Multe "scontate": come calcolare i termini per pagare
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Multe "scontate": come calcolare i termini per pagare

giovedì 20 febbraio, 2014

20 FEBBRAIO 2014 -  Dalla scorsa estate, uno “sconto” sulle contravvenzioni stradali è possibile. La riduzione della sanzione non è ovviamente affidata alla benevolenza dell’agente verbalizzante o alle vostre doti di simpatia. Tale possibilità è puntualmente disciplinata dalla normativa contenuta nel cosiddetto “Decreto del fare” [1].

L’agevolazione intende essenzialmente premiare la celerità del contravventore nel pagare. Chi lo fa entro cinque giorni dalla contestazione dell’infrazione, viene automaticamente beneficiato della riduzione del 30% della sanzione. Pochi (si fa per dire), maledetti (dall’incauto contravventore) ma subito.

Importante è quindi comprendere bene da quando decorrano i cinque giorni per il pagamento ridotto. Le diverse modalità di notifica rendono necessaria un po’ di attenzione, per non vanificare il beneficio concesso. Vediamo quindi quali possono essere le ipotesi ricorrenti.[MORE]

La notifica dell’infrazione può essere immediata o differita, a mezzo posta o tramite ufficiale giudiziario [2] .

Se vi è stata contestazione immediata dell’infrazione da parte degli agenti verbalizzanti, il conteggio non presenta particolari difficoltà. I cinque giorni decorreranno dal giorno seguente alla detta contestazione.

Non sempre, però, gli organismi accertatori adottano tale forma di notificazione. Spesso la contestazione è così differita a un momento successivo all’infrazione. Vale a dire che il verbale si riceve a casa. L’amministrazione notificante può - come accennato - scegliere di notificare tramite il servizio postale o tramite ufficiali giudiziari (in genere, si tratta di messi comunali).

Se il postino “bussa” al momento giusto, ovvero quando a casa c’è qualcuno, i cinque giorni per il pagamento decorreranno dalla ricezione del plico contenente la contravvenzione. Se però il postino non trova nessuno in casa, egli darà vita alla procedura per “compiuta giacenza” per dieci giorni presso l’ufficio postale. Il termine decorrerà allora dall'undicesimo giorno dall'invio da parte del postino della comunicazione di avvenuto deposito. Se il destinatario ritira prima dello scadere dei dieci giorni di giacenza l’atto, il termine decorrerà invece dalla data del ritiro.

Stesso discorso se la notifica avviene a mezzo ufficiale giudiziario. In caso di giacenza con affissione alla casa comunale ad opera di quest’ultimo, il termine decorrerà così dall’undicesimo giorno dall'invio della raccomandata di avviso del deposito, o dalla data di ritiro se precedente.

E se si “sforano” i cinque giorni? Allora, le cose si complicano. L’importo versato con la riduzione del 30% sarà considerato un semplice acconto e l’Amministrazione si rivolgerà a un esattore per riscuotere la rimanente somma.

avv. Raffaele Basile 

[1] D.L. 69/2013
[2] Art. 201, c.3, C.d.S.


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