Se non si rispetta il regolamento comunale è legittima la comminazione della sanzione amministrativa
L'Avvocato INFOrma Calabria

Se non si rispetta il regolamento comunale è legittima la comminazione della sanzione amministrativa

lunedì 18 aprile, 2016

CROTONE, 18 APRILE -  Secondo la Cassazione, sezione Sesta Civile, sentenza n. 6994/2016, depositata l’11 aprile, è legittima la comminazione della sanzione amministrativa per aver violato il regolamento comunale anche senza una specifica procedura di pubblicità del provvedimento poiché è ben diverso dal codice della Strada.  [MORE]
 

Il fatto. Un uomo in totale relax, si era seduto sui gradini della piazzetta dei Leoncini a Venezia, a pochi passi da piazza San Marco. Ma, mentre si godeva il paesaggio, due agenti della Polizia Urbana gli hanno contestato la violazione dell’art. 23 del Regolamento comunale che, per l’appunto, vietava di sedersi al di fuori degli spazi specificatamente adibiti a tale scopo in alcune zone della città, come ad esempio piazza San Marco e piazzetta dei Leoncini. L’uomo è stato, più volte, invitato ad alzarsi e a trovare una panchina per riposare. Al suo rifiuto i due agenti gli hanno comminato una multa da 25 euro.

Tanto per il Giudice di Pace che per Giudici del Tribunale la sanzione era assolutamente legittima e, addirittura, quest’ultimi hanno portato la sanzione a 50 euro.

L’uomo, in totale disaccordo, è ricorso, pertanto, in Cassazione evidenziando la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, della specifica ordinanza sindacale nonché la mancanza della doverosa e necessaria diffusione della notizia, anche con media generalmente conoscibili fuori della città e con l’apposizione di cartelli (insegna, manifesto) indicanti il divieto su tutte le vie d’accesso al luogo oggetto del divieto.

Secondo i Giudici della Cassazione, tutte queste obiezioni, teoricamente plausibili, sono state smentite dalla ricostruzione della vicenda. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’uomo, egli era stato informato sul contenuto del “Regolamento di polizia urbana” e, nel caso di specie, sulla contestazione, ovvero il divieto di utilizzare gli scalini della piazza per sedersi. A confermare questa consapevolezza era stato proprio il fatto che l’uomo aveva messo in dubbio la norma chiedendo di poter leggere il provvedimento e invocandone comunque la non conoscenza per mancanza di adeguata pubblicazione. Su quest’ultimo punto, gli Ermellini hanno ritenuto che non era assolutamente necessaria «una specifica procedura di pubblicità del provvedimento che riguardava il “Regolamento di Polizia urbana”, ben diverso dal ‘Codice della strada’». Impossibile, pertanto, pretendere una “speciale cartellonistica” per l’«applicazione della norma» applicata all’uomo, che, una volta intervenuti i due agenti, era consapevole del divieto e avrebbe dovuto semplicemente allontanarsi.

Tutto ciò ha reso evidente la punibilità per la violazione compiuta dall’uomo e, quindi, legittima la commissione della multa da 50 euro.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
 


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