ROMA, 09 GENNAIO 2012 - In una lettera indirizzata al Parlamento Italiano sono messi in evidenza gli articoli che per il Sindacato di Polizia COISP devono assolutamente essere emendati dal Parlamento nell’iter di conversione del D.L. 211/2011. [MORE]
Prot. 14/12 S.N. Roma, 8 Gennaio 2012
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI
SIGNORI DEPUTATI E SENATORI DELLA REPUBBLICA
D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, concernente “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal sovraffollamento delle carceri” - EFFETTI NEGATIVI SULLA SICUREZZA DEI CITTADINI.
In evidenza gli articoli che per il Sindacato di Polizia COISP devono assolutamente essere emendati dal Parlamento nell’iter di conversione del D.L. 211/2011.
• Art. 1 comma 1 lett. b):
la norma in questione prevede che dopo il comma 4 dell’art. 558 del c.p.p. è aggiunto il seguente: «4-bis. - Nei casi di cui ai commi 2 e 4 (del medesimo articolo 558), l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità».
• Art. 2 comma 1 lett. b):
la norma in questione prevede che dopo l'art. 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: «Art. 123-bis (Custodia dell'arrestato). - 1. Nei casi previsti nell'art. 558 del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse».
Ebbene, i suesposti provvedimenti attribuiscono all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza maggiori ed impraticabili obblighi. La vigilanza e custodia delle persone tratte in arresto, presso le camere di sicurezza delle Questure e dei vari Uffici della Polizia di Stato, necessitano di un impegno di risorse umane nell’ordine di dieci dipendenti per ogni 24 ore quando si tratta di un solo detenuto (dovranno essere quindici poliziotti nel caso di due arrestati, e così via).
Si tratta di personale che, nell’assoluta totalità dei casi, verrà a mancare da quei settori che sono deputati a garantire la sicurezza dei cittadini attuando il servizio automontato di prevenzione e repressione dei reati. Nelle città medio-piccole, ove le Questure riescono a garantire, nella realtà dei fatti, appena una Volante per turno di servizio, l’eventuale obbligo di vigilare su un arrestato ristretto nelle camere di sicurezza, comporterà addirittura l’eliminazione di quell’unica pattuglia in servizio su strada. Nelle città più grandi il numero delle Volanti sarà gravemente ridotto così da inficiare un adeguato controllo del territorio.
La questione delle carceri italiane e la conseguente decisione di far trattenere i detenuti nelle camere di sicurezza degli Uffici di polizia, non è in realtà una soluzione concreta al problema del sovraffollamento delle carceri ma è e sarà, invece, causa di un aggravamento delle problematiche delle Forze dell'Ordine.
La superficialità con cui è stata evidentemente trattata la questione è poi assolutamente incomprensibile. Appare come l'ennesima operazione di facciata cui siamo stati abituati negli ultimi anni, fatta senza tener conto della realtà che questa volta è però davvero tragica.
Alla gravissima conseguenza negativa sulla sicurezza dei cittadini e del Paese che ne scaturirà (sarà il tempo a testimoniarlo a coloro che non vogliono vedere ciò che un semplice calcolo matematico oggi già evidenzia in maniera limpida), è da aggiungere l’inadeguatezza ad ospitare detenuti delle camere di sicurezza ubicate nei vari Uffici di Polizia sparsi nel territorio, la loro totale inidoneità a garantire la minima parte dei diritti previsti dalle norme vigenti sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche).
Tutto ciò premesso, si ritiene imprescindibile apportare modifiche alle norme del decreto legge 211/2011 sopra esposte, ottenendo la loro soppressione. In tal senso dovranno essere predisposti gli emendamenti di cui vi invitiamo a farvi promotori o a condividere durante l’iter di conversione in legge del menzionato decreto. In caso contrario i poliziotti potranno anche imparare a fare i compiti della Polizia Penitenziaria e magari saranno anche appagati di trascorrere alcune giornate a vigilare gli arrestati dentro gli Uffici di Polizia piuttosto che rischiare la vita svolgendo servizi investigativi, di Volante, di Ordine Pubblico; i cittadini dovranno però imparare a difendersi da soli!
Con la certezza che quanto esposto sarà attentamente valutato dalle SS.VV., si inviano cordiali saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP
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