Referendum, il Tar giudica il ricorso inammissibile
Politica Emilia Romagna

Referendum, il Tar giudica il ricorso inammissibile

giovedì 20 ottobre, 2016

ROMA, 20 OTTOBRE - Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso sul quesito referendario presentato da M5s e Sinistra italiana, che lo scorso 5 ottobre avevano denunciato davanti al Tar il testo del quesito referendario, ritenuto ingannevole poiché non riporta nel dettaglio gli articoli della Costituzione che la riforma intende modificare e considerandolo paragonabile ad uno ‘’spot pubblicitario''. [MORE]


La decisione è stata presa dalla sezione 2bis del Tar e a breve dovrebbero essere rese note le motivazioni. “Siamo convinti di essere nel giusto – afferma il deputato M5s Danilo Toninelli – e non ci arrenderemo perché il titolo della riforma è una truffa. Dunque, andiamo avanti“. Per i pentastellati la pronuncia del Tar “non è una bocciatura nel merito. Leggeremo le motivazioni della sentenza e agiremo di conseguenza”.


Nel comunicato dei giudici amministrativi si legge: “Il Tar del Lazio, con sentenza n. 10445 del 20 ottobre, ha deciso il ricorso presentato dai promotori del referendum costituzionale Loredana De Petris e Rocco Crimi e dagli Avv. Giuseppe Bozzi e Vincenzo Palumbo, con il quale è stata contestata la formulazione del quesito referendario da sottoporre al voto degli elettori il 4 dicembre 2016”.


Il comunicato conclude che per il Tar “La sentenza ritiene che sia le ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendum sia il decreto presidenziale – nella parte in cui recepisce il quesito -sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell’ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale”.


Probabilmente in riferimento al ricorso dell’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Olinda, sul quale il Tar giudicherà nella giornata di domani, il comunicato continua: “Eventuali questioni di costituzionalità della legge sul referendum (la n. 352 del 1970), relative alla predeterminazione per legge del quesito e alla sua formulazione, sono di competenza dell’Ufficio centrale per il referendum, che può rivolgersi alla Corte costituzionale”.


Maria Azzarello

 

 

 

 


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