Covid Zona Rossa. Presidente Santelli nuova Ordinanza con restrizioni "limitazione agli spostamenti"
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Covid Zona Rossa. Presidente Santelli nuova Ordinanza con restrizioni "limitazione agli spostamenti"

domenica 30 agosto, 2020

Disposizioni riguardanti limitazione agli spostamenti nella frazione di Messignadi del comune di Oppido Mamertina
CATANZARO, 30 AGO - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti limitazione agli spostamenti nella frazione di Messignadi del Comune di Oppido Mamertina (RC).

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REGIONECALABRIA GIUNTAREGIONALE  ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE n. 64 del 29 agosto 2020 

OGGETTOUlteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti limitazione agli spostamenti nella frazione di Messignadi del Comune di Oppido Mamertina (RC).  

Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020), previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto. 

Dott. Antonio Belcastro 

     (f.to digitalmente)  

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

VISTAla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n.13,

del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, 

del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, 

del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,   del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,

del 16 luglio 2020, n.76; 

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del

10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020, che in allegato 2 aveva individuato specifiche misure da adottarsi nelle cosiddette zone rosse ad alto rischio di diffusione del contagio;

VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con ilquale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTO CHE il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;          

CONSIDERATO che 

-il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35

(in G.U. 23/05/2020, n. 132) ha tra l’altro espressamente previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate, una o più misure limitative, quali ad esempio, gli spostamenti delle persone fisiche, la circolazione, la sospensione delle attività produttive;

-il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, art. 1 comma 16, ha stabilito che, per garantire lo svolgimento in condizioni di  sicurezza  delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei propri territori e, in relazione a tale andamento, accertato secondo i criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro  della  Salute  del  30  aprile   2020, nelle more dell'adozione dei  decreti  del  Presidentedel Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti; 

DATO ATTO che

-in data 29 agosto 2020, successivamente alla trasmissione dei dati per il bollettino giornaliero regionale, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha comunicato che, nel Comune di Oppido Mamertina ed in particolare nella frazione di Messignadi, nel corso dell’attività di contact tracing sono stati già individuati 13 soggetti positivi a SARS-CoV2/COVID-19 tutti ivi residenti, alcuni dei quali già sintomatici;

-il focolaio rappresenta un potenziale pericolo per l’ulteriore diffusione del virus, atteso che i soggetti positivi avrebbero avuto numerosi contatti stretti con i familiari e la popolazione del luogo, per i quali il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP ha in atto ulteriori accertamenti, ma che già fanno registrare una incidenza superiore a 10 casi confermati per mille abitanti e una percentuale di test positivi sul totale dei test effettuati tra i contatti, prossima al 30%;

-la situazione epidemiologica, legata al cosiddetto focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili; 

RITENUTO NECESSARIO 

- onde evitare l’ulteriore diffusione del contagio, sia all’interno che al difuori dell’area summenzionata, adottare provvedimenti limitativi nella frazione di Messignadi del Comune di Oppido Mamertina (RC);

-disporre, in detta area, il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento, nonché il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza, e per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività;

-consentire unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione; 

-disporre altresì la sospensione di tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, se presenti nell’area individuata, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown;

-potenziare l’attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi e, al contempo, valutare la reale incidenza della patologia nell’ambito dell’area di attuale diffusione del contagio, ferma restando l’opportunità di adottare ulteriori prescrizioni;

-ribadire la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio;

 

DATO ATTO che  

-SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure che seguano la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità sanitarie; 

-in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-052020; 

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020); 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio

2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO, il DPCM 7 agosto 2020

SENTITO il Sindaco di Oppido Mamertina (RC);

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per il territorio di cui trattasi;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente negli specifici territori della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

ORDINA 

per quanto riportato in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio della frazione di Messignadi, del Comune di Oppido Mamertina (RC) con decorrenza dalle ore 00,01 del 30 agosto 2020, sono adottate le seguenti misure:

E’ disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.

E’ disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza, per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.

Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.

Sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, se presenti nell’area individuata, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown.

Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione.

E’ disposto il potenziamento dell’attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi e, al contempo, di valutare la reale incidenza della patologia nell’ambito dell’area di attuale diffusione del contagio, ferma restando l’opportunità di adottare ulteriori prescrizioni.

E’ ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti del contact tracing, le misure indicate potranno essere rimodulate.

Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARSCoV-2/COVID-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.

Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii..

Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate. 

La  presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, con preventiva comunicazione, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute ed inviata altresì al Prefetto di Reggio Calabria, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, al Sindaco di Oppido Mamertina.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale AmministrativoRegionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione. 

Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli 

(F.to digitalmente)

Allegato 1

Misure relative alla zona rossa presso la frazione di Messignadi nel Comune di Oppido Mamertina (RC)  

1. Sono consentiti, esclusivamente, spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare, comunque, le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione.

Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione;

Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità̀ della propria abitazione;

Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;

L’eventuale presenza di accompagnatori può̀ essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;

È vietata la pratica di ogni attività̀ motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Nel caso l’attività̀ motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà̀ essere effettuata in prossimità̀ della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone. E’ consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell’abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l’impossibilità di lasciare il minore in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili.

Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per condizioni di salute) in prossimità delle abitazioni.

Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. E’ consentito l’utilizzo dei distributori automatici.

Per le attività commerciali ritenute essenziali si deve fare riferimento a quanto a suo tempo riportato nel DPCM 10 aprile 2020.


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