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Scontrino fiscale: 30 anni dalla sua entrata in vigore

Rosy Merola
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Scontrino fiscale: 30 anni dalla sua entrata in vigore
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MILANO, 01 LUGLIO 2013 – Era venerdì 1° luglio 1983 quando, lo scontrino fiscale - uno degli strumenti più importanti nell’ambito della lotta all'evasione fiscale – è entrato in vigore. A sancire la sua origine tutta socialista (dato che i due ministri delle Finanze dell’epoca erano, appunto, due socialisti: Rino Formica e Francesco Forte), la Legge del 26/01/1983 n. 18 dal titolo: «Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa».

In particolare, l’art. 1 (Rilascio dello scontrino fiscale adempimenti) della suddetta legge stabiliva che: «Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, è stabilito l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance
elettroniche munite di stampante».

Tuttavia, per i contribuenti,l’obbligo dello scontrino fiscale fu graduale. Infatti, come sanciva l’art.4 (Effetti): «[…] le disposizioni della presente legge si applicano: a partire dal 1 luglio 1983 se il volume di affari ha superato i duecento milioni». In pratica, stando ai dati dell’epoca, soltanto i 75 mila attività commerciali sull’intero totale – avendo dichiarato un volume d’affari superiore a 200 milioni di lire nel 1981 – rientravano nell’obbligo del dispositivo di legge.

A questi grossi esercenti, scaglionati nel tempo, si sarebbero aggiunti:

  • dal 1 marzo 1984 se il volume di affari ha superato i cento milioni;
  • dal 1 marzo 1985 se il volume di affari ha superato i sessanta milioni;
  • dal 1 marzo 1986 se il volume di affari ha superato i trenta milioni.
  • dal 1 marzo 1987 se il volume di affari non ha superato i trenta milioni.

Come aveva dichiarato - all’indomani dell’approvazione della sopra indicata Legge - il socialista Franco Reviglio, ministro delle Finanze di Francesco Cossiga, nel 1980: «Il registratore di cassa è uno strumento importante perché risponde all’esigenza di riequilibrare i carichi sociali tra le fasce della società. Però può funzionare se il cittadino si convince che l’evasione è un problema della comunità, se si capisce che se tutti pagano le tasse, le tasse si riducono».

Tuttavia, l’evidenza storico-empirica dimostra che le cose sono andate di tutt’altro verso. Questo anche sotto il profilo della lotta contro l’evasione fiscale. Come sottolineano i dati diffusi lo scorso mese di giugno, nei primi cinque mesi dell'anno, nei 166.737 controlli in materia di scontrini e ricevute effettuati dalla Guardia di finanza, il 33% ha evidenziato delle irregolarità.

Ma cos'è esattamente lo scontrino fiscale? Si tratta di un documento fiscale rilasciato all’atto di acquisti di beni o servizi. Nello specifico, come stabilito dall’art. 22 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - D.M. 30 marzo 1992:

Lo scontrino fiscale devono essere emessi dai commercianti al minuto ed assimilati (ad esempio artigiani) a fronte di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di utenti finali. Tali documenti sono rilasciati per mezzo di appositi apparati denominati "misuratori fiscali"; la ricevuta fiscale può essere emessa anche avvalendosi di stampati cartacei da compilare manualmente.

Lo scontrino deve contenere alcuni elementi necessari, quali:

  • data e ora di emissione
  • numero progressivo
  • dati identificativi dell'esercente l'attività commerciale (denominazione, ditta o ragione sociale o cognome e nome)
  • numero di partita IVA e ubicazione dell'esercizio
  • corrispettivo
  • logotipo fiscale "MF", seguito da una serie di lettere e numeri

Lo scontrino deve essere rilasciato al momento del pagamento totale o parziale del corrispettivo. Come sottolinea la Guardia di Finanza, al fine di evitare che questa pratica sia sfruttata per evadere le imposte, in caso di inadempienza da parte dell'esercente è buona prassi che il cliente chieda sempre l'emissione del regolare documento fiscale.


(fonti: Linkiesta; [1] Registratori di cassa, si comincia da luglio”,Stefano Lepri, La Stampa, 19 gennaio 1983. Fotogramma: linkiesta.it)

Rosy Merola

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Scritto da Rosy Merola

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