Caduta dal ponteggio durante il primo giorno di lavoro: il datore di lavoro è responsabile
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Caduta dal ponteggio durante il primo giorno di lavoro: il datore di lavoro è responsabile

lunedì 1 gennaio, 2018

COSENZA, 01 GENNAIO - Il datore di lavoro, in quanto “garante della sicurezza”, deve impartire particolari prescrizioni e dare adeguate informazioni al personale neoassunto, altrimenti, risponde degli infortuni subiti. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 30437/2017, depositata il 19 dicembre. [MORE]

Il caso. La Corte d’Appello territoriale, con sentenza, rigettava l’appello proposto dal titolare di un’impresa edile, avverso la sentenza del Tribunale competente ed in parziale riforma elevava a Euro 52.272,48 l’ammontare della somma dovuta dall’appellante in favore dell’Inail a titolo di regresso ex artt. 10 e 11 d.p.r. n. 1124/1965 per infortunio sul lavoro avvenuto ai danni del lavoratore, allorché quest’ultimo alle dipendenze della predetta impresa, durante i lavori di ristrutturazione di un vecchio immobile, era caduto al suolo da una impalcatura sulla quale era salito per verificare la stabilità del ponteggio esistente.

Avverso tale sentenza il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione con tre motivi di doglianza che venivano esaminati dal Supremo Collegio unitariamente per connessione. In particolare il ricorrente denunciava l’assenza di sue direttive che potessero giustificare l’attività intrapresa dal lavoratore nel momento dell’infortunio, l’abnormità o imprevedibilità della condotta del lavoratore stesso e l’aver assolto agli obblighi di legge sulla sicurezza sul lavoro, attraverso la fornitura, al lavoratore, di caschi ed abbigliamento antinfortunistico. Gli Ermellini, nel rilevare che i motivi di ricorso attenessero a questioni inerenti a fatti già esaminati nei precedenti giudizi, confermavano le decisioni emanate dai Giudici di merito. Infatti, a loro parere, non solo salire su una parte non calpestabile del ponteggio ed appoggiare un piede su una mantovana non costituiva comportamento connotato da abnormità e/o imprevedibilità in quanto non esorbitava dall’attività lavorativa che rientrava nelle mansioni ordinarie del lavoratore, ma lo stesso ponteggio “doveva essere smontato, perché già ritenuto non conforme alle esigenze di sicurezza”, a nulla rilevando l’eccezione dell’assenza di specifiche direttive a riguardo, poiché il datore di lavoro incorreva in contraddizione quando sosteneva di aver in ogni modo fornito “i mezzi necessari di sicurezza”. Altresì, ribadivano la piena responsabilità del datore di lavoro, in considerazione del fatto che questi avrebbe dovuto, in quanto “garante della sicurezza”, adottare maggiori cautele nei confronti del danneggiato, avendo questi subito l’infortunio durante il suo primo giorno di lavoro.

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
 


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