Datori di lavoro in crisi economica: Chi paga lo stipendio? Ce lo spiega l'Avvocato A&T
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Datori di lavoro in crisi economica: Chi paga lo stipendio? Ce lo spiega l'Avvocato A&T

mercoledì 17 agosto, 2016

Datori di lavoro in crisi economica: chi paga gli stipendi ai dipendenti?
Da diversi anni, lo Stato italiano ha istituito presso l’INPS un apposito Fondo di Garanzia volto a tutelare i lavoratori dipendenti di imprese in collasso finanziario. Il suddetto Fondo interviene per il pagamento sia del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) che delle retribuzioni non corrisposte al lavoratore negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.[MORE]

Chi può chiedere l’intervento del Fondo? Possono richiedere l'intervento del Fondo tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi INPS, compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista, i dirigenti di aziende industriali e i soci delle cooperative di lavoro. Non possono accedervi i giornalisti in quanto la prestazione previdenziale è assicurata loro non dall’INPS ma dall'INPGI.

Quali sono i presupposti per poter accedere al Fondo di Garanzia? I presupposti variano a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alla Legge Fallimentare. In particolare se il datore di lavoro è soggetto alla Legge fallimentare i requisiti dell’intervento del Fondo sono: a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (La garanzia del Fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto: dimissioni, licenziamento e scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.); b) l’apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria); c) l’esistenza del credito per TFR o per retribuzioni rimasto insoluto.

Se invece il datore di lavoro non è soggetto alla Legge Fallimentare i requisiti dell’intervento del Fondo di garanzia sono: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato; b) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 1 L.F.; c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata (per accertare tale requisito sarà quindi necessario agire preventivamente contro il datore di lavoro mediante l’esecuzione forzata – pignoramento – e solo ove tale azione abbia esito negativo in quanto non si rinvengono beni da pignorare si potrà chiedere l’intervento del Fondo; d) l'esistenza del credito per TFR o per retribuzioni rimasto insoluto.

Come si accede al Fondo di Garanzia? La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi alla Sede dell'INPS nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza; se avanzata ad una Sede diversa essa verrà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente. La domanda può essere presentata sul modello appositamente predisposto dall’INPS oppure in carta semplice purché vengano riportate tutte le informazioni contenute nel citato modello. Se la domanda non è firmata davanti al funzionario addetto alla ricezione, ad essa dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

Entro che termine va proposta la domanda? La legge non ha previsto un particolare termine entro il quale va proposta la domanda di liquidazione del T.F.R. al Fondo di garanzia; pertanto, il relativo diritto va esercitato entro l’ordinario termine prescrizionale di cinque anni decorrenti dal giorno in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Avv. Antonio Afeltra & Avv. Daniela Tassone

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