Quando il testimone ha visto l'incidente ma non può...testimoniare
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Quando il testimone ha visto l'incidente ma non può...testimoniare

giovedì 27 febbraio, 2014

27 febbraio 2014 - La prova testimoniale è spesso determinante nella individuazione dele responsabilità dei sinistri derivanti dalla circolazione stradale. Non di rado capita però che il teste indicato da una delle parti sia una persona anch'essa coinvolta in prima persona nell'incidente. Del resto, chi meglio di una delle "vittime" del sinistro potrebbe ricordare dettagli e tempi della dinamica dei fatti?

Il coinvolgimento del teste nei fatti, può però indurre il giudice a non ammettere l'escussione del teste per incompatibilità con la causa in cui sia stato chiamato a deporre. [1] [MORE]

L’incompatibilità con la testimonianza non è qualcosa di rilevabile "automaticamente", bensì è per legge soggetta alla valutazione del giudicante sulla sussistenza di un interesse giuridico attuale e concreto. [2]
Se il giudice ravvisa unicamente un interesse di mero fatto, l’incompatibilità non c’è e si procede senz'altro a sentire il teste. La situazione in cui si trova quest’ultimo non è, infatti, idonea a influire sulla veridicità della testimonianza. Altro conto sarà poi l' attendibilità del teste, che il giudice valuterà con attenzione.

In una delle sue più recenti pronunce, la Corte di Cassazione ha dato vita a un’importante interpretazione della normativa vigente in materia di prova testimoniale [3].

I giudici di legittimità hanno, infatti, dichiarato incapace a testimoniare l’unico teste presente al sinistro stradale oggetto della controversia, in quanto tale testimone aveva “ subito danni in occasione dell'incidente in oggetto ed è pertanto portatore di un interesse concreto ed attuale che legittimerebbe la sua partecipazione in giudizio”.

Particolare importante, la Cassazione ha ritenuto nella sentenza richiamata che vi sia incompatibilità con la testimonianza anche quando il teste coinvolto nel medesimo sinistro sia stato già risarcito dall’assicurazione.

Avv. Raffaele Basile

[1] art. 246 c.p.c.
[2] art. 100 c.p.c.
[3]Cass.civ.,sez.III,sent.n°3642/13


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