Avvocato, A&T. Anatocismo nei contratti bancari: Ecco la tutela del correntista
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Avvocato, A&T. Anatocismo nei contratti bancari: Ecco la tutela del correntista

giovedì 9 marzo, 2017

Con il termine anatocismo si è soliti riferirsi al fenomeno della produzione di interessi da parte di interessi già scaduti ed esigibili. Tale evento non deve confondersi con la capitalizzazione in senso stretto, nella quale gli interessi già maturati vengono automaticamente sommati al capitale, con la conseguenza che nel successivo periodo di computazione degli interessi, questi si calcoleranno relativamente ad una somma costituita dalla misura originaria, incrementata da quella relativa agli interessi prodotti. E così via.[MORE]

Questo meccanismo contabile, naturalmente, determina un aggravamento progressivo della posizione economica del debitore, il quale, con il trascorrere del tempo, vedrebbe aumentare significatamene la propria esposizione. Proprio per tale ragione, la legge prevede un divieto generale di capitalizzazione, salvo alcune specifiche deroghe di natura eccezionale.

Quali sono le tutele possibili a favore del correntista?

Giova, in primis, sottolineare che qualora il correntista verifichi che la banca abbia addebitato interessi passivi in misura non consentita, commissioni di massimo scoperto od anche anatocismo, ciò non lo abilita a chiedere la condanna della banca alla restituzione delle somme. Ed infatti, come più volte stabilita dalla giurisprudenza, l’azione di ripetizione dell’indebito non è ammissibile quando il rapporto di conto corrente sia ancora in corso e sino al pagamento del saldo conseguente alla chiusura del conto corrente e comprensivo degli interessi non dovuti il rapporto è ancora in corso.

Ecco, in via esemplificativa, come si può agire per ricevere tutela:

1) Tutti i correntisti che, avendo avuto scoperture di conto corrente (conti con saldo negativo), hanno pagato interessi trimestrali alle banche possono inoltrare domanda di rimborso alla propria banca, ad eccezione di coloro che hanno avuto mutui o prestiti senza aver avuto scoperti co conto corrente;

2) In caso di decreto ingiuntivo ricevuto dalla banca l’utente può proporre opposizione allo stesso entro 40 giorni dalla notifica richiedendo in via riconvenzionale il rimborso degli interessi illegittimi; 

3) Hanno diritto al ricalcolo sia le persone fisiche (individui o ditte individuali: commercianti, artigiani, agricoltori, liberi professionisti) che le persone giuridiche (società) e per queste ultime inoltrerà domanda il legale rappresentante;

4) È necessario conservare tutti gli estratti conto ricevuti dalla banca ed il contratto poiché la banca, in caso di smarrimento dei documenti, fornisce al correntista solo gli ultimi 10 anni della documentazione relativa al rapporto bancario. La documentazione completa è necessaria sia per avviare la causa e sia per ottenere somme più cospicue,in quanto più si torna indietro nel tempo con il ricalcolo e maggiori sono gli interessi da recuperare;

5) Se, con la richiesta di rimborso effettuata tramite lettera raccomandata, la banca non risponde entro 10 giorni o risponde negativamente, il cliente può rivolgersi al Giudice di Pace per importi sino a €.5.000,00, altrimenti presentare domanda davanti al Tribunale competente; 

6)  La Banca non può porre in atto ritorsioni nei confronti di chi esercita tale diritto ma, se a fronte della richiesta di ricalcolo, qualche direttore dovesse imporre il rientro o minacciare azioni “punitive”, occorre inoltrare immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria per tentata estorsione.

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Avv. Antonio Afeltra & Avv. Daniela Tassone


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