Scuola, interviene il Garante per la protezione della privacy
Roma, 6 SETTEMBRE 2012. – Il Garante per la protezione dei dati personali interviene alla vigilia dell’anno scolastico, per informare genitori alunni e insegnanti delle regole da ricordare in materia di tutela della privacy nell’ambito delle relazioni scolastiche.[MORE]
L’intervento del Garante si articola in diverse indicazioni sui rapporti di legittimità che intercorrono nell’ambito degli edifici scolastici ed al di fuori delle aule e delle ore di lezione. Il memorandum è il frutto di pareri e di provvedimenti adottati nel corso dell’attività regolamentata dal D.Lgs. n. 196/2003.
Sulla base della premessa generale dell’autonomia degli Istituti scolastici di autorizzare o proibire determinate condotte, è ribadito l’obbligo del consenso per la pubblicazione di video e foto sui social network delle persone riprese mediante l’uso di cellulari, smartphone o tablet, anche nel corso di recite e gite scolastiche, sanzionato oltre che civilmente anche penalmente.
Inoltre è consentita l’installazione di telecamere all’interno delle scuole, purché le registrazioni siano avviate esclusivamente durante gli orari di chiusura ed eliminate entro le successive 24 ore, mentre i dati degli studenti possono essere comunicati a terzi solo per attività di formazione e orientamento e dietro espressa richiesta di questi. Rilevanti anche le raccomandazioni circa il divieto di pubblicazione dei nomi degli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa perché appartenenti a famigli con basso reddito, dato il pregiudizio che ne potrebbe derivare. Similmente secondo il Garante è da ritenersi illecita la pubblicazione sul sito della scuola dei dati identificativi degli studenti i cui genitori siano in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa, ovvero la pubblicazione di informazioni sulle condizioni di salute degli studenti.
Infine, non lede la privacy degli studenti l’assegnazione di temi in classe rivelatori del loro stato d’animo, tuttavia alla sensibilità dell'insegnante è rimessa la capacità di trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza se gli elaborati vengono letti in classe.
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