Scivola e muore per il muschio sul viale: è responsabile il condominio?
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Scivola e muore per il muschio sul viale: è responsabile il condominio?

lunedì 2 gennaio, 2017

VIBO VALENTIA , 02 GENNAIO - Nella responsabilità ex art. 2051 c.c. per cose in custodia, l’attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, nonché dell’esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso di causalità (il caso fortuito), in presenza del quale si esclude la responsabilità del custode. Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 25483/2016, depositata il 13 dicembre. [MORE]

Il caso. Una donna ricorreva al Tribunale competente per vedere condannato il Condominio al risarcimento del danno subito a seguito della caduta a causa del mattonato reso scivoloso dalla patina di muschio, sullo stesso formatosi, mentre percorreva il viale di accesso che conduceva dal portone dello stabile al cancello di ingresso.

Il Condominio soccombente in primo grado, ricorreva innanzi alla Corte d’Appello territoriale.

I giudici di seconde cure confermavano la decisione del Tribunale che condannava un Condominio al risarcimento del danno subito dalla donna e ritenevano integrati i presupposti di cui all’art. 2051 c.c., essendo stata accertata la pericolosità intrinseca della cosa, in seguito alla C.T.U. che aveva verificato l’esistenza di muschio sull’intero viale, e non essendo emerso alcun elemento circostanziale che consentisse di attribuire, neppure in parte, la causazione del sinistro alla danneggiata.

Avverso tale sentenza, il Condominio proponeva ricorso per cassazione e, nel frattempo, si verificava il decesso della donna.

Tra i motivi di ricorso avanzati dal Condominio, si rilevava quello che censurava la sentenza per vizio di omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., volto a rimarcare che dal testimoniale escusso era emerso che non tutto il vialetto era coperto dal muschio e che il fenomeno muschioso originava da alcune piante in vasi posti al lato del vialetto. Da qui l’asserita conseguenza che la condotta della danneggiata, la quale non avrebbe individuato, percorrendo il viale, le parti non coperte da muschio e meno rischiose, e la condotta omissiva dei familiari che la accompagnavano che non si sarebbero attivati per informarla della situazione pericolosa, avrebbero entrambi concorso a determinare in via esclusiva o concorrente l’evento dannoso.

Nella responsabilità ex art. 2051 c.c. per cose in custodia, come è noto, l’attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, nonché dell’esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso di causalità (il caso fortuito), in presenza del quale si esclude la responsabilità del custode, tenuto a provare, quanto al fatto del terzo, che lo stesso riveste i requisiti dell’autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità essendo idoneo a produrre l’evento senza l’intervento di fattori causali concorrenti.

Secondo i giudici di legittimità, nel caso in esame i fatti allegati dal Condominio, però, risultavano sprovvisti del carattere della “decisività”, in quanto non risultavano caratterizzati dall’”imprevedibilità ed eccezionalità” richieste, non integrando, pertanto, il caso fortuito.

Se da un lato si poteva dire non imprevedibile o eccezionale l’utilizzo del vialetto da parte di terzi per accedere allo stabile condominiale, che non potevano che fare affidamento sulla sicurezza dello stesso in assenza di specifiche segnalazioni di pericolo, dall’altro difettava la prova di quale fosse l’effettiva dimensione della copertura muschiosa che rendeva viscido il vialetto. Nemmeno ipotizzabile poi era il “fatto del terzo” prospettato dal ricorrente, in quanto, indipendentemente dal rinvenimento del fondamento giuridico dell’obbligo di preventiva informazione circa le condizioni del vialetto posto a carico dei familiari accompagnatori, la condotta omissiva si collocava fuori dalla fattispecie di cui all’art.2051 cc., nella quale il fatto del terzo produceva direttamente la pericolosità della res, ipotesi che però non ricorreva nel caso de quo.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso veniva rigettato.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
 


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