ratio della norma, cfr. Relazione illustrativa al d.l n. 34/2020, pag. 21. In termini anche il provvedimento dell’Agenzia

6

lo stato d’emergenza di rilievo nazionale…”6.

Si tratta di eventi di particolare intensità quali sismi, alluvioni o crolli di infrastrutture che necessitano

l’impiego di mezzi e poteri straordinari per essere fronteggiati (si pensi ad esempio alla Dichiarazione

dello stato di emergenza a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte

Morandi, sulla A10, a Genova, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 ovvero agli eventi sismici

che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e

Umbria).

Alla luce di quanto precede, appare evidente che gli eventi calamitosi da cui può conseguire una

dichiarazione di stato d’emergenza che assuma rilevanza ai sensi del comma 4 dell’articolo 25 sono di

natura molteplice e possono riguardare singoli Comuni o gruppi di Comuni, una o più Regioni o

addirittura l’intero territorio nazionale. Per cui sarà cura dei contribuenti interessati a richiedere il

contributo appurare se il Comune nel quale si trova il proprio domicilio fiscale o la propria sede

operativa era interessato al 31 gennaio 2020 da uno stato d’emergenza.

L’irrilevanza della tipologia di evento calamitoso ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto ai

sensi del comma 4 in commento è stato oggetto di ulteriore chiarimento da parte della DRE Sicilia la

quale, in risposta a una richiesta chiarimenti formulata dalla Conferenza degli Ordini dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sicilia, ha avuto modo di precisare che “Come indicato negli

atti parlamentari, la disposizione non specifica a quale ‘evento calamitoso’ si faccia riferimento nel

testo del comma 4. La relazione illustrativa chiarisce che si intende salvaguardare la posizione dei

soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data

dell’insorgere dello stato di emergenza COVID-19…”7.

Con riferimento ai predetti eventi il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio

dei Ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma

interessata e, comunque, acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale,

fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla

qualità degli eventi, autorizzando l’emanazione delle ordinanze di protezione civile volte a fron-

teggiare la situazione emergenziale e nominando i commissari delegati all’emergenza. In sostanza, la

delibera con cui viene dichiarato lo stato di emergenza è di competenza del Consiglio dei Ministri,

mentre spetta al Capo del Dipartimento per la protezione civile il potere di ordinanza il quale deve

essere oggetto di intesa con le Regioni territorialmente interessate.

6 Articolo 24, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018 “Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale”: “1. Al verificarsi

degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e

delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui

all’articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e

comunque acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone

l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l’emanazione delle ordinanze di

protezione civile di cui all’articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma

7, le prime risorse finanziarie da destinare all’avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi

più urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e

autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44”.

7 Cfr. Risposta DRE Sicilia alla Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sicilia in merito a

“Riconoscimento del contributo a fondo perduto (art. 25 del D.L. 19/05/2020, n. 34) – ‘comuni colpiti da eventi calamitosi’”.

7

Lo stato di emergenza di rilievo nazionale può essere deliberato per una durata massima di 12 mesi

ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi8.

Si evidenzia che anche eventuali proroghe assumono rilievo ai fini della sussistenza dello stato di

emergenza ai sensi del comma 4 dell’articolo 25 del Decreto “Rilancio”. Infatti, molti degli eventi

calamitosi indicati nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza sono stati oggetto di provvedimenti

di proroga che hanno consentito il loro inserimento nella tabella – riportata a pag. 7 delle Istruzioni

alla compilazione del Modello di Istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto – che elenca

gli eventi per i quali al 31 gennaio 2020 era ancora vigente uno stato di emergenza9.

5. Individuazione dei Comuni in stato di emergenza

Per quanto concerne l’individuazione dei Comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni, ecc.)

per i quali al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza “COVID-19”) era ancora

in atto lo stato d’emergenza correlato ai predetti eventi, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/E

del 13 giugno 2020, a mero titolo esemplificativo, fa rinvio alla lista dei Comuni contenuta nelle

istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo (in particolare a pag.

7), precisando in ogni caso che la stessa ha carattere meramente indicativo e non esaustivo10.

L’elenco citato richiama, ad esempio, i Comuni interessati dal terremoto del Centro Italia del 2016

che ha colpito in particolare le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria o le Province etnee colpite

dal sisma del 2018. Come anzidetto l’elenco contenuto nelle istruzioni non ha carattere esaustivo,

per cui al fine di definire quali Comuni siano interessati dal citato beneficio è necessario individuare

per ciascuna Regione e per ciascun singolo Comune se per quel territorio al 31 gennaio 2020 era in

essere uno stato d’emergenza.

In particolare, sarà necessario verificare la simultanea sussistenza dei seguenti elementi:

a) che il domicilio fiscale o la sede operativa dell’istante sia collocato nel territorio di Comuni

colpiti da un evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza

(requisito territoriale);

b) che il menzionato stato di emergenza fosse ancora in atto alla data di dichiarazione dello

stato di emergenza “COVID-19”, ovvero al 31 gennaio 2020 (requisito amministrativo)11;

c) che il domicilio fiscale o la sede operativa dell’istante fosse stabilito in tali luoghi, a far data

dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso (requisito temporale)12.

8 Cfr. articolo 24, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018.

9 Si pensi, ad esempio, agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara,

Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

10 “Per quanto concerne i comuni colpiti dagli eventi sismici alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le

delibere dello stato di emergenza, si rinvia alla lista – indicativa e non esaustiva – dei Comuni contenuta nelle istruzioni per

la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (articolo 25 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34)” (cfr. circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, pag. 14, nonché circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, pag. 26).

11 La DRE Sicilia nella sopraindicata risposta fornita alla Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Sicilia ha specificato che “Dall’analisi della prassi vigente, quindi, i punti determinanti sono che l’evento

calamitoso sia avvenuto precedentemente all’emergenza COVID e che tale evento sia stato “attestato”, ovvero chiaramente

riscontrabile in provvedimenti amministrativi”.

8

Alla luce del suesposto quadro normativo13, occorre quindi far riferimento ai provvedimenti dei

commissari delegati che, oltre a indicare i criteri e le modalità attuative per far fronte alle

emergenze, individuano anche i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi in esame14.

6. Rilevanza dell’aspetto temporale in merito al domicilio fiscale/sede operativa nel

Comune in emergenza

Ai sensi del richiamato ultimo periodo del comma 4, il contributo potrà quindi essere richiesto in

presenza dei tre imprescindibili requisiti indicati al paragrafo precedente.

In particolare, con riferimento al requisito temporale sarà necessario verificare che il soggetto

economico richiedente il contributo avesse il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio

colpito dall’evento calamitoso sin dall’insorgenza dell’evento medesimo.

L’inciso “a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso” contenuto nella norma lascia infatti

concludere che ai fini del riconoscimento del contributo in parola l’istante doveva avere domicilio

fiscale/sede operativa nel Comune colpito dalla calamità già dalla data in cui la stessa si è verificata.

7. Misura del contributo

La regola generale per calcolare il contributo spettante ai soggetti beneficiari è indicata nel comma 5

dell’articolo 25 secondo cui “l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando

una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile

2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”.

Le percentuali previste sono le seguenti:

• 20 per cento se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a € 400.000;

• 15 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 400.000 e minori o uguali a € 1.000.000;

• 10 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 1.000.000 e minori o uguali a € 5.000.000.

La percentuale applicabile è stabilita in relazione ai ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta

precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, ovvero la data di entrata in vigore del

Decreto “Rilancio”, che per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è il

2019.

Il successivo comma 6 prevede, tuttavia, il riconoscimento di un contributo minimo per un importo

non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche a

12 In tal senso dispone anche la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, pagg. 25-26.

13 Cfr., sul punto, l’articolo 24, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018 ai sensi del quale la delibera con cui viene dichiarato lo stato di

emergenza è di competenza del Consiglio dei Ministri, mentre spetta al Capo del Dipartimento per la protezione civile il

potere di ordinanza.

14 In tal senso depone anche la risposta a interpello n. 470-2019 dell’Agenzia delle entrate in materia di applicazione

dell’agevolazione sulla cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato uno stato

di emergenza. La ratio delle norme in esame appare infatti sovrapponibile.

9

favore dei soggetti che rientrano tra quelli inclusi nell’ambito applicativo della disposizione

normativa sulla base di quanto previsto nei citati commi 3 e 4.

Pertanto, con riferimento ai contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di

Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione

dello stato di emergenza “COVID-19”, il contributo è determinato come segue:

– se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativa (cioè il dato

del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o

10 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo

restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;

– nel caso in cui la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile

2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari

a zero, il contributo è pari a quello minimo (mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i

soggetti diversi dalle persone fisiche)15.

Si rammenta che, ai fini di una corretta compilazione dell’istanza telematica, è necessario barrare la

casella presente nella stessa denominata “Soggetto che aveva il domicilio fiscale o la sede operativa

nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi” e compilare gli appositi righi relativi all’indica-

zione dell’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi. La compilazione di tali campi è

opportuna anche nel caso in cui il contribuente abbia registrato un incremento del fatturato nel 2020

rispetto al 2019. In tale circostanza, come detto, il contributo sarà riconosciuto all’istante in misura

minima.

8. Gli eventi metereologici di particolare intensità del 2018

Un esempio di eventi calamitosi che assumono rilievo ai fini della deroga disposta dal prefato ultimo

periodo del comma 4 dell’articolo 25 del Decreto “Rilancio” sono gli eccezionali eventi meteorologici

che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 in dieci Regioni italiane (oltre che nelle Province

autonome di Trento e Bolzano) e, quindi, in quasi il 50% del territorio nazionale.

Proprio in relazione ai medesimi, la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 201816 al

comma 1 prevedeva che fosse dichiarato per 12 mesi dalla data del citato provvedimento (quindi fino

all’8 novembre 2019) lo stato di emergenza per i territori delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna,

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province

autonome di Trento e Bolzano.

Alla delibera citata ha fatto seguito l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 15

novembre 2018, n. 558 recante i primi interventi urgenti di protezione civile previsti per fronteggiare

15 Il contributo nella medesima misura è riconosciuto altresì ai contribuenti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°

gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni di euro. In termini, il

16 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018.

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l’emergenza17.

Nell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile è precisato, in particolare, che per

fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi, i presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto, i Direttori della protezione civile delle

Regioni Lazio, Lombardia e Sardegna nonché, per la Regione Siciliana, il dirigente generale del

Dipartimento della protezione civile sono nominati Commissari delegati ciascuno per il proprio

ambito territoriale. Per le medesime motivazioni, le Province autonome di Trento e Bolzano

provvedono direttamente ad effettuare le attività previste dall’ordinanza per gli ambiti territoriali di

competenza.

Successivamente, con delibera del 21 novembre 2019, il Consiglio dei Ministri ha prorogato di

ulteriori 12 mesi (quindi sino a novembre 2020) lo stato di emergenza per le Regioni interessate dai

precedenti provvedimenti18.

È chiaro, dunque, che in applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 25 per moltissimi

Comuni siti nelle Regioni sopra elencate il contributo a fondo perduto in esame potrà essere chiesto,

anche in mancanza del calo di fatturato, quantomeno nella misura minima, per effetto della vigenza

dello stato d’emergenza al 31 gennaio 2020 nel Comune in cui il richiedente ha il domicilio fiscale o la

sede operativa.

A tal fine, risulta tuttavia indispensabile la puntuale individuazione dei Comuni effettivamente

interessati dalle delibere emergenziali citate.

9. Lo stato di emergenza per la Regione Sicilia

La Regione Sicilia, alla luce di quanto esposto al paragrafo precedente, è annoverata in seno alla

delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 tra le Regioni interessate dagli intensi eventi

metereologici dell’ottobre del medesimo anno, motivo per cui rientra tra i territori interessati dalla

delibera dello stato di emergenza prorogato sino all’8 novembre 2020.

Tale Regione è stata altresì interessata da ulteriori eventi metereologici eccezionali verificatisi nei

giorni 8-11 novembre 2018, per cui il Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019 ha esteso gli effetti

dello stato di emergenza dichiarato in data 8 novembre 2018 anche al territorio della Provincia di

Trapani.

L’anno seguente, in particolare nel settembre 2019, altri eventi calamitosi di natura climatica hanno

17 Cfr. ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558 recante “Primi interventi urgenti

di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni

Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province

autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”,

pubblicata nella Gazzetta ufficiale 20 novembre 2018, n. 270.

18 Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 recante “Proroga di 12 mesi stato di emergenza nei territori

delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e

delle province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre

2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei

giorni dall’8 all’11 novembre 2018”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2019, n. 281.

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interessato le Province siciliane, motivo per cui il Consiglio dei Ministri con la delibera del 21

novembre 2019 si è visto costretto a deliberare un nuovo stato di emergenza della durata di 12 mesi.

In considerazione di ciò molti Comuni siciliani si trovano ancora ad oggi in stato di emergenza.

Per effettuare in modo puntuale l’individuazione dei Comuni siciliani interessati dallo stato emergen-

ziale bisogna fare riferimento agli atti emessi dal commissario delegato all’emergenza e dalla giunta

regionale siciliana. Ebbene, per quanto concerne gli eventi calamitosi del 2018 il documento cui fare

riferimento per l’esatta individuazione dei Comuni interessati è la deliberazione della Giunta n. 201

del 30 maggio 2019, mentre con riferimento agli eventi del 2019 l’atto di riferimento è la

deliberazione n. 386 del 1° novembre 2019.

Pertanto, i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto ai sensi del comma 4

ultimo periodo dell’articolo 25, potranno verificare la presenza del Comune in cui hanno il domicilio

fiscale o la sede operativa, tra quelli indicati nelle delibere citate.

10. Lo stato di emergenza per la Regione Veneto

La Regione Veneto, come anticipato al paragrafo 8, rientra tra le Regioni interessate dagli eventi

meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 in dieci Regioni italiane. Tuttavia, la

stessa, negli ultimi anni, è stata colpita anche da altri eventi calamitosi.

In particolare, il Comune di Rovigo il 20 maggio 2012 è stato interessato da ripetuti eventi sismici

anche di forte intensità, motivo per cui il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30

maggio 2012 lo ha incluso tra i territori in emergenza unitamente ai territori delle Province di

Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova. Infine, l’articolo 15, comma 6, del d.l. 30

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha ulte-

riormente prorogato lo stato di emergenza in parola al 31 dicembre 2021. I Comuni interessati dalla

proroga da ultimo citata, pertanto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza “COVID-19”,

erano già in stato di emergenza in conseguenza dei sismi citati, per cui i soggetti con domicilio fiscale

o sede operativa nei medesimi potranno accedere al contributo ai sensi dell’ultimo periodo del

comma 4 dell’articolo 25.

Stesso ragionamento vale per alcuni Comuni delle Province di Padova, Rovigo, Treviso e Verona nei

quali nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 si sono verificati eccezionali eventi

meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per

l’incolumità delle persone, motivo per cui il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17

gennaio 2019 ha dichiarato per tali territori lo stato di emergenza, situazione poi prorogata dal

Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2020.

Anche per tali Comuni vale quanto detto in merito alla spettanza del contributo a fondo perduto ai

sensi del comma 4.

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11. Altri stati di emergenza in atto

Per completezza di trattazione, anche se non a titolo esaustivo, ai fini dell’individuazione degli stati di

emergenza in atto si segnalano la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019 avente ad

oggetto la “Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Bologna, di

Modena e di Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel giorno 22

giugno 2019” e la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 avente ad oggetto la “Dichia-

razione dello stato di emergenza nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna interessati dagli

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019”, alle quali hanno fatto seguito

le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile rispettivamente n. 605 del 2 settembre

2019 e n. 600 del 28 luglio 2019.

Possono, altresì, essere annoverati tra i territori con uno stato di emergenza in atto alla data del 31

gennaio 2020, i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019

nel territorio della Provincia di Alessandria per i quali con delibera del Consiglio dei Ministri 14

novembre 2019 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 12 mesi. Detto stato di

emergenza, a causa di ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre

2019, con delibera del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, è stato poi esteso ai territori colpiti

delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania19, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,

Liguria, Marche, Piemonte20, Puglia, Toscana21 e Veneto.

Alle citate delibere hanno fatto seguito le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile

rispettivamente n. 615 del 16 novembre 2019 e n. 622 del 17 dicembre 2019, recanti i primi inter-

venti urgenti di protezione civile previsti per fronteggiare dette emergenze. I predetti provvedimenti,

come di consueto, hanno altresì provveduto alla nomina dei commissari delegati.

I commissari delegati nominati, a loro volta, ciascuno per gli ambiti territoriali di propria competenza,

hanno emanato apposite ordinanze commissariali con le quali hanno individuato i Comuni interessati

dallo stato di emergenza.

Si rammenta, infatti, che al fine di presentare legittimamente l’istanza, ai sensi della norma qui in

esame, risulta imprescindibile la corretta e puntuale individuazione, attraverso i provvedimenti

adottati dalle competenti autorità, degli specifici Comuni interessati dalle delibere emergenziali,

avendo cura di verificare altresì che il contribuente avesse il domicilio fiscale o la sede operativa in

uno di tali Comuni a far data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso.

Giuseppe Avanzato

Nicolò La Barbera

Pasquale Saggese



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