Roma, 11 luglio 2011- L’Agenzia delle Entrate mette ha disposizione un servizio veloce a costi contenuti per i contribuenti che hanno dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività, entro i 30 gg prescritti dalla norma ,articolo 35, comma 4, del Dpr 633/1972 . Infatti, adesso è possibile sanare la violazione versando spontaneamente, entro novanta giorni a partire dal 6 luglio (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011), un importo pari a 129 Euro, somma che equivale al 25 per cento, cioè 1/4, della sanzione minima dovuta secondo la norma vigente.[MORE]
Per poter usufruire della suddetta agevolazione, non è più necessario presentare il mod. AA7 (richiesto per i soggetti diversi dalle persone fisiche), o il mod. AA9 ( previsto per i lavoratori autonomi e imprese individuali), ma basterà fare il versamento usando il modulo F24, indicando il codice tributo 8110, la partita Iva che si desidera chiudere e l’anno di cessazione dell’attività.
Per le partite Iva inattive per le quali non perverrà la suddetta documentazio, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla chiusura d’ufficio e, allo stesso tempo, applicando una sanzione fino al massimo di 2.065 euro.
Rosy Merola
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