Salerno 26 aprile 2011 - Ancora veleni sulla mediazione civile da parte dell’O.U.A. e
dell’ordine degli avvocati di Firenze. Al di là delle deliranti
osservazione ed intimazioni ai giudici ordinari, “di disapplicare la
mediazione obbligatoria” vi è una legge comunitaria, una nazionale
e circolari ministeriali alle quali i giudici non possono
disattendere. [MORE]
Ad alleggerire il clima interviene il presidente dell’A.N.P.A.R.
Giovanni Pecoraro.
La verità è una sola ci sono nella base dell’avvocatura grida
ruggenti ed urlanti, perché “la casta” non è riuscita a
mantenere le personalistiche posizioni di privilegio, hanno lavorato e
continuano a lavorare contro i giovani. Da ciò che dicono, questi
signori, deduco che - subita la sconfitta per la mancata
“sospensione” dell’obbligatorietà da parte del TAR - vogliono
insegnare ai giudici ordinari quello che dovrebbero o non dovrebbero
fare. Questi “signori illustrissimi del diritto” stanno
interpretando in modo erroneo la Carta dei diritti fondamentali
dell’uomo, secondo loro “ il Giudice su richiesta di una delle
parti, può dichiarare la procedibilità della domanda disapplicando
l’art. 5 comma 1 del D. Leg. n. 28/2010, perché in contrasto con
l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea”.
Il richiamato art. 47, dice Pecoraro “che ogni persona ha la
facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare” e che la
causa deve essere conclusa entro un termine ragionevole” . Due
principi fatti propri dal legislatore e dall’Unione europea con
l’emanazione del D.Leg.vo 28/2010 e con la Direttiva del Parlamento
Europeo n.52/2008. Infatti sia il primo provvedimento che il secondo,
sono stati emanati nel rispetto di salvaguardare in un qualsiasi
momento - le parti lo manifestino - la loro “sovrana volontà” ad
espletare il tentativo di conciliazione, per alcune materie se, così
non fosse stato legiferato, non ci sarebbe stato, né l’effetto
deflattivo né il potersi difendere da solo.
A questa riflessione ne aggiungo un'altra. Chi lo dice che la
mediazione civile è prerogativa di risoluzione solo per gli avvocati
di esperienza? Non è così! Il programma formativo per mediatore
professionale tutto prevede tranne che lo studio approfondito di norme
giuridiche cogenti. Dunque ben venga il medico mediatore professionale
idoneo ad essere designato in una risoluzione di controversia in
materia di sanità, ovvero di un ingegnere in materia di confini o
meglio ancora un medico ed un avvocato o un ingegnere e un avvocato.
Piuttosto, continua Pecoraro, il dramma vero, riguarda “gli attuali
esperti del diritto” che stanno cominciando a pagare delle
responsabilità che l’O.U.A. ha accumulato in tanti anni in materia
di mediazione.Hanno presentato la “nostra” mediazione con una
storia lunga e tumultuosa senza precedenti pur di salvaguardare le
posizioni di privilegio di pochi a svantaggio dei giovani, di altri
ordini professionali e del legislatore. In che misura è giustificato
questo allarmismo sulla mediazione? Le radici del pensiero
“conciliativo” non sono nate certamente dal cervello di chi non ha
mai avuto a che fare con la mediazione. Non sono più permesse leggi a
favore delle “caste”. Nulla di personale contro la base degli
avvocati - continua Pecoraro - nel corso degli ultimi decenni, gli
avvocati hanno invaso il campo in settori professionali non propri.
Sono ovunque: nel tributario, nella revisione legale, nella mediazione
creditizia, nel settore immobiliare e tanti altri ancora, aggiungendo
elementi di incertezza nel comune pensare dei cittadini.
C’è bisogno di pulizia e trasparenza, per questo dice Pecoraro -
ci vuole un colpo di spugna deciso e rapido per chi ha intenzione di
sovvertire il nuovo, ai cittadini non piace chi esercita il potere per
il potere. In tutte le cose ci vuole dignità e coerenza.
ANPAR
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