Il regime delle inconferibilità nella PA
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Il regime delle inconferibilità nella PA

lunedì 25 novembre, 2013

ROMA, 25 NOVEMBRE 2013 - Sulla gazzetta ufficiale del 19 aprile 2013 è stato pubblicato il d.lgs. 39/13 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Con tale provvedimento il governo esercita la delega conferitagli dai commi 49 e 50 dell’art. 1 del legge 190/12 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), introducendo una riforma della disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). [MORE]

Si tratta di un provvedimento che interviene su una pluralità di livelli introducendo esclusioni temporali di diversa durata per l’esercizio delle funzioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione da parte di coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva per reati contro la PA stessa. Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a.: l’inconferibilità e l’incompatibilità.
In particolar modo, per inconferibilità si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal codice penale, oche abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o ancora svolto attività professionali a favore di questi ultimi, o che siano stati altresì componenti di organi di indirizzo politico. L’inconferibilità ha carattere permanente o temporanea a seconda della natura permanente o temporanea dell’interdizione dai pubblici uffici stabilita.
Il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni è affidato al responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, che cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, contestando all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità. A tale figura compete anche la segnalazione delle violazioni all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Il d. lgs.39/13 prevede che gli atti di conferimento di incarichi e i relativi contratti adottati in violazione della nuova normativa introdotta siano nulli.
I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati e non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.
Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del d. lgs.39/13 ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. Decorso inutilmente tale periodo lo stato esercita i suoi poteri sostitutivi.


Rosangela Muscetta [www.economia-conoscenza-itc-km.blogspot.it]
 


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