Caduta nel supermercato: diritto al risarcimento si o no?
L'Avvocato INFOrma Calabria

Caduta nel supermercato: diritto al risarcimento si o no?

lunedì 1 febbraio, 2016

CATANZARO, 01 FEBBRAIO 2016. Analizziamo il caso di una Signora che si reca al supermercato, scivola e si fa male e cita in giudizio la S.P.A., chiedendo il risarcimento del danno subito.


La domanda che ci poniamo è la seguente: “La Signora avrà diritto al risarcimento del danno subito a causa della caduta?"  [MORE]


La Signora infortunata, davanti al tribunale adito faceva presente, in più battute, che il pavimento era scivoloso a causa della presenza di acqua, non segnalata.


Parte convenuta contestava tale ricostruzione dei fatti, negando che nel luogo e nel momento dell’incidente vi fosse in terra acqua o altro liquido; aggiungeva che, come noto ai clienti assidui del supermercato, il personale addetto al reparto si preoccupava di ripulire le aree antistanti gli espositori da residui proprio al fine di evitare insidie o situazioni di pericolo per la clientela.


La situazione prospettata attiene alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale ex articolo 2051 Codice Civile.


L’art. 2051 c.c. contempla quali due unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa.


La custodia, chiarisce il Tribunale, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, mentre il nesso causale è rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa.


Nel caso esaminato il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità extracontrattuale, ha dimostrato che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, sebbene provocati da elementi esterni.


Non si richiede, invece, anche la prova della dannosità o pericolosità della cosa medesima.
L’attore deve provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e il convenuto, invece, per liberarsi, deve invece provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.


I testimoni interrogati hanno dichiarato che il pavimento era pulito e asciutto, ma era caduto sopra un chicco d’uva sul quale sarebbe scivolato l'attore, poco distante dal banco della frutta e verdura.


Il Tribunale accoglieva la domanda della Signora condannando il supermercato al risarcimento danni.


La risposta alla nostra domando non può che essere positiva!


Avv Miriam Muscolo Staff Giuridico Avvocato Express.


Autore
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