Testamento biologico: si può disporre sul proprio fine vita?
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Testamento biologico: si può disporre sul proprio fine vita?

lunedì 4 gennaio, 2021

REGGIO CALABRIA, 04 GEN – In tema di testamento biologico, l’Ufficiale dello Stato Civile che si rifiuti o omette un adempimento connesso all’applicazione delle regole dettate dalle disposizioni del D.P.R. n. 396/2000, nonché dal codice civile e dalle leggi ordinarie e speciali, da normative comunitarie e da convenzioni internazionali, è passibile di ricorso innanzi al Tribunale competente al fine di sentirsi ordinare la ricezione dell’atto di disposizione anticipata di trattamento (DAT) per scrittura privata predisposta dal disponente, è, per l’effetto, procedere all’annotazione nel Registro dei Testamenti Biologici istituito presso il Comune competente. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Napoli, sez. XIII Civile, decreto depositato il 3 novembre.

Il caso. Con ricorso il ricorrente chiedeva ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di ricevere l'atto di Disposizione Anticipata di Trattamento ( DAT) per scrittura privata, con susseguente annotazione nell'apposito Registro dei Testamenti Biologici istituito presso l'Amministrazione del territorio. Il ricorrente precisava di aver formulato la richiesta al Comune via PEC, in esecuzione della procedura dallo stesso dettata, secondo la quale il cittadino doveva richiedere un appuntamento per depositare l’atto contenente le DAT redatte a norma dell’art. 4 L. n. 219/2017 ed allegava di aver effettuato regolarmente la procedura indicata dal Comune e di non avere, tuttavia, ottenuto alcuna interlocuzione, nota, appuntamento o riscontro; decorsi oltre trenta giorni e preso atto del rifiuto ad adempiere dell'Ufficiale dello Stato Civile, formulava la richiesta oggetto del ricorso.

Il Tribunale, in composizione collegiale, accoglieva il ricorso. Il Tribunale condivideva l’impostazione data dal ricorrente tendente ad inquadrare la fattispecie nella tipologia del silenzio dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in virtù di quanto sancito dell’art. 95 D.P.R. n. 396/2000 (Nuovo Ordinamento dello Stato Civile), secondo cui " ..... chi ...... intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento". Presupposto dell’azione era che l’attività richiesta dal cittadino non fosse connotata dalla discrezionalità della Pubblica Amministrazione e che il rifiuto di adempiere incidesse nella sfera giuridica del destinatario. Il Tribunale, a norma del successivo art. 96 del D.P.R. 396/2000, poteva senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’Ufficiale dello Stato Civile.

Nel caso de quo, l'inadempimento dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune si era consumato in materia di ricezione e raccolta delle DAT, ossia delle disposizioni anticipate di trattamento, di cui all'art. 41. 219/2017. La norma prevedeva che "ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, e può procedere alla nomina di un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nella relazione con il medico e con le strutture sanitarie". Il comma 6 del predetto articolo disponeva che "le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo che provvede all'annotazione in apposito registro ove istituito oppure presso le strutture sanitarie, quando ricorrono i presupposti di cui al comma 7".

Ne derivava che le DAT raccolte in sede locale dovevano andare ad alimentare la banca dati nazionale; il D.M. 10.12.2019 n. 168, disciplinava le modalità di registrazione delle DAT nella banca dati che aveva la funzione di raccogliere copie delle DAT, garantire il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca, assicurarne la piena accessibilità sia da parte del medico che aveva in cura il paziente, in situazione di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato. In qualsiasi momento il dichiarante poteva revocare il deposito del proprio testamento biologico, poteva richiederne la sostituzione o indicare un nuovo fiduciario; in questi casi doveva ripetere tutto il procedimento al pari di un nuovo testamento biologico e, solo il dichiarante o il suo fiduciario, potevano richiedere la riconsegna di quanto depositato.

Per tali motivi la domanda veniva accolta integralmente; nulla per le spese di lite trattandosi di procedimento non contenzioso attratto nella disciplina dettata dagli artt. 737 e ss c.p.c. che veniva definito con decreto.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express


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