L'automobilista che investe un pedone ha sempre torto
L'Avvocato INFOrma Calabria

L'automobilista che investe un pedone ha sempre torto

lunedì 15 febbraio, 2016

15 FEBBRAIO 2016. Il caso che oggi analizziamo è di un automobilista che investe un pedone mentre sta facendo footing.  

Il pedone cita in causa l’automobilista, per averlo investito e il Giudice di Pace adito assolveva l’imputato che aveva investito un ragazzo che stava facendo attività fisica di podista, mentre attraversava sulle strisce. [MORE]


Il pedone proponeva ricorso in Cassazione, richiamando una consolidata giurisprudenza in caso di investimento di pedone, stabiliva che per escludere la colpa del conducente di auto, occorre affermare la colpa esclusiva del pedone, che si realizza solo in presenza di una duplice condizione.


La prima condizione si realizza quando il conducente si sia venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell'oggettiva impossibilita di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo inatteso, la seconda si ha quando nel comportamento del conducente non sia ravvisabile nessuna violazione delle norme del Codice della Strada e di quelle di comune prudenza.


La sentenza del Giudice di Pace è stata impugnata in quanto il Giudice non ha considerato, nella ricostruzione dell’incidente, il comportamento dei due utenti della strada nei reciproci rapporti, e non ha analizzato la violazione da parte del conducente dell’art 191 del Codice della Strada.


Il conducente nei centri abitati, deve vigilare per avvistare possibili situazioni di pericolo rappresentate anche dalla presenza di pedoni fuori dagli spazi ai medesimi riservati e deve tenere una condotta di guida adeguata alle concrete situazioni di luogo e di tempo, moderando la velocità secondo l'occorrenza e arrestando la marcia del veicolo, al fine di prevenire il rischio di un investimento.


Per escludere la responsabilità del conducente è necessario che lo stesso si sia trovato nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti, specie se attuati in modo rapido e inatteso.
Occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale sia riscontrabile nel suo comportamento.


Il conducente ha quindi un dovere di attenzione nei riguardi dei pedoni, pertanto grava su costui l'obbligo di ispezionare continuamente la strada ma soprattutto deve prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.


Avv Miriam Muscolo Staff Giuridico Avvocato Express.


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