Illegittimità sulla Polizia Municipale? Capellupo e Giglio "Abramo non risponde alle nostre domande"
Politica Calabria

Illegittimità sulla Polizia Municipale? Capellupo e Giglio "Abramo non risponde alle nostre domande"

giovedì 16 maggio, 2013

CATANZARO, 16 MAGGIO 2013 - Il 29 aprile con protocollo 35227 abbiamo presentato in qualità di Consiglieri comunali di Catanzaro una interrogazione congiunta urgente al Sindaco Abramo, avente ad oggetto numerose perplessità in merito al Regolamento Speciale del Corpo della polizia Municipale. Ad oggi, manco a dirlo, non abbiamo ancora avuto risposta ad una questione molto seria denunciata anche da alcuni esponenti del corpo di Polizia municipale; ma non ci stupisce, considerata la costante e inqualificabile abitudine dell’Amministrazione Abramo di ignorare regole e strumenti di democrazia e trasparenza.

Con la nostra interrogazione denunciavamo che il Regolamento Speciale del Corpo della polizia Municipale di Catanzaro, per quanto riguarda l’attribuzione dei gradi, è stato approvato in palese contrasto con la Legge Regionale avvantaggiando di riflesso alcuni lavoratori a discapito di altri. Le Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità, così come sono state istituite per numero e per remunerazione in tutta l’Amministrazione, assorbono buona parte del fondo a discapito del salario accessorio della maggioranza dei lavoratori che non le percepiscono. E proprio perché talune Posizioni Organizzative riteniamo siano state assegnate impropriamente, appare evidente la necessità di effettuare una ricognizione ufficiale per verificare se esse unitamente alle Alte Professionalità siano effettivamente funzionali all’Amministrazione e se sussistano i consequenziali risultati.

In effetti, la legge 7 marzo 1986, n. 65 con l’art. 6 (comma 2., paragrafo 4) stabilisce che “le regioni provvedono con legge regionale a determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l’obbligo e le modalità d’uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato”. Ed all’art. 7 (comma 3) stabilisce che “ I comuni definiscono con regolamento l’ordinamento e l’organizzazione del Corpo di polizia municipale.

L’ordinamento si articola di norma in: a) responsabile del Corpo (comandante); b) addetti al coordinamento e al controllo; c) operatori (vigili)”. La Regione Calabria, ha poi, con legge 17 aprile 1990, n. 24 dettato norme sull’ordinamento e sull’organizzazione dei Servizi e dei Corpi di Polizia Municipale “nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65”. L’art. 16 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 (comma 2) stabilisce che entro sei mesi dall’entrata in vigore della stessa legge i Comuni “provvederanno ad adeguare i modelli di grado, i distintivi e la foggia delle uniformi, caratteristiche dei mezzi in dotazione alla Polizia Municipale, secondo quanto disposto dagli allegati A e B”. L’allegato A alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 riporta e descrive i “segni distintivi di grado” in maniera precisa, inequivocabile e nitida. Non abbiamo, quindi, riscontrato nella legge consultata sia qualifiche (brigadiere, maresciallo, tenente, colonnello, generale) sia distintivi (bande verticali, stelle, torri, greche) di tipo militare.Abbiamo ritenuto però, considerando la legge della Regione Calabria non esaustiva, di consultare altre leggi regionali riguardanti la materia ed abbiamo verificato, relativamente alle uniformi ed ai distintivi di grado, una variegata casistica che ha, però, in larga parte un denominatore comune: “le uniformi ed i distintivi di grado sono tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato”.


Per quanto sopra non riusciamo a comprendere come l’Amministrazione Comunale di Catanzaro abbia potuto, a più riprese, adottare e modificare un regolamento dove viene più volte citata la legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 che, contestualmente, è sistematicamente disattesa se non, addirittura, stravolta.
Né riteniamo, allo stato, di dover individuare esclusivamente nell’Esecutivo il responsabile di tale impropria situazione, poiché i provvedimenti citati sono stati tutti assunti con il parere favorevole del Dirigente del Settore competente e valutati, presumiamo, dal Segretario Generale che ha assicurato, come per legge, la necessaria assistenza volta, principalmente, al rispetto delle norme citate negli stessi provvedimenti che ne hanno consentito l’adozione.

Abbiamo dunque chiesto al Sindaco: di disporre ogni utile verifica propedeutica al ripristino delle norme “scorrettamente applicate” mediante la comparazione del testo del Regolamento approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 633/2011 con le disposizioni contenute nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 24. Se ritiene, inoltre, necessario investire della questione il Consiglio Comunale ovvero la competente Commissione Consiliare Permanente. Di chiarire come mai il Regolamento così come approvato con la citata deliberazione n. 633/2011 non è, come dovrebbe per legge, integralmente pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale nell’apposita sezione.
Arriveranno mai risposte?

Vincenzo Capellupo, Consigliere comunale PD
Antonio Giglio, Consigliere comunale Capogruppo SEL

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